Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 22 luglio 1958
Validità: 22.07.1958
Parti: Sindacato Provinciale dei Panificatori-Associ azione dei Commercianti e Lega Provinciale dei Lavoratori Panettieri-Filia-Cgil, Federazione Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari-Cisl, Unione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari-Uil Novara
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Novara

Sommario:

Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Qualifiche.
Art. 4. - Tariffa a quintalato.
Art. 5. - Punteggio sulla retribuzione prevista dal quintalato.
Art. 6. - Specificazione sul sistema di retribuzione al quintalato.
Art. 7. - Formazione e composizione delle squadre.
Art. 8. - Indennità di contingenza.
Art. 9. - Minimi di produzione.
Art. 10. - Massimo di produzione.
Art. 11. - Minimo di salario per gli operai.
Art. 12. - Delle funzioni.
Art. 13. - Corresponsione generi in natura.
Art. 14. - Compenso per confezione grissini.
Art. 15. - Ferie, festività nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia ed indennità liquidazione per i turnisti.
Art. 16. - Indennità sostitutiva mancata consegna indumenti lavoro.
Art. 17. - Maggiorazione per la giornata di riposo.
Art. 18. - Turni respinti.
Art. 19. - Commissione paritetica.
Art. 20. - Norme accessorie.
Art. 21. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per i lavoratori panettieri della provincia di Novara, 22 luglio 1958

Il giorno 22 del mese di luglio anno 1958, in Novara, tra il Sindacato Provinciale dei Panificatori [...], assistiti da [...] Associ azione dei Commercianti della Provincia di Novara, e la Lega Provinciale dei Lavoratori Panettieri [...], assistiti da Filia e Cgil, la Federazione Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari [...], assistito da [...] Cisl, la Unione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari [...] della Uil, si è stipulato il seguente accordo integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956 da valere per gli operai addetti alle aziende di panificazione della Provincia di Novara.

Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.
Per tale norma si fa riferimento al disposto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956 entrato in vigore per la Provincia di Novara col 1° giugno 1957.

Art. 2. - Apprendistato.
Per il trattamento relativo alla disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 e successiva regolamentazione nonché al Contratto Nazionale 26 luglio 1956.

Art. 4. - Tariffa a quintalato.
Per ogni quintale di farina lavorata viene fissata una tariffa di salario di L. 800 al quintale, la quale deve essere suddivisa fra i lavoratori in conformità al punteggio fissato al successivo art. 5 in rapporto alla qualifica del lavoratore ed in ragione al quantitativo di produzione.
Una copia del Contratto Nazionale ed Integrativo Provinciale deve essere esposta nel panificio.
Ogni datore di lavoro deve compilare giornalmente su apposito foglio mensile i quantitativi di farina prelevata per la panificazione.
Alla fine di ogni mese detto foglio deve essere firmato dal datore di lavoro e dal personale dipendente, la corresponsione della retribuzione deve avvenire mediante prospetto paga in conformità a quanto prevede la legge n. 4 del 5 gennaio 1953.

Art. 7. - Formazione e composizione delle squadre.
Le squadre operanti nei forni di 1ª e 2ª categoria devono essere cosi composte:
a) per una produzione giornaliera sino a 80 kg.: 1 infornatore;
b) per una produzione giornaliera da 80 a 110 kg.: 1 infornatore e un 5° operaio o apprendista;
c) per una produzione giornaliera da 110 a 130 kg.: 1 infornatore e un 4° operaio;
d) per una produzione giornaliera da 130 a 160 kg.: 1 infornatore e un 3° operaio;
e) per una produzione giornaliera da 160 a 190 kg.: 1 infornatore e un 2° operaio;
f) per una produzione giornaliera da 190 a 220 kg.: 1 infornatore, un 2° operaio, un 5° operaio o apprendista;
g) per una produzione giornaliera da 220 a 245 kg.: 1 infornatore, un 2° operaio ed un 4° operaio;
h) per una produzione giornaliera da 245 a 270 kg.: 1 infornatore, 1 impastatore, un 3° operaio;
i) per una produzione giornaliera da 270 a 300 kg.: 1 infornatore, 1 impastatore, un 3° operaio, un 5° operaio o apprendista;
l) per una produzione giornaliera da 300 a 350 kg.: 1 infornatore, 1 impastatore, un 3° e un 4° operaio;
m) per una produzione giornaliera da 350 a 400 kg.: 1 infornatore, 1 impastatore, un 3°, un 4° o un 5° operaio o apprendista; 
n) per una produzione giornaliera oltre i 400 kg. e per ogni 80 kg. di farina lavorata in più o frazione di 80 kg., oltre gli operai componenti la squadra dovrà essere aggiunto un operaio di 1ª, 2ª e 3ª categoria.
Le parti convengono l’assoluto rispetto dell’osservanza delle formazioni di cui sopra.

Art. 9. - Minimi di produzione.
Per i forni di la categoria - a legna - il minimo di produzione per ogni operaio resta fissato in kg. 60 giornalieri di farina.
Per i forni di 2ª categoria il minimo di produzione per operaio resta fissato in kg. 80 giornalieri di farina.

Art. 10. - Massimo di produzione.
Per i forni di 1ª categoria il massimo di produzione nell’orario normale di 8 ore giornaliere sarà per ogni operaio di kg. 80.
Per i forni di 2ª categoria il massimo di produzione nell’orario normale di 8 ore giornaliere sarà di kg. 110 per ogni operaio.

Art. 12. - Delle funzioni.
Si fa riferimento alle norme contenute nel Contratto Nazionale di lavoro del 26 luglio 1956. Si conviene inoltre, che il compenso spettante ai lavoratori incaricati del trasporto di farina, legna, carbone, dai locali situati in altri caseggiati, verrà corrisposto in base alle tariffe di facchinaggio esistenti sulla piazza.

Art. 14. - Compenso per confezione grissini.
Viene convenuto che le Aziende corrisponderanno al personale adibito alla confezione dei grissini una retribuzione compensativa forfettaria di L. 50 al kg.
La produzione dei grissini può essere effettuata anche dopo le 8 ore normali di lavoro col solo compenso di L. 50 al kg. non essendo considerato il tempo occupato per la lavorazione dei grissini come lavoro straordinario ma extra.
Nessun compenso supplementare spetta agli operai addetti alla produzione di grissini fabbricati a macchina su scala industriale.

Art. 16. - Indennità sostitutiva mancata consegna indumenti lavoro.
Qualora le aziende non assegnassero al personale dipendente gli indumenti di lavoro previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, le stesse sono tenute a corrispondere una indennità sostitutiva annuale di L. 6.000 da ripartirsi in dodici rate mensili di L. 500.
Analogo trattamento dovrà essere usato agli operai turnisti nella misura di L. 17 al giorno da aggiungersi alla liquidazione giornaliera.

Art. 17. - Maggiorazione per la giornata di riposo.
In casi eccezionalissimi e di comprovate inderogabili necessità, qualora il lavoratore fisso viene invitato a lavorare nella giornata di riposo settimanale spettantegli, ha diritto ad una maggiorazione del 30 % della normale retribuzione; fatto salvo il caso in cui non vi siano turnisti disponibili e non si presentassero quelli determinati dall’Ufficio Collocamento.

Art. 19. - Commissione paritetica.
La Commissione paritetica, composta da tre operai e da tre datori di lavoro, provvederà alla nomina di un proprio segretario.
La Commissione stessa viene costituita nel capoluogo di Provincia quanto nei capoluoghi di mandamento e precisamente nei seguenti .centri: Novara, Oleggio, Arona, Borgomanero, Stresa, Omegna, Verbania-Intra e Domodossola.
La Commissione di cui sopra ha i seguenti compiti o funzioni:
[...]
b) stabilire le qualifiche e rilasciare agli operai panettieri gli eventuali certificati inerenti la qualifica stessa;
c) intervenire in prima istanza per conciliare eventuali vertenze sorte tra i datori di lavoro e gli operai turnisti.

Art. 20. - Norme accessorie.
Per quanto non contemplato nel seguente accordo integrativo provinciale, le parti fanno riferimento alle norme contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956 e a tutte le altre norme di carattere legislativo.