Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 23 aprile 1958
Parti: Associazione Artigiana Panificatori e sindacato Provinciale Operai Panettieri-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil Asti
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Asti

Sommario:

Art. 1. - Applicazione del contratto collettivo nazionale.
Art. 2. - Tariffe di quintalato.
Art. 3. - Indennità di vestiario.
Art. 4. - Competenze per le festività nazionali ed infrasettimanali.
Retribuzioni esemplificative operai panettieri dal 1° aprile 1958 per lavorazioni di kg. 100 di farina a capo.

Accordo collettivo per gli operai panettieri della provincia di Asti, 23 aprile 1958

Il giorno 23 aprile 1958 nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Asti, in viale alla Vittoria n. 41 [...], tra l’Associazione Artigiana Panificatori della Provincia di Asti [...] e il sindacato Provinciale Operai Panettieri della Camera Confederale del Lavoro di Asti e Provincia (Cgil) [...], l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Asti [...], la Camera Sindacale Provinciale della Uil [...], visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per lavoranti panettieri stipulato a Roma il 26 luglio 1956 tra la Federazione Italiana Panificatori e le Federazioni Nazionali dei lavoratori delle Industrie Alimentari della Cgil, della Cisl e della Uil; il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro stipulato dalle stesse parti di cui al presente accordo il 25 luglio 1951, e le successive varianti con gli accordi in data 20 luglio 1952, 13 maggio 1954, 8 maggio 1956 e 26 giugno 1956; si conviene di apportare al predetto Contratto Integrativo Provinciale ed agli Accordi di sua integrazione le varianti di cui agli articoli seguenti:

Art. 1. - Applicazione del contratto collettivo nazionale.
Le parti concordano nel riconoscere efficacia e nel dare applicazione dalla presente data, nel territorio della provincia di Asti al Contratto Nazionale sopra citato, stipulato a Roma il 26 luglio 1956.

Art. 2. - Tariffe di quintalato.
La tariffa di quintalato prevista dal Contratto Integrativo provinciale e già determinata in L. 1.606 (milleseicentosei) con accordo 26 giugno 1956, è elevata a L. 1.860 (milleottocentosessanta) dal 1° aprile 1958.

Art. 3. - Indennità di vestiario.
Per l’applicazione dell'art. 26 del CCN 26 luglio 1956, le parti concordano che, in luogo della fornitura di indumenti di lavoro, le Aziende di panificazione corrisponderanno una indennità di L. 30 (trenta) per ogni giornata di presenza sia degli operai fissi che dei turnisti.
L’indennità può essere sospesa e comunque non sarà liquidata (oltre agli altri eventuali provvedimenti disciplinari), agli operai che si presentino al lavoro con indumenti non in ordine per stato di conservazione e di pulizia.