Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 settembre 2013, n. 22257 - Spostamento manuale di pacchi molto pesanti e causa violenta lavorativa: prova del nesso causale


 

Presidente Roselli – Relatore Garri

Fatto



La Corte d'appello di Ancona, riformando la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha respinto la domanda di C.F. tesa al riconoscimento del suo diritto all'indennizzo o alla rendita per l'invalidità conseguita all'infortunio sul lavoro del 21.2.2001.
La Corte territoriale ha posto in rilievo che, sulla base circostanze di fatto allegate e provate e delle stesse dichiarazioni del lavoratore (tra loro non del tutto coerenti), non era stata raggiunta la prova del fatto materiale dal quale sarebbero derivati gli esiti invalidanti (spostamento manuale di pacchi molto pesanti che avrebbe determinato un acuto dolore allo sterno, rivelatosi espressione di una condizione ischemica acuta a livello del miocardio).
Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso il C. affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso l'Inail che ha depositato anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Diritto



Con un unico motivo di ricorso il C. censura la sentenza per avere omesso di chiarire le ragioni in base alle quali la Corte aveva ritenuto di discostarsi dalle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente medico legale nel corso del giudizio la quale aveva accertato che l'episodio infartuale era stato determinato da uno sforzo fisico consistente verificatosi poco prima.
La censura è infondata.
Va premesso che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 26 maggio 2006 n. 12559), in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale.
La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice.
È stato altresì precisato che tale causa violenta, richiesta dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (cfr. Cass. 30 dicembre 2010 n. 27831).
Infine, è costante l'insegnamento di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 24 luglio 2004 n. 13928), secondo il quale la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo e ed evento infortunistico, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia - salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dallo sforzo compiuto o dallo stress subito nella esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. anche Cass. 12.10.2012 n. 17286).
Orbene la Corte territoriale, si è attenuta ai principi enunciati, nella valutazione del caso sottopostole ed ha rilevato che nel caso in esame era mancata la prova che il C. avesse effettivamente proceduto ad uno spostamento di pacchi di peso rilevante e che proprio lo sforzo al quale si era sottoposto fosse stata la causa determinante del dolore allo sterno e del malore sopravvenuto.
Il giudice d'appello, con motivazione logica e congrua, ha escluso che fosse stata raggiunta una prova rassicurante dell'effettivo contestuale spostamento dei pacchi tutti insieme da parte del C. , pacchi singolarmente di scarso peso, evidenziando inoltre che tale condotta, non richiesta e comunque non necessaria, in mancanza di una prova del suo effettivo svolgersi, appariva poco verosimile.
Va evidenziato che la difesa in appello dell'Istituto aveva riguardato proprio lo svolgimento di tale attività aggiuntiva, assunta quale causa o concausa dell'infortunio per lo sforzo che essa comporta.
Coerentemente, pertanto, la Corte territoriale sulla base delle scarse ed indirette emergenze istruttorie ha concluso che mancasse la prova dello stesso svolgimento dell'attività di spostamento contestuale dei pacchi del peso complessivo di trentuno chili che avrebbe costituito il fatto materiale scatenante il malore del C. .
Peraltro, la diversa valutazione del materiale probatorio, posta a fondamento del ricorso, non può essere proposta in sede di legittimità, ove non ridondi nella evidenza della mancata considerazione o nel travisamento di una circostanza decisiva, il che non ricorre nel caso in esame.
La mancanza di una prova affidabile del fatto materiale dal quale si pretende essere derivato l'infortunio esclude la rilevanza delle considerazioni esposte nella consulenza, fondate su un presupposto rivelatosi in concreto indimostrato. D'altro canto, è costante l'affermazione che la prova del fatto costitutivo e del nesso causale non può essere affidata all'accertamento peritale posto che la consulenza di ufficio non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (cfr. Cass. 17.7.2009 n. 16778).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


la Corte Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali ed in Euro 50,00, per esborsi. Oltre IVA e CPA.