Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 agosto 2013, n. 18836 - Pubblico impiego e affidamento dell'incarico dirigenziale: mobbing?


 

 

 

Presidente De Renzis – Relatore Stile

 

 

Fatto

 

Con sentenza del 16/1/2008 il Tribunale di Pescara rigettava le domande proposte da F.M.A. , dirigente alle dipendenze della Regione Abruzzo, volte all'accertamento di determinate violazioni, da parte della datrice di lavoro, delle norme poste a tutela del lavoratore, in particolare di quelle previste dagli artt. 2087 e 2103 cc, e della normativa regionale e contrattuale nazionale, che avevano determinato l'adozione di atti e comportamenti, reiterati nel tempo, contrari al principio di correttezza e buona fede, nonché gravemente lesivi dei diritti della ricorrente, tali da provocare a suo carico situazioni di emarginazione, demansionamento, inattività coatta, denigrazione, dequalificazione, discriminazione professionale, con danno patrimoniale, all'immagine, alla salute, esistenziale e morale, compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la F. , invocandone l'integrale riforma.
Resisteva al gravame la Regione, proponendo appello incidentale condizionato. Con sentenza dell'1-16 ottobre 2009, la Corte d'appello Degli Abruzzi - L'Aquila, rilevato che dalle risultanze istruttorie non emergevano profili di illegittimità e conseguente lesività, per la F. , dei vari provvedimenti adottati nei suoi confronti e tantomeno l'intenzione e l'attuazione di un disegno discriminatorio ed emarginativo volutamente e consapevolmente perseguito nei confronti della dipendente, rigettava l’impugnazione.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre F.M.A. con cinque motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste la Regione Abruzzo con controricorso.


Diritto

 


Con il primo motivo di ricorso la F. lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. perché non sarebbero intelleggibili le circostanze di fatto e di diritto poste a base della decisione. Il motivo è infondato, in quanto dalla lettura della sentenza, nonostante la sintetica esposizione del fatto, non è ravvisabile la denunciata violazione. Va in proposito rammentato che l'esposizione in sentenza dei fatti di causa non deve necessariamente tradursi nella narrazione completa ed analitica dello svolgimento del processo ed in un particolareggiato resoconto delle deduzioni delle parti, essendo sufficiente che essa riassuma concisamente il contenuto sostanziale della controversia, con l'indicazione, che può risultare tanto dall'esposizione del fatto che dalla parte motiva, degli elementi rilevanti per la decisione (Cass. n. 13292/2000); ciò che risulta essere avvenuto nella specie. Con il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia sulla doglianza relativa al fatto che la ricorrente sarebbe rimasta illegittimamente senza incarico, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
In particolare, la F. si duole che la Corte d'appello abbia omesso di esaminare e di pronunciarsi su di una specifica proposta censura, inerente alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 20, n.6 ter, della L.R. n. 77/99. con riferimento ai periodi in cui la ricorrente era rimasta senza incarico e che aveva determinato una specifica ed autonoma domanda risarcitoria. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 112, 433 e 434 c.p.c. lamenta che la Corte d'appello abbia fondato la sua decisione su elementi di fatto estranei alla domanda (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), da un lato rilevando erroneamente la sovrapposizione delle lagnanze contenute nel ricorso con quelle azionate nel giudizio davanti al Tribunale di L'Aquila e, dall'altro, facendo riferimento ad una serie di contenziosi amministrativi, che l'avrebbero vista soccombente, ma che in realtà nulla avrebbero a che vedere con il giudizio in esame e, peraltro, tuttora pendenti dinanzi al giudice amministrativo di secondo grado.
La Corte territoriale - come puntualizzato nella memoria ex art. 378 c.p.c. - avrebbe dovuto, invece, considerare i fatti dedotti dalla ricorrente quale espressione del mobbing, di una condotta cioè protratta nel tempo e diretta a ledere il lavoratore, alla luce dell'obbligo del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore, la cui reponsabilità discenderebbe pure, attraverso l'art. 2049 cod. civ., da colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo. Nel caso in esame -sempre secondo la ricorrente- i dedotti accadimenti, causa di gravi disagi per essere continuamente ostacolata nel proprio lavoro, per gli insulti e le frasi offensive contenute nelle relazioni della funzionaria, P.R. , tollerate ed avallate dalla Regione Abruzzo, ed, ancora, la denegata partecipazione ai flussi per l'accrescimento professionale, la gestione clientelare dei corsi di formazione, la mancata autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni, lo svuotamento progressivo e totale della propria funzione lavorativa, fino alla deprecabile costrizione all'inattività con inevitabile deterioramento dello stato di salute e familiare costituivano circostanze su cui il giudicante non avrebbe costruito alcuna connessione nel quadro di un unitario comportamento, al fine di darne una complessiva unitaria valutazione. Il giudicante, del resto, non avrebbe neppure valutato i singoli fatti per accertare la lamentata illegittimità del loro specifico contenuto, limitandosi ad un giudizio sommario onnicomprensivo. Con il quarto motivo la F. , denunciando violazione degli artt. 20 l. Regione Abruzzo n. 77/1999 e 19 D. LGS. n. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c), lamenta che l'impugnata sentenza abbia trascurato di considerare che gli incarichi dirigenziali debbano rispondere a criteri di coerenza, logicità e debbano rispettare le attitudini ed il bagaglio professionale in possesso dell'incaricato, che va comunque utilizzato in compiti adeguati alla sua qualifica.
Con il quinto motivo, infine, la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c), lamenta che la Corte d'appello, anziché preoccuparsi di fornire specifiche risposte alle singole censure prospettate, ha esaminato le stesse globalmente pervenendo ad un risultato privo di adeguata motivazione.
Osserva il Collegio che la Corte d'appello degli Abruzzi-L'Aquila ha adottato un iter argomentativo, che ha finito con l'affrontare tutti i profili della vicenda in oggetto, in maniera, talvolta, globale e sommaria, ma talvolta in forma più incisiva ed articolata, sì da dare completezza al decisum.
La Corte di merito esordisce, infatti, nella parte motivazionale della pronuncia, osservando come l'art. 45, comma 7, del d.l.gs. n. 80/1998 - oggi, art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 - avesse attribuito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993, relative a questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30/6/1998, sicché alcune delle pretese azionate dalla F. , riguardando atti e provvedimenti, asseritamente lesivi della sua posizione, successivi alla propria assunzione come "dirigente amministrativo" con effetto dal 30/11/1994, risultavano precluse sino al 30/11/1998, mentre dovevano ritenersi ammissibili le sole domande proposte di fronte al giudice ordinario limitatamente al periodo successivo al 30/6/1998. Inoltre, risultava che analogo giudizio era stato instaurato dalla F. nei confronti della Regione Abruzzo, con atto di citazione notificato il 31/1/2002, davanti al Tribunale di Pescara, conclusosi con sentenza di quest'ultimo n. 954 del 24/8/2004, che aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di L'Aquila, fissando il termine di quattro mesi per la riassunzione, rispettato dalla F. . Pertanto, ne discendeva che, quanto meno relativamente alle doglianze afferenti al periodo anteriore all'incardinazione del primo giudizio, ancora pendente, - e diligentemente illustrate nella impugnata sentenza - veniva a configurarsi un inammissibile, sia pur parziale, bis in idem riguardo alle medesime doglianze prospettate nel ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 13/8/2004. Inoltre -ha ancora rilevato la Corte territoriale- parte dei provvedimenti amministrativi citati nel ricorso introduttivo del presente giudizio erano già stati oggetto di contenzioso amministrativo, specificamente indicato, conclusosi - allo stato - con esito negativo per la F. .
Dalla sentenza d'appello emerge, dunque, che l'indagine circa la mancanza di incarico, riferita a periodi antecedenti al 30 giugno 1998 è preclusa; statuizione, questa, ormai stabilizzata non essendo stata oggetto di impugnazione; e restano pure precluse le doglianze anteriori all'incardinazione del primo giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara in data 31/1/2002.
Così motivatamente e correttamente, circoscritto - sulla base (e non potrebbe essere diversamente) della prodotta documentazione, senza per ciò stesso travalicare i limiti della, in tal modo, delineata controversia- l'ambito di valutazione inerente al presente giudizio, la Corte territoriale ha espressamente affermato di condividere l'impostazione e le conclusioni del primo giudice, il quale - dopo un'attenta disamina del copioso materiale probatorio raccolto (documenti e testimonianze) e con un impianto motivazionale sostanzialmente corretto - aveva, innanzitutto, provveduto ad individuare la premessa di fondo delle avanzate rivendicazioni, passando, poi, ad analizzare il merito della molteplicità di fatti, situazioni e contesti (ambientali, operativi e relazionali) dedotti nel ricorso introduttivo, susseguiti nel tempo in danno della F. , a sostegno, corollario e conferma della fondatezza dell'esperita azione. Viene così, innanzitutto, dato atto che la F. - assunta ed inquadrata nella prima qualifica di "dirigente amministrativo", con effetto dal 30/11/1994, a seguito del superamento della relativa procedura selettiva - aveva evidenziato l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'utilizzazione, da parte della Regione Abruzzo, dei criteri legali relativi al conferimento, proroga, rotazione e revoca degli incarichi dirigenziali, precisando che detta Regione - in spregio ai principi di correttezza e buona fede, ai canoni di trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché ai criteri introdotti dalla legislazione regionale- avrebbe assegnato determinati incarichi in favore di alcuni dirigenti e, al contempo, avrebbe assunto provvedimenti di segno contrario in danno di altri (verosimilmente, i primi in tal senso "sponsorizzati" e bene inseriti nel contesto delle relazioni privilegiate con le componenti politiche o dell'alta dirigenza, mentre i secondi invisi o/e osteggiati da tali componenti).
In particolare, la F. si lamentava che, fin dall'immissione nell'organico dirigenziale, la Regione Abruzzo - disattendendo le risultanze del curriculum lavorativo e le attitudini personali dallo stesso emergenti, e così vanificando le sue legittime aspettative, fondate sulla corretta applicazione dei criteri di distribuzione di cui sopra - l'avrebbe inizialmente destinata ad un incarico eccessivamente gravoso, peraltro incompatibile con le suddette qualità attitudinali; nel prosieguo del rapporto di impiego - nell'ottica sempre di perpetrare una strategia di favoritismi a beneficio di alcuni dirigenti e di ostilità a danno di altri, perseguendo, nei suoi confronti, un intento discriminatorio - la stessa Regione avrebbe continuato ad attribuirle incarichi non consoni alla sua esperienza ed alla sua professionalità, e avrebbe, altresì, negato alla dipendente altri incarichi (presso vari settori), dalla stessa richiesti e, a suo dire, suscettibili di pacifico affidamento. Orbene -come sopra accennato-, nella complessa vicenda lavorativa delineata nel ricorso (anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c.) depositato il 13/8/2004, la Corte territoriale ha osservato che, da un lato, viene fatta confluire dalla F. gran parte delle questioni già trattate nell'ambito dell'annoso contenzioso giurisdizionale dalla stessa promosso, fin nell'immediatezza della sua immissione in ruolo, nei confronti del datore di lavoro e, dall'altro, si reiterano gran parte delle stesse lamentele - quantomeno relative al rapporto di impiego espletato fino al gennaio 2002 - già oggetto della medesima vertenza pendente attualmente presso il Tribunale di L'Aquila, a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Pescara e rituale riassunzione del giudizio presso il giudice indicato competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c..
Resta fuori da tale preclusione solo il periodo un periodo di circa sette mesi, che però, come ammette la stessa F. nel proprio ricorso (trentesima facciata), è successivo alla notifica del ricorso di primo grado e, dunque, all'evidenza, la censura in riferimento a detto periodo è inammissibile perché travalica i limiti temporali del petitum siccome delimitato nel ricorso introduttivo del giudizio. Su tale ultimo periodo non vi è dunque alcun vizio di omessa pronuncia perché non vi era alcun onere della Corte d'Appello di pronunciare su fatti che non erano oggetto della domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Quanto alla questione concernente l'anomalo conferimento degli incarichi, la Corte d'appello ha dato riscontro alle osservazioni della F. , reiterate in questa sede, rilevando correttamente che, in linea generale, nella gestione degli incarichi dirigenziali nel comparto pubblico, deve operarsi una distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni amministrative attuative di tale indirizzo, cui si correla, tra gli organi di governo e l'apparato dirigenziale, una componente fiduciaria fortemente condizionante; da ciò consegue un'ampia ed accentuata discrezionalità della Pubblica Amministrazione nelle scelte del supporto dirigenziale strumentalizzate al concreto perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi delineati in sede programmatica, e, al contempo, una significativa delimitazione del potere di interferenza sulle medesime scelte (quanto a genesi e funzionalità) da parte del magistrato.
In quest'ordine di concetti, il giudice non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nel conferimento di un incarico dirigenziale ad un aspirante piuttosto che ad un altro - addirittura, stabilendone durata, obiettivi e risultati ad esso connessi - compulsando, in tal modo, la discrezionalità potestativa del datore di lavoro, mentre il suo sindacato deve essere circoscritto ad un controllo limitato al rigore formale e alla congruità sostanziale della scelta, alla luce dei criteri generali di buona fede e correttezza, nonché della ricorrenza di un supporto motivazionale ragionevolmente esplicativo del provvedimento adottato; dal canto suo, il dirigente non può rivendicare il diritto esclusivo all'incarico ritenuto da lui più confacente alla propria professionalità e, quindi, lamentarsi del conferimento dello stesso ad altro collega, poiché ogni potere di valutazione in proposito - sia pure con l'osservanza dei "paletti" sopra delineati - è appannaggio del competente organo pubblico.
Nel caso di specie, ed andando quindi nel concreto, la Corte territoriale ha osservato che, a fronte di assetti organizzativi che avevano comportato mutamenti, anche significativi, di posizioni funzionali acquisite o in prospettiva di acquisizione, la F. , la quale ne risultava, a vario titolo, coinvolta, non poteva fondatamente dolersi delle scelte della Regione Abruzzo, da cui derivava una vanificazione delle proprie aspettative, sotto i profili della mancata attribuzione di incarichi a lei più congeniali (e correlato affidamento degli stessi ad altri dirigenti ritenuti meno meritevoli), o della privazione di posizioni lavorative consolidate, risultando, siffatta doglianza, ragionevole solo nei casi di illegittimo esercizio dello ius variandi di cui all'art. 2103 cc. oppure di violazione dei criteri formali o/e sostanziali apprestati dalla legge, circostanze tutte che non emergevano dalle risultanze processuali raccolte in primo grado.
In particolare -prosegue la Corte-, le iniziali riserve della F. , circa la compatibilità, con la ritenuta specifica professionalità, della funzione di prima dirigenza affidatate, dapprima, e le formali contestazioni delle susseguenti scelte della Regione Abruzzo in favore di altri colleghi nel prosieguo della carriera, non tenevano in considerazione, da un lato, che, superata la procedura selettiva, l'immissione del relativo ruolo dirigenziale presuppone l'idoneità alla copertura di qualsiasi incarico, e, dall'altro, che ogni personale aspettativa di approdo ad una posizione lavorativa di gradimento, nella presunzione di avere le necessarie capacità attitudinali, doveva ragionevolmente rapportarsi con le prerogative di valutazione e di scelta dell'Ente titolare del potere organizzativo aziendale, quanto a conferimento, rotazione e persino revoca.
In questa prospettiva, si rivela infondata la censura della F. , secondo la quale non sarebbe stata registrata una "strategia" discriminatoria perpetrata dalla Regione Abruzzo nei suoi confronti, facendo illecito utilizzo delle suddette prerogative organizzative per favorire o irragionevolmente privilegiare altri dirigenti in suo danno, emergendo invece, che quasi tutti gli incarichi proposti o assegnati alla ricorrente erano stati oggetto sistematico di richieste di note esplicative o di formali contestazioni, in parte approdate alla sede giurisdizionale amministrativa, con risultati negativi per la dipendente.
Ma, a prescindere dall'impressione di un contesto lavorativo e relazionale caratterizzato da una permanente ed irremovibile conflittualità, nonché di un atteggiamento di iniziale indisponibilità collaborativa e di successiva intransigenza alle varie offerte datoriali - con immaginabili incidenze negative nella gestione organizzativa degli incarichi dirigenziali (quanto a difficile contemperamento delle contrapposte aspirazioni, pregiudizievoli ritardi nell'affidamento, continuità operativa nell'espletamento dei compiti, pieno raggiungimento degli obiettivi) - sta di fatto che, ad avviso della Corte territoriale, dalle risultanze processuali raccolte non si evincevano profili di illegittimità, e conseguente lesività per la F. dei vari provvedimenti impugnati in questa sede (in parte già oggetto di scrutinio del giudice amministrativo), e tantomeno l'intenzione e l'attuazione di un disegno discriminatorio ed emarginativo volutamente e consapevolmente perseguito nei confronti della F. . Infine, quanto al denunciato mobbing - o bossing, come valutato nella perizia di parte del 7/1/2003 -tutti i comportamenti asseritamente vessatori dedotti dalla F. dovevano ritenersi o privi di conforto probatorio (orale e documentale) o, comunque, anche globalmente considerati, non configuravano la relativa fattispecie nei confronti della dipendente, così come enucleata dalla giurisprudenza, al fine di individuare una responsabilità civile, sotto il profilo risarcitorio, della Regione, in qualità di datore di lavoro.
In altri termini, doveva ragionevolmente escludersi (sotto il profilo allegatorio e probatorio) che, nella fattispecie, potesse configurarsi il c.d. terrorismo psicologico, o comunque, l'elemento dequalificante dell’asserito mobbing, difettando l'esistenza degli elementi strutturali della fattispecie, sia sotto il profilo oggettivo, costituito dalla frequenza e ripetitività nel tempo dei comportamenti del datore di lavoro concretanti abusi nei confronti della lavoratrice, sia sotto il profilo soggettivo, rappresentato dalla coscienza ed intenzione del primo di causare danni (di vario tipo e gravità) alla seconda.
In altri termini, i fatti lamentati dalla F. - v., ad esempio, la denegata partecipazione ai flussi per l'accrescimento professionale, la gestione clientelare dei corsi di formazione, l'omessa dotazione di supporti informatici, la mancata autorizzazione all'espletamento di incarichi extraistituzionali, la ristrettezza degli ambienti di lavoro - non potevano, di per sé soli, configurare la sussistenza di una condotta "mobbizzante" da parte del datore di lavoro, dovendosi provare l'esistenza di comportamenti, anche protratti nel tempo, rivelatori, in modo inequivoco, di un'esplicita volontà di quest'ultimo di emarginazione della dipendente, occorrendo più condotte, anche di diversa natura, tutte dirette (oggettivamente) all'espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un alto tasso di vessatorietà e prevaricazione, nonché sorrette (soggettivamente) da un intento persecutorio, e tra loro intrinsecamente collegate dall'unico fine intenzionale di isolare la dipendente.
Da quanto precede discende che nessuna censura può muoversi alla impugnata decisione, la quale, sostenendo, nella specie, debba affermarsi il principio della discrezionalità che caratterizza l'affidamento dell'incarico dirigenziale, si pone in linea con l'orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale, in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass. n. 20979/2009).
Tale principio riguarda sia l'affidamento dell'incarico che la sua conservazione. Invero, secondo questa Corte, non è configurabile un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico dirigenziale, risolvendosi il controllo giudiziale circa il mancato rinnovo dell'incarico in un'indagine sul rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonché sull'osservanza delle regole di correttezza e buona fede (Cass. n. 5025/2009).
Per il resto, le censure mosse non appaiono accogliteli in quanto si traducono non in doglianze del percorso logico-motivazionale adottato dal Giudice del merito, ma nella contrapposizione, alla lettura delle risultanze processuali effettuata dalla Corte d'Appello, di quella di segno opposto proposta dalla ricorrente. Peraltro tale diversa lettura si baserebbe sul richiamo, del tutto generico, ai contenuti dei documenti prodotti nel corso del giudizio, sicché sotto tale profilo il motivo è anche inammissibile per mancanza di autosufficienza.
Devesi, in proposito, ancora rammentare, costituendo specifico motivo di gravame, unitamente a quello ricondotto al vizio di violazione di legge, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c.) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni — svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento — con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere — secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045/97)— dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto — consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) — non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Per quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.