Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Bergamo, Sez. Civ., 07 ottobre 2011, n. 846 - Somministrazione di lavoro e sicurezza dei lavoratori: responsabilità del soggetto utilizzatore


 


Il Tribunale di Bergamo
in persona della dott.ssa Antonella Troisi, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA


Nella causa di lavoro n. 1547/07 R.G. promossa con ricorso depositato il 23 ottobre 2007
Da M. R., con il proc. dom. avv. R. B. del Foro di Bergamo, giusta procura a margine del ricorso introduttivo depositato - RICORRENTE
Contro X S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. avv. P. B. e C. P. del foro di Padova e con il proc. dom. M. C. del Foro di Bergamo, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso - RESISTENTE
Y S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. avv. P. C. e R. T. del Foro di Busto Arsizio e con il proc. dom. avv. R. T. del Foro di Bergamo, giusta procura a margine della memoria costitutiva - RESISTENTE Z S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv. A. T. del foro di Milano, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso - TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI:
parte ricorrente:
come da ricorso del 23 ottobre 2007.
Parte resistente X S.p.A.:
come da memoria depositata in data 31marzo 2008.
Parte resistente Y S.r.l.:
come da memoria depositata in data 31 marzo 2008.
Parte resistente Z S.p.A.:
come da memoria depositata in data 24 febbraio 2010.

FattoDiritto


Le domande del ricorrente M. R. sono risultate solo parzialmente fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione. La storia dell’infortunio del sig. R. (assunto dalla società X S.p.A., esercente l’attività di fornitura di lavoro temporaneo, la quale aveva a sua volta sottoscritto con Y S.r.l. un contratto di fornitura di lavoro temporaneo per un operaio generico autista caterista da assegnare presso la sede della società utilizzatrice all’aeroporto di OaS) si è ricostruita nel presente processo attraverso una copiosa attività probatoria: sono, infatti, stati sentiti numerosi testimoni, sono stati forniti gli atti del processo penale, sono state acquisite le indagini disposte ante giudizio dall’ASL e dall’INAIL.
La ricostruzione dell’infortunio si consegue leggendo le disposizioni testimoniali rese dai colleghi del ricorrente e dalle persone esercenti attività sul piazzale, siccome completate da dati provenienti dalle sopra menzionate produzioni documentali (atti del processo penale e atti di indagine amministrativa), ma essa può comunque sintetizzarsi già solo con le parole del testimone S. P., dipendente della Y S.r.l. quale responsabile del catering presso l’Aeroporto di Orio.
Egli ha ricostruito la vicenda in modo puntuale ed in modo aderente alle deduzioni che si ricavano dal complesso delle prove, anche se il giorno dell’infortunio egli non era in servizio: “il ricorrente era giunto a lavorare presso di noi tramite la X S.p.A., era stato adibito alle mansioni di autista caricatore. Doveva provvedere a caricare i trolley sugli aerei e a svolgere le ulteriori mansioni in magazzino. Ho appreso delle modalità di verificazione dell’infortunio sulla base delle foto che mi sono state mostrate e dai racconti che mi sono stati fatti. Avevo provveduto personalmente ad impartire a R. informazioni necessarie in materia di sicurezza sul lavoro e di certo non gli ho mai detto che avrebbe potuto salire come invece ha fatto sulla cabina del camion per sbloccare un carrello del catering che si era andato ad incastrare tra il cassone del camion e la pedana che vi si trovava davanti. Se il R. avesse agito correttamente avrebbe dovuto giungere ai piedi dell’aereo e posizionare il camion sugli stabilizzatori, quindi entrare nel cassone del camion e da lì con i comandi ad esso interni disporre la salita del cassone verso la pedana. Nel caso particolare invece il R. ha disposto la salita del cassone restando all’interno della cabina del camion. Preciso che se l’operatore entra nel cassone e aziona i comandi di salita da lì, è escluso che possa verificarsi l’inconveniente come nel caso di specie. Preciso inoltre che l’infortunio si è verificato perché a monte il R. aveva omesso di legare i trolley collocati nel cassone che si sono mossi quando il veicolo ha frenato perché giunto davanti all’aereo. Anche la pedana che si trova sopra la cabina del camion e proprio davanti al cassone è mobile nel senso che in posizione normale si trova appena sopra la cabina e quindi sale nel momento in cui sale il cassone poiché quest’ultimo ha un sistema per cui la aggancia portandola verso l’alto. Nel momento in cui il cassone ha iniziato ad alzarsi con il trolley che fuoriusciva dal suo bordo, il trolley è andato a spingere verso l’alto la pedana, che giunta all’altezza limite, ha fatto si che il sistema si bloccasse. A quel punto il R. avrebbe dovuto chiamare i colleghi presenti sul piazzale o chiamare in ufficio. A quel punto si sarebbe valutato il da farsi per rimediare all’inconveniente. Questa era una precisa disposizione che avevo dato a tutti gli addetti alla movimentazione dei carrelli. Ricordo che richiamai il R. almeno tre o quattro volte perché non legava i carrelli nel cassone e ciò era da me ritenuta una grave mancanza perché legare trolley rappresenta il primo passo per la sicurezza nel loro trasporto e nel loro maneggio. Gli avevo quindi detto e ripetuto di non agire in quel modo. Il R. lavorava presso di noi da circa venti giorni quando è accaduto l’infortunio. Le informazioni sulla sicurezza al R. furono da me impartite personalmente: gli spiegai come legare i carrelli nel cassone, quali erano le procedure di sicurezza a bordo del camion e come si azionavano i comandi. Era poi stato affiancato da F. S., dipendente della W., proprietaria del camion al fine di imparare lo specifico lavoro del carico dei trolley sull’aereo. La mattina dell’infortunio era infatti affiancato da F. fino al carico del volo precedente a quello in relazione al quale si è verificato l’infortunio. La mattina dell’infortunio il F. dopo aver affiancato R. per il carico dei primi voli, ritenendo R. sufficientemente istruito gli disse di procedere da solo al carico del volo seguente. Effettivamente il giorno dell’infortunio la porta di chiusura del cassone che si trova proprio davanti alla pedana è stata trovata aperta. Preciso che se i carrelli collocati nel cassone fossero stati legati, il fatto che la porta scorrevole fosse stata lasciata aperta sarebbe stato ininfluente. Si tratta di una porta dello spessore di 4 - 5 cm. G. M. era dipendente della Y S.r.l. e a lui assegnai il compito di istruire il R. con riguardo in particolare alle mansioni che avrebbero dovuto svolgere nel magazzino e comunque a terra. Il F., come ho già detto, era dipendente della W. E decisi di affiancare lui al R. perché il F. aveva competenze specifiche nelle attività sottobordo e nel carico degli aerei”. F., altro testimone di fondamentale importanza, ha confermato tutto ciò, specificando che non era presente al momento dell’infortunio, essendo stato sul piazzale con il ricorrente, fino a poco tempo prima. In particolare ha aggiunto che: “ero sempre presente sul piazzale a fare dei controlli. Lui era nuovo ma aveva già fatto lo stesso lavoro di caricare, da una decina di giorni, io lo avevo addestrato, spiegandogli il funzionamento dei lavoro e l’uso del camion. L’addestramento è durato per una mezza giornata per otto/nove giorni, non era la prima volta che lo lasciavo da solo, io lo ritenevo sufficientemente istruito”. E ancora: “una volta che si mettevano i carrelli sul camion, venivano bloccati con le cinghie. Bisognava farlo per forza altrimenti i carrelli andavano in giro. Prima del carico, andiamo a prendere il trolley con il cassone in un magazzino e poi dobbiamo legarli, altrimenti questi si muovono. È una cosa obbligatoria”.
G. M., contrariamente a quanto sostenuto da S., non aveva però dato un’istruzione specifica al ragazzo, che riteneva “sveglio e bravissimo”.
Ora, se questi sono i fatti nel loro accadimento materiale, deve essere anche puntualizzato che la responsabilità ex art. 2087 c. c. spetta in linea di massima all’utilizzatore, che pone il lavoratore nella concreta situazione lavorativa, a sua disposizione, a contatto con i macchinari, le attrezzature e nelle situazioni potenzialmente pericolose. Vale in linea generale ed anche nel caso concreto la seguente summa divisio, delineata dai recenti provvedimenti normativi:
- spetta al somministratore informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale; formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- spetta all’utilizzatore informare il prestatore di lavoro nel caso di mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; assolvere tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed adempiere a tutti gli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi; informare con comunicazione scritta il somministratore e il lavoratore nel caso in cui il lavoratore sia adibito a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto. La X S.p.A. aveva l’obbligo di formazione in relazione all’area merceologica generale per la quale R. era stato assunto, ma Y S.r.l. aveva l’obbligo della concreta adozione di ogni misura idonea ad evitare pericoli sul lavoro ed anche dello specifico addestramento alla mansione. Va poi ricordato che lo scopo dell’obbligo di apprestamento di adeguate misure protettive – adeguate secondo lo stato della scienza e della tecnica – è proprio quello di tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore da tutte le situazioni pericolose, comprese quelle che potrebbero nascere addirittura da comportamenti disattenti o da manovre errate dell’operatore.
Il datore di lavoro y S.r.l. è in concreto imputabile di un comportamento di negligenza, imprudenza ed imperizia (e di conseguenza risulta aver violato l’art. 2087 c. c., ovvero il dovere di adottare tutte le misure idonee e necessarie, secondo le leggi, le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, ad evitare danni ai lavoratori) perché l’azienda non ha valutato con scrupolosa attenzione e l’operaio necessitasse quantomeno di ulteriore affiancamento ed istruzione. Dato l’atteggiamento sicuramente azzardato e contrario alle regole e alle istruzioni ricevute da F. e S., va precisato che il lavoratore era comunque – anche se erano passati 20 gg dall’inizio dall’espletamento di quel tipo di lavoro – “nuovo” del mestiere. Anche se lo stava apprendendo con soddisfazione dei superiori, rimaneva un inesperto.
G. M. ha confessato di non avergli dato la quotidiana istruzione che secondo altri era invece stata anche da lui impartita. Ed inoltre, non a caso, lo stesso responsabile S., convinto e persuaso della avvenuta sufficiente formazione, ha supposto che R. non aveva ancora capito l’importanza di legare i trolleys con la corda, ha narrato che le prescrizioni doveva dirle e ancora ripeterle più volte al sig. R., ha ricordato che doveva riprenderlo spesso.
Se si unisce questo dato ad un dato di esperienza per cui 20 giorni all’interno di una nuova sede lavorativa non schiudono al lavoratore tutta l’area delle possibili situazioni da fronteggiare, e con la deduzione che un giovane volenteroso può voler darsi anche molto da fare, contando sulle proprie capacità fisiche e non voler chiamare aiuto (per sbloccare un inconveniente), se ne ricava che l’utilizzatore non avrebbe dovuto lasciare R. da solo sul piazzale a fare il lavoro in autonomia.
A questi argomenti deve aggiungersi la considerazione che il novello lavoro di operaio caterista verteva comunque sull’utilizzazione di macchinari di grosse dimensioni, che si muovevano in zone aeroportuali. A ciò deve ancora aggiungersi la relazione del geom. B., tecnico dell’ASL, che aveva effettuato, all’epoca – una volta apertesi le indagini – la verifica di funzionalità del ponte sviluppabile: egli aveva riscontrato la mancata chiusura della porta scorrevole posta anteriormente al cassone (trovata bloccata con nastro adesivo) che avrebbe probabilmente impedito al carrellino porta pasti di uscire o forse ne avrebbe parzialmente frenato la caduta. Ha trovato anche che erano incomplete le istruzioni per l’uso dell’attrezzatura. Queste manchevolezze, queste funzionalità mancanti intensificavano il dovere di sorveglianza sull’operaio somministrato R., da parte dei più esperti. L’ambiente di lavoro non era facile e non era totalmente sicuro per un lavoratore alle prime ami, che può – più facilmente – farsi trascinare dall’istinto nel compiere azioni sbagliate. Il ricorrente doveva in fondo considerarsi ancora in formazione. Per la mancata attivazione di appropriati obblighi di sorveglianza e guida dell’operato del signor R., la Y S.r.l. deve essere considerata responsabile, ma l’imprevedibilità del comportamento del ricorrente è talmente evidente e grande, che spezza la predetta responsabilità del 50%. Dato il concorso di colpa del dipendente residua solo una responsabilità al 50% in capo alla società utilizzatrice. La consulenza tecnica d’ufficio ha poi diagnosticato, sulla base della visita effettuata e dello studio della documentazione sanitaria esaminata, esiti di frattura biossea esposta poliframmentaria al III inferiore della gamba destra compatibile con la dinamica dell’infortunio un danno biologico permanente, calcolato con criteri civilistici nella misura del 24% in esiti stabilizzati non suscettibili di miglioramento e non incidente sulla capacità lavorativa specifica; un’inabilità temporanea totale di gg. 21; un’inabilità temporanea parziale di gg. 510 al 75% e di gg. 300 al 50%. Ha affermato poi il CTU che le spese mediche rimborsabili ammontano a € 2.120,00. Siffatte valutazioni dei dati acquisiti appaiono pienamente condivisibili, in quanto logiche e coerenti, e frutto di approfondito studio dei dati acquisiti. Il danno all’integrità psicofisica, come accertato, causalmente riportabile ai fatti di causa, è il danno biologico individuato nella sentenza 184/86 della Corte Costituzionale quale danno alla salute, risarcibile ex art. 2043 c. c., considerato, sulla scorta della sentenza della Cassazione n. 3563/96, danno all’integrità psicofisica alla persona in sé per sé considerata, alle sue funzioni biologiche e relazionali ed immanente al fatto illecito lesivo. Per questi suoi caratteri deve essere quantificato sulla base di criteri equitativi nono reddituali e si ritiene equo applicare il criterio tabellare individuato dal Tribunale di Milano. È noto che a seguito del nuovo indirizzo segnato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 2008, le predette tabelle hanno effettuato una valutazione unitaria di ogni danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità psicofisica. L’applicazione del suddetto criterio al caso in esame comporta la liquidazione del danno biologico in € 95.535,00 in quanto al momento dell’incidente aveva il ricorrente 33 anni. Da questo importo va detratto il valore della rendita INAIL capitalizzata (€ 43.971,45). Operando la dovuta sottrazione si ottiene la cifra di € 51.563,55. L’invalidità temporanea deve essere così calcolata: € 91,00 al giorno per la invalidità totale secondo le tabelle di Milano (€ 91 x 21 gg.= € 1.911,00), € 68,25 al giorno per la invalidità al 75% (€ 68,25 x 510 gg.= € 34.807,50), € 45,50 al giorno per la invalidità al 50% (€ 45,50 x 300 gg.= € 13.650,00) per una quantizzazione totale di questa voce in € 50.368,50. Il danno totale alla persona ammonta pertanto a € 101.932,05, di cui solo il 50% è attribuibile alla colpa del datore di lavoro (dunque nella misura di € 50.966,025). Rispetto al danno morale la Corte di cassazione ha recentemente sottolineato che intensità e durata dello stesso assumono rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento. Le Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, ad esempio, parlano di sofferenza morale, non necessariamente transeunte (che può anche protrarsi per lungo tempo o tutta la vita) e ricordano che l’intensità e la durata della sofferenza assumono assoluta importanza ai fini della quantificazione del risarcimento (in percentuale sul biologico). Nel caso di danno alla salute, di regola, più grave è la lesione e più intensa è la sofferenza. Nel caso specifico di R. la colpa del datore di lavoro è una colpa lieve, la cui incidenza sulle conseguenze lesive è stata spezzata da un forte concorso di colpa. Non vi sono pertanto voci aggiuntive di danno rispetto al biologico, che già di per sé è onnicomprensivo, né necessita di ulteriore personalizzazione del danno (v. Cassazione SS. UU. Sentenza 24 giugno – 11 novembre 2008, n. 26972). Vanno invece risarcite le spese mediche documentate e ritenute dal CTU congrue (sempre però nella misura del 50%). Poiché le somme liquidate a titolo di danno alla persona costituiscono debito di valore, occorre considerare il valore del bene al tempo del sinistro e su quest’importo compete dalla data del sinistro (e sino alla data del soddisfo) la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sulla somma dapprima devalutata.
Al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, occorre effettuare la predetta rivalutazione, ma la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell’equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c. c. (v. Cass. Sez. Unite Civili, Sent. N. 1772/95).
Si ritiene unanimemente che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del sinistro (25.07.2004) sulla somma capitale dapprima devalutata e poi progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Va pertanto condannata la Y S.r.l. a risarcire il danno alla persona procurato al ricorrente e di conseguenza al pagamento a suo favore di € 50.966,025 somma da devalutare al momento dell’infortunio (25.07.2004) e su cui applicare gli interessi al tasso legale siccome progressivamente anno per anno rivalutata dal momento dell’infortunio sino alla presente sentenza. Va poi specificato che il CTU ha ritenuto inesistente un’incidenza sulla capacità lavorativa specifica, che non vi è prova di un particolare danno esistenziale, né prova concreta di perdita di chances lavorative o di occasioni sportive di rilievo. Tutto ciò che è emerso è riportabile al danno biologico, comunemente inteso e alla sua ampia accezione.
Va inoltre condannata la società a rimborsare le spese mediche sostenute dal ricorrente, nei limiti di congruità valutati dal CTU, e nei limiti del 50% su cui si attesta la responsabilità del datore di lavoro e di conseguenza al pagamento di € 1.060,00 con gli interessi legali dall’esborso (convenzionalmente dalla data dell’ultima fattura) al saldo.
Le spese di lite tra il ricorrente e la società convenuta Y S.r.l. seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce degli artt. 5 e 6 T.P.. lo stesso principio vale per la regolarizzazione delle spese di lite tra Y S.r.l. e Z S.p.A. con il contemperamento dato dal fatto che la società assicuratrice non si è difesa e non ha posto alcun limite alla operatività della polizza.
Per il principio della soccombenza, anche le spese di C.T.U. devono accollarsi definitivamente alla società convenuta, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


Il tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1545/2007, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) dichiara tenuta e condanna la Y S.r.l. a risarcire il danno alla persona procurato al ricorrente nella misura del 50% e di conseguenza al pagamento a favore di R. M. di € 50.996,025 somma da devalutare al momento dell’infortunio (25.07.2004) e su cui applicare gli interessi al tasso legale siccome progressivamente anno per anno rivalutata dal momento dell’infortunio sino al pagamento;
2) dichiara tenuta e condanna la Y S.r.l. a rimborsare il 50% delle spese mediche sostenute dal ricorrente e di conseguenza al pagamento a favore di R. M. di € 1.060,00 con gli interessi legali dalla data dell’ultima fattura al saldo;
3) condanna X S.p.A. a manlevare e tenere indenne la Y S.r.l. di quanto questa deve al ricorrente R.;
4) rigetta tutte le altre domande;
5) condanna la convenuta Y S.r.l. al pagamento del 50% delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in € 6.700,00 (1/2 di € 13.400,00 di cui € 10.000 per onorari, € 3.400,00 per diritti), oltre 12,5% TP, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) condanna Z S.p.A. al pagamento delle spese di lite a favore della Y S.r.l. che quantifica in € 3.500,00 di cui € 2.000,00 per onorari, € 1.500,00 per diritti, oltre 12,5% TP, I.V.A. e CASSA;
7) compensa tra tutte le altre parti le spese di lite;
8) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della società resistente Y S.r.l., liquidandole in € 500,00 a favore del Dott. G..

 

Tribunale di Bergamo, Sez. Civ., 07 ottobre 2011, n. 846  - Somministrazione di lavoro e sicurezza dei lavoratori: responsabilità del soggetto utilizzatore

 


Il Tribunale di Bergamo
in persona della dott.ssa Antonella Troisi, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA


Nella causa di lavoro n. 1547/07 R.G. promossa con ricorso depositato il 23 ottobre 2007
Da M. R., con il proc. dom. avv. R. B. del Foro di Bergamo, giusta procura a margine del ricorso introduttivo depositato - RICORRENTE
Contro X S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. avv. P. B. e C. P. del foro di Padova e con il proc. dom. M. C. del Foro di Bergamo, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso - RESISTENTE
Y S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. avv. P. C. e R. T. del Foro di Busto Arsizio e con il proc. dom. avv. R. T. del Foro di Bergamo, giusta procura a margine della memoria costitutiva - RESISTENTE Z S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv. A. T. del foro di Milano, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso - TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI:
parte ricorrente:
come da ricorso del 23 ottobre 2007.
Parte resistente X S.p.A.:
come da memoria depositata in data 31marzo 2008.
Parte resistente Y S.r.l.:
come da memoria depositata in data 31 marzo 2008.
Parte resistente Z S.p.A.:
come da memoria depositata in data 24 febbraio 2010.

FattoDiritto


Le domande del ricorrente M. R. sono risultate solo parzialmente fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione. La storia dell’infortunio del sig. R. (assunto dalla società X S.p.A., esercente l’attività di fornitura di lavoro temporaneo, la quale aveva a sua volta sottoscritto con Y S.r.l. un contratto di fornitura di lavoro temporaneo per un operaio generico autista caterista da assegnare presso la sede della società utilizzatrice all’aeroporto di OaS) si è ricostruita nel presente processo attraverso una copiosa attività probatoria: sono, infatti, stati sentiti numerosi testimoni, sono stati forniti gli atti del processo penale, sono state acquisite le indagini disposte ante giudizio dall’ASL e dall’INAIL.
La ricostruzione dell’infortunio si consegue leggendo le disposizioni testimoniali rese dai colleghi del ricorrente e dalle persone esercenti attività sul piazzale, siccome completate da dati provenienti dalle sopra menzionate produzioni documentali (atti del processo penale e atti di indagine amministrativa), ma essa può comunque sintetizzarsi già solo con le parole del testimone S. P., dipendente della Y S.r.l. quale responsabile del catering presso l’Aeroporto di Orio.
Egli ha ricostruito la vicenda in modo puntuale ed in modo aderente alle deduzioni che si ricavano dal complesso delle prove, anche se il giorno dell’infortunio egli non era in servizio: “il ricorrente era giunto a lavorare presso di noi tramite la X S.p.A., era stato adibito alle mansioni di autista caricatore. Doveva provvedere a caricare i trolley sugli aerei e a svolgere le ulteriori mansioni in magazzino. Ho appreso delle modalità di verificazione dell’infortunio sulla base delle foto che mi sono state mostrate e dai racconti che mi sono stati fatti. Avevo provveduto personalmente ad impartire a R. informazioni necessarie in materia di sicurezza sul lavoro e di certo non gli ho mai detto che avrebbe potuto salire come invece ha fatto sulla cabina del camion per sbloccare un carrello del catering che si era andato ad incastrare tra il cassone del camion e la pedana che vi si trovava davanti. Se il R. avesse agito correttamente avrebbe dovuto giungere ai piedi dell’aereo e posizionare il camion sugli stabilizzatori, quindi entrare nel cassone del camion e da lì con i comandi ad esso interni disporre la salita del cassone verso la pedana. Nel caso particolare invece il R. ha disposto la salita del cassone restando all’interno della cabina del camion. Preciso che se l’operatore entra nel cassone e aziona i comandi di salita da lì, è escluso che possa verificarsi l’inconveniente come nel caso di specie. Preciso inoltre che l’infortunio si è verificato perché a monte il R. aveva omesso di legare i trolley collocati nel cassone che si sono mossi quando il veicolo ha frenato perché giunto davanti all’aereo. Anche la pedana che si trova sopra la cabina del camion e proprio davanti al cassone è mobile nel senso che in posizione normale si trova appena sopra la cabina e quindi sale nel momento in cui sale il cassone poiché quest’ultimo ha un sistema per cui la aggancia portandola verso l’alto. Nel momento in cui il cassone ha iniziato ad alzarsi con il trolley che fuoriusciva dal suo bordo, il trolley è andato a spingere verso l’alto la pedana, che giunta all’altezza limite, ha fatto si che il sistema si bloccasse. A quel punto il R. avrebbe dovuto chiamare i colleghi presenti sul piazzale o chiamare in ufficio. A quel punto si sarebbe valutato il da farsi per rimediare all’inconveniente. Questa era una precisa disposizione che avevo dato a tutti gli addetti alla movimentazione dei carrelli. Ricordo che richiamai il R. almeno tre o quattro volte perché non legava i carrelli nel cassone e ciò era da me ritenuta una grave mancanza perché legare trolley rappresenta il primo passo per la sicurezza nel loro trasporto e nel loro maneggio. Gli avevo quindi detto e ripetuto di non agire in quel modo. Il R. lavorava presso di noi da circa venti giorni quando è accaduto l’infortunio. Le informazioni sulla sicurezza al R. furono da me impartite personalmente: gli spiegai come legare i carrelli nel cassone, quali erano le procedure di sicurezza a bordo del camion e come si azionavano i comandi. Era poi stato affiancato da F. S., dipendente della W., proprietaria del camion al fine di imparare lo specifico lavoro del carico dei trolley sull’aereo. La mattina dell’infortunio era infatti affiancato da F. fino al carico del volo precedente a quello in relazione al quale si è verificato l’infortunio. La mattina dell’infortunio il F. dopo aver affiancato R. per il carico dei primi voli, ritenendo R. sufficientemente istruito gli disse di procedere da solo al carico del volo seguente. Effettivamente il giorno dell’infortunio la porta di chiusura del cassone che si trova proprio davanti alla pedana è stata trovata aperta. Preciso che se i carrelli collocati nel cassone fossero stati legati, il fatto che la porta scorrevole fosse stata lasciata aperta sarebbe stato ininfluente. Si tratta di una porta dello spessore di 4 - 5 cm. G. M. era dipendente della Y S.r.l. e a lui assegnai il compito di istruire il R. con riguardo in particolare alle mansioni che avrebbero dovuto svolgere nel magazzino e comunque a terra. Il F., come ho già detto, era dipendente della W. E decisi di affiancare lui al R. perché il F. aveva competenze specifiche nelle attività sottobordo e nel carico degli aerei”. F., altro testimone di fondamentale importanza, ha confermato tutto ciò, specificando che non era presente al momento dell’infortunio, essendo stato sul piazzale con il ricorrente, fino a poco tempo prima. In particolare ha aggiunto che: “ero sempre presente sul piazzale a fare dei controlli. Lui era nuovo ma aveva già fatto lo stesso lavoro di caricare, da una decina di giorni, io lo avevo addestrato, spiegandogli il funzionamento dei lavoro e l’uso del camion. L’addestramento è durato per una mezza giornata per otto/nove giorni, non era la prima volta che lo lasciavo da solo, io lo ritenevo sufficientemente istruito”. E ancora: “una volta che si mettevano i carrelli sul camion, venivano bloccati con le cinghie. Bisognava farlo per forza altrimenti i carrelli andavano in giro. Prima del carico, andiamo a prendere il trolley con il cassone in un magazzino e poi dobbiamo legarli, altrimenti questi si muovono. È una cosa obbligatoria”.
G. M., contrariamente a quanto sostenuto da S., non aveva però dato un’istruzione specifica al ragazzo, che riteneva “sveglio e bravissimo”.
Ora, se questi sono i fatti nel loro accadimento materiale, deve essere anche puntualizzato che la responsabilità ex art. 2087 c. c. spetta in linea di massima all’utilizzatore, che pone il lavoratore nella concreta situazione lavorativa, a sua disposizione, a contatto con i macchinari, le attrezzature e nelle situazioni potenzialmente pericolose. Vale in linea generale ed anche nel caso concreto la seguente summa divisio, delineata dai recenti provvedimenti normativi:
- spetta al somministratore informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale; formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- spetta all’utilizzatore informare il prestatore di lavoro nel caso di mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; assolvere tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed adempiere a tutti gli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi; informare con comunicazione scritta il somministratore e il lavoratore nel caso in cui il lavoratore sia adibito a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto. La X S.p.A. aveva l’obbligo di formazione in relazione all’area merceologica generale per la quale R. era stato assunto, ma Y S.r.l. aveva l’obbligo della concreta adozione di ogni misura idonea ad evitare pericoli sul lavoro ed anche dello specifico addestramento alla mansione. Va poi ricordato che lo scopo dell’obbligo di apprestamento di adeguate misure protettive – adeguate secondo lo stato della scienza e della tecnica – è proprio quello di tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore da tutte le situazioni pericolose, comprese quelle che potrebbero nascere addirittura da comportamenti disattenti o da manovre errate dell’operatore.
Il datore di lavoro y S.r.l. è in concreto imputabile di un comportamento di negligenza, imprudenza ed imperizia (e di conseguenza risulta aver violato l’art. 2087 c. c., ovvero il dovere di adottare tutte le misure idonee e necessarie, secondo le leggi, le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, ad evitare danni ai lavoratori) perché l’azienda non ha valutato con scrupolosa attenzione e l’operaio necessitasse quantomeno di ulteriore affiancamento ed istruzione. Dato l’atteggiamento sicuramente azzardato e contrario alle regole e alle istruzioni ricevute da F. e S., va precisato che il lavoratore era comunque – anche se erano passati 20 gg dall’inizio dall’espletamento di quel tipo di lavoro – “nuovo” del mestiere. Anche se lo stava apprendendo con soddisfazione dei superiori, rimaneva un inesperto.
G. M. ha confessato di non avergli dato la quotidiana istruzione che secondo altri era invece stata anche da lui impartita. Ed inoltre, non a caso, lo stesso responsabile S., convinto e persuaso della avvenuta sufficiente formazione, ha supposto che R. non aveva ancora capito l’importanza di legare i trolleys con la corda, ha narrato che le prescrizioni doveva dirle e ancora ripeterle più volte al sig. R., ha ricordato che doveva riprenderlo spesso.
Se si unisce questo dato ad un dato di esperienza per cui 20 giorni all’interno di una nuova sede lavorativa non schiudono al lavoratore tutta l’area delle possibili situazioni da fronteggiare, e con la deduzione che un giovane volenteroso può voler darsi anche molto da fare, contando sulle proprie capacità fisiche e non voler chiamare aiuto (per sbloccare un inconveniente), se ne ricava che l’utilizzatore non avrebbe dovuto lasciare R. da solo sul piazzale a fare il lavoro in autonomia.
A questi argomenti deve aggiungersi la considerazione che il novello lavoro di operaio caterista verteva comunque sull’utilizzazione di macchinari di grosse dimensioni, che si muovevano in zone aeroportuali. A ciò deve ancora aggiungersi la relazione del geom. B., tecnico dell’ASL, che aveva effettuato, all’epoca – una volta apertesi le indagini – la verifica di funzionalità del ponte sviluppabile: egli aveva riscontrato la mancata chiusura della porta scorrevole posta anteriormente al cassone (trovata bloccata con nastro adesivo) che avrebbe probabilmente impedito al carrellino porta pasti di uscire o forse ne avrebbe parzialmente frenato la caduta. Ha trovato anche che erano incomplete le istruzioni per l’uso dell’attrezzatura. Queste manchevolezze, queste funzionalità mancanti intensificavano il dovere di sorveglianza sull’operaio somministrato R., da parte dei più esperti. L’ambiente di lavoro non era facile e non era totalmente sicuro per un lavoratore alle prime ami, che può – più facilmente – farsi trascinare dall’istinto nel compiere azioni sbagliate. Il ricorrente doveva in fondo considerarsi ancora in formazione. Per la mancata attivazione di appropriati obblighi di sorveglianza e guida dell’operato del signor R., la Y S.r.l. deve essere considerata responsabile, ma l’imprevedibilità del comportamento del ricorrente è talmente evidente e grande, che spezza la predetta responsabilità del 50%. Dato il concorso di colpa del dipendente residua solo una responsabilità al 50% in capo alla società utilizzatrice. La consulenza tecnica d’ufficio ha poi diagnosticato, sulla base della visita effettuata e dello studio della documentazione sanitaria esaminata, esiti di frattura biossea esposta poliframmentaria al III inferiore della gamba destra compatibile con la dinamica dell’infortunio un danno biologico permanente, calcolato con criteri civilistici nella misura del 24% in esiti stabilizzati non suscettibili di miglioramento e non incidente sulla capacità lavorativa specifica; un’inabilità temporanea totale di gg. 21; un’inabilità temporanea parziale di gg. 510 al 75% e di gg. 300 al 50%. Ha affermato poi il CTU che le spese mediche rimborsabili ammontano a € 2.120,00. Siffatte valutazioni dei dati acquisiti appaiono pienamente condivisibili, in quanto logiche e coerenti, e frutto di approfondito studio dei dati acquisiti. Il danno all’integrità psicofisica, come accertato, causalmente riportabile ai fatti di causa, è il danno biologico individuato nella sentenza 184/86 della Corte Costituzionale quale danno alla salute, risarcibile ex art. 2043 c. c., considerato, sulla scorta della sentenza della Cassazione n. 3563/96, danno all’integrità psicofisica alla persona in sé per sé considerata, alle sue funzioni biologiche e relazionali ed immanente al fatto illecito lesivo. Per questi suoi caratteri deve essere quantificato sulla base di criteri equitativi nono reddituali e si ritiene equo applicare il criterio tabellare individuato dal Tribunale di Milano. È noto che a seguito del nuovo indirizzo segnato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 2008, le predette tabelle hanno effettuato una valutazione unitaria di ogni danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità psicofisica. L’applicazione del suddetto criterio al caso in esame comporta la liquidazione del danno biologico in € 95.535,00 in quanto al momento dell’incidente aveva il ricorrente 33 anni. Da questo importo va detratto il valore della rendita INAIL capitalizzata (€ 43.971,45). Operando la dovuta sottrazione si ottiene la cifra di € 51.563,55. L’invalidità temporanea deve essere così calcolata: € 91,00 al giorno per la invalidità totale secondo le tabelle di Milano (€ 91 x 21 gg.= € 1.911,00), € 68,25 al giorno per la invalidità al 75% (€ 68,25 x 510 gg.= € 34.807,50), € 45,50 al giorno per la invalidità al 50% (€ 45,50 x 300 gg.= € 13.650,00) per una quantizzazione totale di questa voce in € 50.368,50. Il danno totale alla persona ammonta pertanto a € 101.932,05, di cui solo il 50% è attribuibile alla colpa del datore di lavoro (dunque nella misura di € 50.966,025). Rispetto al danno morale la Corte di cassazione ha recentemente sottolineato che intensità e durata dello stesso assumono rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento. Le Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, ad esempio, parlano di sofferenza morale, non necessariamente transeunte (che può anche protrarsi per lungo tempo o tutta la vita) e ricordano che l’intensità e la durata della sofferenza assumono assoluta importanza ai fini della quantificazione del risarcimento (in percentuale sul biologico). Nel caso di danno alla salute, di regola, più grave è la lesione e più intensa è la sofferenza. Nel caso specifico di R. la colpa del datore di lavoro è una colpa lieve, la cui incidenza sulle conseguenze lesive è stata spezzata da un forte concorso di colpa. Non vi sono pertanto voci aggiuntive di danno rispetto al biologico, che già di per sé è onnicomprensivo, né necessita di ulteriore personalizzazione del danno (v. Cassazione SS. UU. Sentenza 24 giugno – 11 novembre 2008, n. 26972). Vanno invece risarcite le spese mediche documentate e ritenute dal CTU congrue (sempre però nella misura del 50%). Poiché le somme liquidate a titolo di danno alla persona costituiscono debito di valore, occorre considerare il valore del bene al tempo del sinistro e su quest’importo compete dalla data del sinistro (e sino alla data del soddisfo) la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sulla somma dapprima devalutata.
Al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, occorre effettuare la predetta rivalutazione, ma la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell’equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c. c. (v. Cass. Sez. Unite Civili, Sent. N. 1772/95).
Si ritiene unanimemente che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del sinistro (25.07.2004) sulla somma capitale dapprima devalutata e poi progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Va pertanto condannata la Y S.r.l. a risarcire il danno alla persona procurato al ricorrente e di conseguenza al pagamento a suo favore di € 50.966,025 somma da devalutare al momento dell’infortunio (25.07.2004) e su cui applicare gli interessi al tasso legale siccome progressivamente anno per anno rivalutata dal momento dell’infortunio sino alla presente sentenza. Va poi specificato che il CTU ha ritenuto inesistente un’incidenza sulla capacità lavorativa specifica, che non vi è prova di un particolare danno esistenziale, né prova concreta di perdita di chances lavorative o di occasioni sportive di rilievo. Tutto ciò che è emerso è riportabile al danno biologico, comunemente inteso e alla sua ampia accezione.
Va inoltre condannata la società a rimborsare le spese mediche sostenute dal ricorrente, nei limiti di congruità valutati dal CTU, e nei limiti del 50% su cui si attesta la responsabilità del datore di lavoro e di conseguenza al pagamento di € 1.060,00 con gli interessi legali dall’esborso (convenzionalmente dalla data dell’ultima fattura) al saldo.
Le spese di lite tra il ricorrente e la società convenuta Y S.r.l. seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce degli artt. 5 e 6 T.P.. lo stesso principio vale per la regolarizzazione delle spese di lite tra Y S.r.l. e Z S.p.A. con il contemperamento dato dal fatto che la società assicuratrice non si è difesa e non ha posto alcun limite alla operatività della polizza.
Per il principio della soccombenza, anche le spese di C.T.U. devono accollarsi definitivamente alla società convenuta, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


Il tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1545/2007, ogni diversa e contraria istanza disattesa:



(3) Il Giudice del lavoro di Bergamo nel pronunciarsi in merito al ricorso di un lavoratore somministrato, infortunatosi sul posto di lavoro, svolgendo mansioni assegnategli dall’utilizzatore, sottolinea gli oneri informativi (e formativi) che gravano
1) dichiara tenuta e condanna la Y S.r.l. a risarcire il danno alla persona procurato al ricorrente nella misura del 50% e di conseguenza al pagamento a favore di R. M. di € 50.996,025 somma da devalutare al momento dell’infortunio (25.07.2004) e su cui applicare gli interessi al tasso legale siccome progressivamente anno per anno rivalutata dal momento dell’infortunio sino al pagamento;
2) dichiara tenuta e condanna la Y S.r.l. a rimborsare il 50% delle spese mediche sostenute dal ricorrente e di conseguenza al pagamento a favore di R. M. di € 1.060,00 con gli interessi legali dalla data dell’ultima fattura al saldo;
3) condanna X S.p.A. a manlevare e tenere indenne la Y S.r.l. di quanto questa deve al ricorrente R.;
4) rigetta tutte le altre domande;
5) condanna la convenuta Y S.r.l. al pagamento del 50% delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in € 6.700,00 (1/2 di € 13.400,00 di cui € 10.000 per onorari, € 3.400,00 per diritti), oltre 12,5% TP, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) condanna Z S.p.A. al pagamento delle spese di lite a favore della Y S.r.l. che quantifica in € 3.500,00 di cui € 2.000,00 per onorari, € 1.500,00 per diritti, oltre 12,5% TP, I.V.A. e CASSA;
7) compensa tra tutte le altre parti le spese di lite;
8) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della società resistente Y S.r.l., liquidandole in € 500,00 a favore del Dott. G. sui soggetti che utilizzano un lavoratore somministrato.
L’utilizzatore, fruitore diretto della prestazione lavorativa offerta dal ricorrente, resistendo in giudizio e rispondendo a le pretese di quest’ultimo volte
all’ottenimento di una somma a titolo provvisionale, alla dichiarazione di una responsabilità esclusiva delle diverse ricorrenti per l’infortunio accaduto e al percepimento di un cospicuo risarcimento per i danni subiti, sosteneva la piena e completa conformità del proprio operato alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso proposto.
A sostegno della medesima conclusione l’impresa somministratrice costituitasi in giudizio. Prima di tutto, a parere di quest’ultima, nessuna responsabilità poteva essere ad essa imputata per i fatti occorsi, vista la specifica previsione contrattuale con la quale l’obbligo di informare il lavoratore veniva posto in capo all’utilizzatore. In ogni caso, secondo la somministratrice, tale obbligo era stato correttamente esperito, con precisione e specificità, proprio dall’utilizzatore. Conseguenza inevitabile di detta circostanza, il rigetto del ricorso proposto.
Il Giudice conclusa la fase istruttoria, rilevando la mancata attivazione di appropriati obblighi di sorveglianza e guida dell’operato da parte dell’utilizzatore, dichiarava lo stesso responsabile per l’accaduto, ma non di una responsabilità “piena”, quanto piuttosto di una responsabilità da dividersi al 50% con il lavoratore, per il comportamento totalmente imprevedibile tenuto da quest’ultimo. Effetto di tale responsabilità il risarcimento al ricorrente del danno biologico onnicomprensivo accertato, oltre al pagamento delle spese mediche documentate e ritenute congrue.
La sentenza in commento si rivela interessante in particolar modo sotto due punti di vista: in riferimento alla ripartizione, tra somministratore ed utilizzatore, degli oneri informativi cui è destinatario il lavoratore e relativi ai rischi specifici per la sicurezza e per la salute nonché in relazione alla ripartizione della responsabilità, in caso di infortunio sul lavoro, tra il datore di lavoro (utilizzatore nel caso di specie) e il lavoratore infortunato.
Con riguardo alla prima questione, il Giudice del lavoro, in conformità al dettato normativo previsto dall’art. 23, comma 5 del D. Lgs. 276/2003, individua una netta distinzione tra ciò che compete al somministratore e ciò che compete invece all’utilizzatore. Ritiene infatti esistere in capo al somministratore l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi generali, connessi alle attività produttive, per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, mentre ritiene essere proprio dell’utilizzatore l’onere di informare specificatamente gli stessi lavoratori nel momento in cui le mansioni assegnate richiedono una particolare sorveglianza medica o comportano, eventuali, rischi specifici. Non solo, a questi adempimenti puramente informativi si aggiunge, da un lato (somministratore), il compito di formare e addestrare il lavoratore all’uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale viene assunto, dall’altro (utilizzatore) il compito invece di assolvere, nei confronti del lavoratore somministrato, tutti gli obblighi previsti in relazione ai propri dipendenti anche con riferimento al tema della sicurezza, così come definita e disciplinata all’interno delle diverse fonti normative.
In sostanza la sentenza ribadisce l’esistenza, in capo a chi fornisce professionalmente manodopera, di un obbligo di formazione generale, semplicemente relativo a que la che è l’area nella quale il prestatore di lavoro deve svolgere la propria attività, riservando a chi invece riceve quella stessa fornitura di manodopera, l’obbligo della concreta e puntuale adozione di ogni misura idonea ad evitare qualsivoglia pericolo sul posto di lavoro, oltre allo specifico ed inderogabile addestramento alla effettiva mansione da svolgere. La ratio sottesa alla normativa così come pensata ed emanata, si ritrova nella circostanza che è indubbiamente l’utilizzatore a porre il lavoratore nella concreta situazione lavorativa, ad averlo a propria disposizione, a porlo, eventualmente, a contatto con macchinari, attrezzature, apparecchiature e, in definitiva, nelle situazioni potenzialmente pericolose per la sua sicurezza ed incolumità. Nel caso di specie il Giudice del lavoro, non soffermandosi sul mero dato normativo, sottolinea come l’onere di predisporre idonee misure protettive ha la sua intrinseca finalità nel tentativo di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori somministrati da ogni possibile pericolo, compreso quello che potrebbe nascere da, non remoti, comportamenti disattenti, manovre errate o errato utilizzo delle attrezzature da parte dei lavoratori medesimi.
E anche nel caso in cui l’utilizzatore predisponga e realizzi una (apparente) adeguata formazione per i prestatori di lavoro forniti ma non valuti con scrupolosa e doverosa attenzione la necessità di ulteriore affiancamento, istruzione, sorveglianza e, più in generale, di ulteriori momenti formativi tailor made, lo stesso utilizzatore diventa inevitabilmente imputabile per la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia mostrata. Incorre cioè nella responsabilità ex art. 2087 cod. civ., tradendo il dovere proprio di ogni datore di lavoro (e in tale senso deve intendersi l’utilizzatore, per le considerazioni sopra fatte e per la circostanza che solo l’utilizzatore è l’effettivo gestore dell’attività lavorativa svolta presso di sé) “di adottare tutte le misure idonee e necessarie, secondo le leggi, le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, ad evitare danni ai lavoratori”. Nulla in questo senso può essere imputato al somministratore, che ha oneri informativi e formativi certamente più ristretti e generali.
Per quanto riguarda invece la seconda questione, vale a dire la ripartizione della responsabilità tra il datore di lavoro (utilizzatore) e il lavoratore che subisce un infortunio nello svolgimento delle proprie mansioni, la sentenza rileva come l’atteggiamento “azzardato” di quest’ultimo, contrario a quelle che sono le regole e le istruzioni ricevute, sommato all’imprevedibilità del comportamento posto in essere, configurano una chiara ipotesi di concorso di colpa. Nel caso di specie il concorso, per come realizzato, arriva a spartire equamente la responsabilità tra utilizzatore e prestatore di lavoro, imputabili entrambi di una colpa pari al 50% del danno biologico (così come individuato e definito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3563 del 1996) subito dal lavoratore. Danno quest’ultimo da quantificarsi sulla base di criteri equitativi non reddittuali e al quale, nella decisione in commento, non possono essere addebitate voci aggiuntive, stante la colpa lieve del datore di lavoro (per le ragioni suddette) e stante inoltre la circostanza che il danno biologico è in sé onnicomprensivo e non necessita di ulteriori personalizzazioni (sentenza Corte di Cassazione SS. UU. n. 26972 del 2008).
Da quanto detto emergono con evidenza gli obblighi che spettano ai diversi soggetti che realizzano una fornitura professionale di manodopera. Nello specifico il percorso logico seguito dal Giudice del Lavoro di Bergamo pare condivisibile avendo lo stesso riconosciuto la particolarità e la specificità degli oneri propri dell’utilizzatore e sollevando l’agenzia somministratrice (la quale, come è emerso in corso di causa, ha adempiuto adeguatamente all’informazione e alla formazione -in generale- ad essa spettanti), da qualsivoglia responsabilità per infortuni occorsi a dipendenti propri ma impiegati ed utilizzati dal soggetto che riceve la fornitura professionale di manodopera.
Sostanzialmente in caso di infortuni accaduti sul posto di lavoro, nell’ambito qui considerato, a rilevare sotto il profilo de la responsabilità è il ruolo di informatore e di guida tipico e proprio dell’utilizzatore-gestore effettivo dell’attività e della prestazione lavorativa in sé considerata. Dovrà pertanto essere quest’ultimo soggetto a fornire e valutare scrupolosamente i percorsi formativi dei lavoratori somministratigli.
In riferimento poi al secondo aspetto rilevante della pronuncia qui esaminata, si può facilmente capire come la stessa non si discosti ma si inserisca piuttosto in que lo che è l’orientamento giurisprudenziale consolidato maggioritario. Nel considerare tutte le responsabilità che emergono nell’ipotesi in cui si verifichi un infortunio ad un lavoratore, anche il comportamento tenuto dal prestatore dell’opera lavorativa deve essere valutato e, ove ne ricorrano gli estremi, essere considerato idoneo se non ad escludere a “ridimensionare” la responsabilità del datore di lavoro. La ragione di detto orientamento si ritrova nella circostanza che il datore di lavoro non può certo prevedere ogni singolo comportamento tenibile dal lavoratore.
Quest’ultimo deve pertanto essere indotto ad avere una condotta il più possibile idonea ad evitare qualsiasi pericolo per la propria incolumità.