Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 11 luglio 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1949
Parti: Arte dei Fotografi, e Fotoceramisti della provincia di Milano dell’Unione Artigiani e Federazione Italiana Lavoratori dei Poligrafici e Cartai della provincia di Milano
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Artigianato, Fotografia ecc., Milano

Sommario:

Parte prima Norme generali
Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2. - Nomenclatura.
Art. 3. - Regolamento interno di azienda.
Art. 4. - Documenti.
Art. 5. - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio o a impiegato e da intermedio a impiegato.
Art. 6 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 7. - Istruzione professionale.
Art. 8. - Licenziamento.
Art. 9. - Indennità in caso di morte.
Art. 10. - Le controversie.
Art. 11. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 12. - Norme complementari.
Parte seconda Norme operai
Art. 1. - Visita medica.
Art. 2. - Assunzione apprendisti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Interruzione di lavoro.
Art. 8. - Recuperi.
Art. 9. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Assenza.
Art. 13. - Permessi.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Malattia e infortunio.
Art. 17. - Tutela per la maternità.
Art. 18. - Passaggio di mansioni.
Art. 19. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Art. 20. - Corresponsione delle paghe e delle indennità.
Art. 21. - Servizio militare.
Art. 22. - Preavviso.
Art. 23. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 24. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 25. - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 26. - Disciplina del lavoro.
Parte terza Per i fotografi artigiani norme tecniche speciali
Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Operatori.
Art. 3. - Stampatori.
Art. 4. - Ritoccatori areografo.
Art. 5. - Ritoccatori.
Art. 6. - Fotoceramisti.
Art. 7. - Ausiliari.
Art. 8. - Maggiorazioni.
Art. 9. - Lavori comuni per dilettanti.
Art. 10. - Lavori fuori zona.
Art. 11. - Impiegati tecnici.
Art. 12. - Impiegati e commesse.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane di fotografia e fotoceramica della provincia di Milano, 11 luglio 1949

Addì, 11 luglio 1949, in Milano presso l’Unione Provinciale degli Artigiani, tra la categoria dell'Arte dei Fotografi, e Fotoceramisti della provincia di Milano dell’Unione Artigiani [...] e la Federazione Italiana Lavoratori dei Poligrafici e Cartai della provincia di Milano [...] è stato stipulato il presente contratto collettivo normativo di lavoro per i dipendenti dalle Aziende artigiane esercenti l’industria fotografica e fotoceramica in Milano e Provincia.

Parte prima Norme generali
Art. 3. - Regolamento interno di azienda.

Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 6 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicureranno l'incolumità e la salubrità del lavoratore, l’igiene dell’ambiente, curandone l’aereazione, la pulizia, l’illuminazione e ove possibile il riscaldamento e ciò ai sensi di legge.
Per i lavoratori a contatto con sostanze grasse e coloranti la direzione dovrà procurare per la pulizia delle mani detersivi idonei.

Art. 10. - Le controversie.
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite il delegato d’azienda verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.

Art. 12. - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Parte seconda Norme operai
Art. 1. - Visita medica.

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell’azienda prima dell’assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l’opportunità in relazione ad eventuali periodi di contagio.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica allorquando l’operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni, o ad espletarne altre che ritenga incompatibili per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie.

Art. 2. - Assunzione apprendisti.
Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano compiuto il 14° anno di età e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro.
Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall’apprendista presso altre ditte e per la sua specializzazione.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli, sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è regolato secondo le norme di legge o dagli eventuali accordi interconfederali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l’orario normale non potrà in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere.
L’interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa fra le ore 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz’ora.
Qualora il lavoro si svolga senza la suddetta interruzione, la prestazione non potrà superare le 7 ore giornaliere.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i quali è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 10 ore.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniforme- mente possibile tra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 7.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quelle particolari mansioni (guardiani, custodi, portieri, ecc. ecc.) per le quali, ai sensi di legge, è consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per questi ultimi, è considerato lavoro festivo quello compiuto in giorni di riposo compensativo.
[...]

Art. 7. - Interruzione di lavoro.
In caso di interruzione temporanea di lavoro per cause di forza maggiore verificatesi dopo l’inizio del lavoro, all’operaio sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso, è in facoltà dell’azienda il recupero delle ore perse.

Art. 8. - Recuperi.
Il recupero dovrà essere effettuato in un periodo da stabilirsi di comune accordo tra le parti interessate.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall'articolo precedente.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legga (guardiani, custodi, portieri).

Art. 11. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di dodici mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ad ogni anno ad un periodo di ferie di 12 giorni lavorativi di retribuzione normale.
[...]

Art. 16. - Malattia e infortunio.
[...]
Per le malattie professionali e per gli infortuni si osservano inoltre le disposizioni di legge.
[...]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
In tal caso l'operaio conserverà l’anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se pero la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 17. - Tutela per la maternità.
Verrà mantenuto il trattamento attualmente in vigore.

Art. 18. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacità tecnica e idoneità fisica.
[...]

Art. 19. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili, a parità di condizione di lavoro e di rendimento deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.

Art. 26. - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti; provvedimenti:
rimprovero verbale o rimprovero scritto;
multa sino a 3 ore di lavoro normale;
sospensione del lavoro sino a 3 giorni;
licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità;
licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
[...]
Nelle sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa , nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei 6 mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione:
а) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
e) non segua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali di lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumino carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti di proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potranno, essere licenziati senza preavviso ma con indennità di anzianità operai colpevoli di:
m) lavorazione o costruzione nell’interno della ditta senza autorizzazione della Direzione, di oggetti di proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo però il diritto dell’azienda di operare sull’indennità e fino alla concorrenza dell’indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
n) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
o) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensioni nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di anzianità gli operai colpevoli:
[...]
q) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
s) danneggiamento volontario e con colpa grave del materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione;
t) risse nello stabilimento;
[...]

Parte terza Per i fotografi artigiani norme tecniche speciali
Art. 1. - Apprendistato.

Si intendono per apprendisti coloro che, assunti come tali, eseguono lavori diretti ad apprendere la conoscenza del mestiere. L’apprendistato avrà una durata di 4 anni con scatti semestrali e qualora esista una scuola professionale la frequenza e promozione a questa viene assorbita come anzianità per passare all’inizio del 3° anno alla 3ª categoria.

Art. 12. - Impiegati e commesse.
Per le commesse e gli impiegati amministrativi valgono le norme dell’industria.
Il personale femminile è escluso per la lavorazione di vetrificazione.