Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 25 luglio 1951
Validità: 25.07.1951 - 24.07.1952
Parti: Associazione Panificatori della provincia di Asti e Sindacato Operai Panettieri-Camera Confederale del Lavoro di Asti e Provincia, Unione Sindacale Provinciale-Cisl
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Asti

Sommario:

Art. 1. - Compiti e funzioni.
Art. 2. - Sistema di retribuzione.
Art. 3. - Tariffe per quintalato.
Art. 4. - Pezzature di pane.
Art. 5. - Suddivisione del quintalato.
Art. 6. - Limiti di produzione.
Art. 7. - Corresponsione in natura.
Art. 8. - Retribuzione degli operai turnisti.
Art. 9. - Retribuzione ferie, congedi e gratifica natalizia.
Art. 10. - Festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 11. - Indennità di contingenza.
Art. 12. - Vitto e alloggio.
Art. 13. - Compensi per prestazioni varie.
Art. 14. - Apprendistato.
Art. 15. - Porta pane.
Art. 16. - Lavorazione dei grissini.
Art. 17. - Limiti di tempo per le contestazioni.
Art. 18. - Commissione paritetica di qualifica e collocamento.
Art. 19. - Tregua salariale.
Art. 20. - Entrata in vigore e durata del contratto.
Art. 21. - Norme transitorie di applicazione.

Contratto collettivo per i lavoratori panettieri della provincia di Asti, 25 luglio 1951

In Asti, addì venticinque del mese di luglio dell’anno millenovecentocinquantuno; tra l’Associazione Panificatori della provincia di Asti [...] e il Sindacato Operai Panettieri della Camera Confederale del Lavoro di Asti e Provincia [...], l'Unione Sindacale Provinciale della Cisl [...], premessa la comune intenzione di addivenire ad una diversa regolamentazione a carattere provinciale dei rapporti di lavoro tra Aziende di Panificazione ed operai panettieri; premessa la piena decadenza di ogni clausola, norma e disposizione contenuta nel Contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1948 e nei successivi accordi di variazione dello stesso; visto il Contratto collettivo nazionale stipulato a Roma il primo aprile 1948 tra la Federazione Italiana Panificatori ed Affini e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari; si è stipulato e concordato l’allegato Contratto integrativo al predetto Contratto nazionale, da valere in tutto il territorio della provincia di Asti per gli operai dipendenti da panifici.

Art. 1. - Compiti e funzioni.
Gli operai panettieri si distinguono secondo le loro mansioni in:
а) infornatori;
b) impastatori;
c) aiutanti specializzati;
d) aiutanti comuni.
A chiarimento dell’art. 19 del CCN si precisano le mansioni degli operai panettieri specializzati ai fini della responsabilità delle lavorazioni: responsabilità che, per la cottura del pane e per la pulizia del forno, fa capo all’infornatore e che per la lievitatura della pasta e la confezione del pane, fa capo all’impastatore. Essi saranno coadiuvati dagli operai qualificati nelle loro mansioni e nei lavori interni di; laboratorio (pulizia locali, macchine, impianti, forni, trasporti farine, combustibili e pane nell’interno dell’azienda o del caseggiato, ecc.), secondo le disposizioni e la distribuzione del lavoro impartite ed assegnate dal datore di lavoro.
In ogni Panificio sarà affissa una tabella riportante il testo degli articoli 19 (funzioni), 23 (doveri), e 24 (sanzioni disciplinari) del CCN e del presente articolo.

Art. 2. - Sistema di retribuzione.
La retribuzione degli operai panettieri sarà corrisposta sulla base del quintalato di farina lavorato nel periodo preso in considerazione per la paga.
Si presume che la lavorazione di Kg. 100 di farina si compia in normali condizioni in otto ore di lavoro per operaio.

Art. 6. - Limiti di produzione.
All’operaio panettiere non potrà essere affidata una lavorazione di pane eccedente i 150 Kg. giornalieri di farina.
Il quantitativo minimo di farina resta determinato in Kg. 70 giornalieri, rappresentante un minimo garantito di retribuzione.
[...]

Art. 13. - Compensi per prestazioni varie.
Qualora si riscontrino le necessità previste dall’articolo 19, 4° comma. del CCN, per trasporto di farine o di combustibili da altro caseggiato al forno, il datore di lavoro compenserà gli operai che avranno eseguito la prestazione sulla base delle tariffe per i trasportatori.

Art. 14. - Apprendistato.
Il numero degli apprendisti da immettere nei Panifici sarà stabilito annualmente dalla Commissione paritetica di qualifica e di collocamento di cui al successivo art. 18, in base ai dati statistici della ninno d’opera esistente ed alle esigenze della panificazione.
Comunque non potrà essere occupato più di un apprendista dai panifici cui sono già addetti 5 operai, e più 2 fra quelli fruenti dell'opera di un numero di operai superiore a 5.
[...]

Art. 15. - Porta pane.
I lavoratori adibiti unicamente al trasporto del pane all’esterno del negozio, di età compresa fra il 14 ed i 18 anni, riceveranno una a retribuzione minima giornaliera di L. 300, comprensiva di ogni competenza di indennità di contingenza o di legge. [...]
Il personale porta pane, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale normativa, continuerà a seguire le norme del CCN per i dipendenti delle rivendite di pane e pasta 1° settembre 1942.

Art. 16. - Lavorazione dei grissini.
La lavorazione dei grissini (e la produzione), comunque confezionati, sarà estranea come prestazione e come orario di lavoro alla normale produzione di pane.
Essa sarà retribuita con la formula del cottimo [...]

Art. 18. - Commissione paritetica di qualifica e collocamento.
È istituita una Commissione paritetica di qualifica e di collocamento, formata rispettivamente da tre rappresentanti dell'Associazione Panificatori e da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori con la partecipazione di un funzionario in rappresentanza dell’Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (con le funzioni di presidenza).
I compiti e le funzioni della Commissione saranno stabiliti da apposito regolamento, e comunque rifletteranno:
[...]
b) la qualifica e la eventuale riqualifica degli operai;
c) il controllo dell’apprendistato nel numero dei giovani da immettere annullamento alla professione e nella valutazione dell’opera prestata ai fini del riconoscimento della qualifica di operaio;
d) la raccolta degli elementi per l’interpretazione, l’applicazione e l'osservanza del presente contratto agli effetti delle sue eventuali variazioni e degli emendamenti da proporsi in sede contrattuale.
La Commissione potrà servirsi di Sottocommissioni e di Delegati nei principali centri della Provincia.