Tribunale ordinario di Venezia, Sez. Lav., 11 settembre 2013 - Flessibilità dell'impiego e omessa valutazione dei rischi: clausola di apposizione del termine nulla


 


"Il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod, civ.". Cass. civ. 5241/2012.


 

 

 

 

Il Giudice del Lavoro

 

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento ex art. 1 L. 92/12 r.g. n. 730/13, promosso con ricorso del 9.5.13 da Paolo B. contro ANAS s.p.a, e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, alla udienza del 9.9.13;
dato conto che: - il ricorrente, premesso di avere lavorato per Anas s.p.a. presso l'Istituto di Vigilanza Concessioni Autostradali ( IVCA ) con contratto a termine somministrato dal marzo 2009 fino al novembre 2010 e quindi con contratto a termine direttamente stipulato con Anas spa dall'8.11.10 con scadenza 8.11.12 e di essere stato licenziato ante tempus in data 27.9.12 per soppressione dell'IVCA e trasferimento ex lege (art. 32 co 5 DL 98/11 convertito in l. 111/12) al Ministero dei Trasporti delle funzioni dell'Istituto di Vigilanza e del personale che presso di esso era addetto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data del 31.5.12, ha chiesto accertarsi che con Anas s.p.a, è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sino dalla stipula del contratto di lavoro somministrato; accertarsi la invalidità del licenziamento e disporsi la immediata reintegrazione nel posto di lavoro nonché l'immediato trasferimento presso il Ministero convenuto; ordinare a quest'ultimo l'immediato ripristino del rapporto con condanna dei convenuti al pagamento delle retribuzioni globali maturate dalla data del licenziamento fino al ripristino del rapporto dì lavoro o, in subordine, della indennità ex art. 32 l. 183/10; deduce a fondamento della domanda, la invalidità del rapporto di lavoro somministrato per genericità della causale, insussistenza della temporaneità, violazione delle norme contrattuali in materia di durata del contralto di somministrazione e delle proroghe; la illegittimità del termine apposto al contratto 8.11.10 per insussistenza della ragione addotta, carenza del requisito della temporaneità, violazione della clausola di contingentamento previste sia per il lavoro a tempo determinato che per la somministrazione; quanto alla continuazione del rapporto presso il Ministero ha richiamato il disposto dell'art. 32 co 5 della l. 113/31 e il DL 95/12 convertito in l. 135/12 quali norme che hanno disposto il trasferimento delle funzioni e del personale impiegato presso l'IVCA alla costituenda Agenzia prima e al Ministero dall'1.10/12; in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di accertamento della continuità del rapporto ha dedotto la nullità del licenziamento ante tempus per violazione della procedura ex L 223/91 ed, inoltre, per insussistenza del fatto e del giustificato motivo oggettivo addotto;
dato atto che Anas s.p.a, ha eccepito la inammissibilità della domanda quanto alle domande relative alla somministrazione e alla qualificazione di illegittimità del termine nonché la decadenza ex art. 32 L 183/10 quanto al contratto di somministrazione il difetto di legittimazione passiva per essere estraneo alla risoluzione del rapporto a termine tra il ricorrente ed Anas s.p.a.;
rilevato che alla udienza del 9.9.13 parte ricorrente ha prodotto estratto della relazione al bilancio Anas s.p.a. 32.12.12,

OSSERVA


E' innanzitutto infondata la eccezione di inammissibilità del rito cd "Fornero" atteso che l'ing. B. ha chiesto la reintegrazione nel posto dì lavoro previa qualificazione del rapporto intrattenuto con Anas quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato anziché a termine con accertamento della illegittimità/invalidità del licenziamento ante tempus comunicatogli da Anas: trattasi pertanto di controversia avente ad oggetto l'impugnativa dei licenziamento comunicato al ricorrente prima dello spirare del termine del contratto a tempo determinato previamente risolvendo una questione relativa alla qualificazione del rapporto ovvero previo accertamento se tale rapporto sia o meno un rapporto a tempo indeterminato in relazione alle deduzioni attorce dì illegittimità della somministrazione e/o del successivo contratto a termine.

Il giudicante non intende in questa sede affrontare la questione della applicabilità del rito prescelto alla somministrazione quando è chiesta la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore in quanto, poiché la domanda delibabile con il cd rito Fornero è esclusivamente quella relativa alla legittimità del licenziamento cui sia applicabile una delle tutele previste dall'art. 18 l. 300/70 e successive modifiche, l'accertamento della illegittimità del contratto a termine (pur successivo a quello somministrato), comportando la conversione del rapporto in tempo indeterminato, consente di applicare l'art. 18 della l. 300/70 (come novellato dalla l. 92/12 ) a patto che sussista un licenziamento prima dello spirare del termine convenuto come è nella specie: per inciso, resta fermo il convincimento che, ove il rapporto a termine cessi per spirare del termine, mancando un atto qualificabile come licenziamento, non è applicabile il rito di cui all'art. 1 co 47 e ss della l. 92/12.
Di contro permane il dubbio (condiviso da parte della giurisprudenza) che l'accertamento che un rapporto somministrato non è trilatero ma in realtà è sorto o è da costituirsi in capo al solo utilizzatore sia questione relativa alla qualificazione del rapporto parendo attenere non tanto alla natura di questo, che rimane di tipo subordinato, quanto alla titolarità in capo all'utilizzatore anziché in capo al somministratore.
In questa sede peraltro la questione è di scarsa rilevanza posto che il rapporto di lavoro tra l'ing. B. e Anas s.p.a. non ha avuto soluzione di continuità essendo iniziato con contratto somministrato scaduto l' 8.11.10 e proseguito con il contratto a termine direttamente concluso con Anas s.p.a. decorrente dal medesimo 8 novembre 2010 sì che, ai fini dell'applicazione della tutela richiesta, non rileva stabilire se si debba costituire il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore Anas s.p.a. sin dal primo contratto di lavoro somministrato essendo sufficiente stabilire la conversione del contratto a termine datato 8.11.10 nei cui àmbito è intervenuto il licenziamento impugnato. Per quanto detto resta assorbita la questione della decadenza dalla impugnazione dei primo contratto somministrato nei termini di cui all'art. 32 L. 183/10 posto che senz'altro tempestiva è stata la impugnazione del 18.10.12 in riferimento al contratto a termine 8.11.10 con scadenza 8.11.12 e recesso anticipato 27.9.12.
E' poi infondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero attesa la prospettazione della domanda nella parte riferita alla continuazione del rapporto di lavoro con il MIT.

Quanto alla legittimità del contratto a termine 8.11.10, parte ricorrente ha eccepito, tra l'altro, i! superamento della clausola di contingentamento deducendo dapprima essere onere di controparte dimostrare il contrario e producendo poi all'udienza 9.9.13 relazione allegata al bilancio Anas 32.12.12 dalla quale emergono i dati relativi al numero di dipendenti a tempo indeterminato e di quelli a termine utilizzati nell'anno 2010 presso l'IVCA con un rapporto di 47 dipendenti a termine contro 101 dipendenti a tempo indeterminato presenti al 31.12.09 costituente quasi il 47% della forza lavoro impiegata nell'unità produttiva IVCA. Come rilevato in ricorso, l'art. 15 del ccnl Anas del 18.12.02 stabilisce che "la quota del personale da assumere con contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell'anno: il 25% del restante personale di esercizio; il 25% del restante personale impiegato. A livello di unità produttiva verranno contrattate le percentuali di utilizzo del personale riferite all'unità stessa. Con il Protocollo di intesta 26.7.07 si è poi stabilito che "La somma del personale utilizzabile attraverso tipologie contrattuali di cui agli articoli seguenti ( lavoro temporaneo, lavoro a tempo parziale, telelavoro, apprendistato, inserimento..) non potrà superare per ciascuna unità produttiva la percentuale complessiva del 30% calcolata sul personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente presso ciascuna unità produttiva".

Il limite percentuale stabilito contrattualmente è stato dunque certamente superato con riferimento all'unità produttiva IVCA e ciò comporta, la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e la sua conversione a tempo indeterminato mancando una condizione che legittima il ricorso ai tempo determinato contrattualmente stabilita.
Di più vi è che il ricorrente ha eccepito la omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi e Anas nulla ha prodotto in merito. Anche tale vizio porta alla medesima conclusione dianzi detta ai sensi dell'art. 3 del dlgvo 368/01: sul punto cfr anche Cass. 5241/12 in cui si legge che il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod, civ.".
In conclusione sul punto va dichiarata la illegittimità del termine apposto al contratto 8.11.10 con conseguente conversione in contratto a tempo indeterminato almeno dall'8.11.10.
A tale accertamento consegue la illegittimità del licenziamento 27.9.12 - il quale così deve essere qualificato trattandosi di un recesso datoriale ante tempus rispetto alla naturale scadenza del pur illegittimo contratto a termine - per insussistenza giuridica del motivo addotto: Anas ha motivato il recesso quale effetto del combinato disposto degli artt. 36 co 5 del dl 98/11 conv. in l. 111/11 e dell'art. 11 co 5 del dl 216/11 conv in l. 14/12 a mente dei quali l'IVCA è stato soppresso ed è stato disposto il trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del solo personale in servizio alla data del 31.5.12 con rapporto a tempo indeterminato; il fatto che il rapporto dì lavoro del ricorrente, sussistente alla data del 31.5.12. sia qui accertato quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta de plano la illegittimità del licenziamento per insussistenza del gmo inteso come "fatto giuridico". Ciò rileva ai fini della tipologia di tutela ( reintegratoria o indennitaria ) atteso che la inesistenza dei g.m.o. comporta l'applicazione del comma 4 dell'art. 18 novellato cui il comma 7 rinvia per il caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento: Anas ha licenziato il ricorrente perché, disposta la soppressione dell'IVCA e il trasferimento delle funzioni e del personale in servizio ad una determinata data con rapporto a tempo indeterminato, egli non era ritenuto un dipendente in servizio il 31.5.12 con rapporto a tempo indeterminato cosi adducendo un motivo insussistente a seguito della conversione del rapporto B./Anas s.p.a.
Quanto detto comporta la condanna di Anas s.p.a. alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni globali dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione. A ciò segue anche il diritto dei ricorrente di transitare con decorrenza 1.10.12 alle dipendenze del Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 36 co 5 della l. 111/11 dì conversione del dl 98/11 e del successivo di 216/11 convertito in l. 14/12 che hanno rispettivamente disposto la soppressione dell'IVCA con trasferimento delle relative funzioni e personale all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e, quindi, la soppressione dell'Agenzia con trasferimento delle funzioni ad apposita struttura del MIT.
Le spese di causa, liquidate in € 4,000 oltre iva e cpa, sono a carico della convenuta,

P.Q.M


Dichiarata la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e Anas s.p.a. dall'8.11.10, per l'effetto condanna Anas spa a reintegrare l'ing. B. nel posto di lavoro e la condanna al pagamento delle retribuzioni globali dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione oltre accessori dì legge fino al saldo e con diritto del ricorrente a transitare nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dall'1.10.12.
Le spese dì causa, liquidate in € 4.000 oltre iva e cpa, sono a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Si comunichi alle parti.

Venezia, 10 settembre 2013

Tribunale ordinario di Venezia, Sez. Lav., 11 settembre 2013.