Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 ottobre 2013, n. 22739 - Infortunio mortale di un lavoratore autonomo e copertura assicurativa


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 8792-2009 proposto da:
F.G. (Omissis), T.L. (Omissis),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato TORRISI MASSIMILIANO, rappresentati e difesi dall'avvocato LA DELFA CONCETTA, giusta delega in ATTI;
- ricorrente -
contro
S.A. nato a (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta delega in atti;
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144 C.O. INAIL, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
TO.SA. (Omissis), C.G.
C. (Omissis), CA.VI. (Omissis), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato STUDIO LEGALE ROMANO N, E M. MENICHELLI,
rappresentati e difesi dall'avvocato LEONARDI SEBASTIANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1045/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/12/2008 r.g.n. 926/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l'Avvocato LA DELFA CONCETTA;
udito l'Avvocato EMILIA FAVATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Fatto





F.G. e T.L. - sull'assunto che T. D., rispettivamente loro marito e figlio, era deceduto in esito ad un grave infortunio occorsogli mentre lavorava come operaio edile presso l'abitazione di S.A. - convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Catania l'INAIL e lo S. chiedendo la condanna dell'istituto al pagamento in loro favore delle somme dovute a titolo di rendita ai superstiti e per l'assegno funerario nonchè, nella qualità di eredi del defunto, la condanna dell'istituto unitamente allo S. al risarcimento del danno biologico e di quello derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c..

Esponevano che il giorno 2.3.2002 T.D. si era recato presso l'immobile sito in (Omissis), di proprietà dello S., per eseguirvi, su incarico di quest'ultimo, dei lavori e, mentre effettuava delle misurazioni necessarie per l'acquisto di materiali da utilizzare nei lavori a farsi, precipitava dal terrazzino della detta abitazione nel cortile sottostante riportando lesioni che ne causavano il decesso.

L'adito giudice, autorizzata la chiamata in causa degli altri proprietari della palazzina di via (Omissis) ( Ca.Vi., C.G. e To.Sa.), rigettava la domanda e dichiarava improcedibile detta chiamata in causa.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 9 dicembre 2008 di rigetto del gravame interposto dalla F. e dal T..

La Corte territoriale, dopo la ricostruzione dei fatti come emersa dalla esperita istruttoria, riteneva che T.D., al momento dell'infortunio, doveva considerarsi un lavoratore autonomo occasionale, privo di copertura assicurativa. Precisava la Corte che la domanda dei congiunti del T. volta ad ottenere le prestazioni di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 ( rendita ai superstiti ed assegno funerario) non poteva essere accolta in quanto: a) lo stesso soggetto non poteva figurare contemporaneamente quale lavoratore dipendente e lavoratore autonomo (l'infortunio si era verificato nel pomeriggio di sabato (Omissis), mentre il T. stava effettuando un sopralluogo per lavori da svolgere in proprio ed al di fuori del rapporto di lavoro dipendente che lo legava alla ditta di A.A.); b) L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 19 (che ha stabilito la non applicabilità del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 67 ai lavoratori autonomi) aveva eliminato il c.d. "principio di automaticità della prestazione" nei confronti dei soggetti non assicurati e non in regola con il pagamento dei premi. La Corte, quindi, con riferimento alla domanda proposta nei confronti dello S., rilevava che l'incidente era accaduto in una fase precontrattuale, nel corso di un sopralluogo preliminare alla redazione di un preventivo dei lavori, cioè prima che si fosse concluso il contratto di appalto tra lo S. ed il T., quale lavoratore autonomo, con la conseguenza che l'obbligo di garantire il rispetto delle norme di sicurezza, propria e dei propri dipendenti, e di provvedere all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni erano a carico soltanto del T. in qualità di imprenditore-appaltatore.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso la F. e T.L. affidato a cinque motivi.

Resistono con separati controricorsi l'INAIL, S.A. nonchè Ca.Vi., C.G.C. e To.Sa.. Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto



Va, preliminarmente, dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ca., del C. e del To. non risultando essere stata oggetto di appello la declaratoria di improcedibilità della loro chiamata in causa pronunciata dal Tribunale.

Passando all'esame del ricorso nei confronti delle altre parti, con il primo motivo viene dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Si argomenta che la Corte di merito, nell'affermare che il T. non aveva diritto alla copertura assicurativa poichè non poteva rivestire contemporaneamente la figura di lavoratore dipendente e di lavoratore autonomo secondo le regole dell'assicurazione INAIL, aveva omesso di indicare le norme che escludevano la coincidenza delle due posizioni. Inoltre, l'assunto della Corte sarebbe stato smentito anche dal disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 2 (riforma Biagi) che definiva la nozione di lavoratori occasionali stabilendo che sono tali coloro che prestano la propria attività lavorativa per una durata non superiore ai 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente ed il cui compenso complessivamente percepito nel corso dell'anno non sia superiore a cinquemila,00 Euro riferito allo stesso committente. Si evidenzia, quindi, che le collaborazioni occasionali, ancorchè di portata limitata, ai fini dell'assicurazione INAIL sono soggette all'obbligo assicurativo se le attività rientrano tra quelle indicate dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 19 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) alla luce della prassi amministrativa consolidatasi in materia. Dopo aver riportato parzialmente il contenuto di alcune circolari INAIL (nn. 30/98 e 48/2006) evidenziano che il comportamento dell'Istituto, ovvero la prassi adottata in via amministrativa, quantomeno a decorrere dal 7 maggio 1998, era stata quella di subordinare la tutela assicurativa all'adempimento dell'obbligo contributivo e non già di disconoscerlo totalmente in caso di mancato pagamento dei premi e che l'Istituto, ai superstiti di lavoratori autonomi, riconosceva, comunque, il diritto alla tutela assicurativa in quanto titolari di un diritto proprio ed non ereditario e, pertanto, sganciato dalla osservanza dell'obbligo contributivo da parte del "de cuius". Deducono, quindi, che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, nè le circolari INAIL nè il Ministero del Lavoro avevano inteso derogare alla legge ma, piuttosto, stabilire le modalità concrete attuative del disposto legislativo ragion per cui non vi era alcun ostacolo a che la Corte di merito pronunciasse una sentenza dichiarativa del diritto di essi ricorrenti alla prestazione assicurativa, sia pure subordinandolo all'adempimento degli obblighi contributivi.

Errata, pertanto, era la decisione del giudice del gravame nella parte in cui, dopo aver implicitamente riconosciuto la natura autonoma ed artigianale dell'attività svolta dal T., negava ogni valenza giuridica alla prassi amministrativa invalsa da molti anni nell'applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 19.

Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85 e successive modifiche (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Si evidenzia che la Corte di appello aveva errato nel non applicare il disposto dell'art. 85 cit. in quanto il diritto alle prestazioni assicurative richieste spettava "iure proprio" ai superstiti ai quali, comunque, doveva essere riconosciuto indipendentemente dalla osservanza degli obblighi assicurativi da parte del loro dante causa, come affermato nella menzionata circolare n. 30/98.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 9, comma 5 e succ. modifiche (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) laddove la Corte di merito non aveva ritenuto di applicare detta norma sulla scorta del rilievo che l'infortunio era occorso in un momento antecedente alla conclusione di un contratto di appalto tra lo S. ed il T. e che tra costoro non erano ravvisabili gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato. Ed infatti, vertendosi in ipotesi di lavori eseguiti in economia - che non presuppongono necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - ben poteva configurarsi una prestazione di natura occasionale la quale, ancorchè di portata limitata, è soggetta all'obbligo assicurativo se le attività svolte rientrano tra quelle di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1 (come nel caso in esame in cui i lavori da eseguire prevedevano l'utilizzo di ponteggi o di impalcature). Peraltro, contrariamente a quanto affermato nella impugnata sentenza, l'accordo tra i predetti vi era già stato in quanto il T. si era recato presso l'immobile dello S. per prendere le misure per l'acquisto dei materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori (come emergente dalla deposizione di un teste escusso).

Con il quinto motivo viene lamentata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7 e succ. modifiche (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La Corte di appello - sul rilievo che l'infortunio si era collocato, come già detto, prima della conclusione di un accordo tra il T. e lo S. per l'esecuzione dei lavori - aveva escluso l'applicazione di detta normativa ritenendo, erroneamente, che non gravasse sullo S., quale committente, l'obbligo di informare il lavoratore sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il predetto andava ad operare e sulle misure di prevenzione che avrebbe dovuto adottare. Tutti i motivi si concludono con quesito di diritto.

Il primo motivo è inammissibile non investendo un fatto controverso decisivo per il giudizio.

La Corte di merito dall'esame dei fatti così come emergenti dalle risultanze istruttorie ha fondato la propria decisione sul duplice rilievo:

a) che era da escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il T. e lo S.;

b) che il T., quando di verificò l'infortunio, doveva considerarsi un lavoratore autonomo occasionale privo di copertura assicurativa.

L'argomentazione contenuta nella impugnata sentenza e che viene censurata con il motivo in esame (la impossibilità per un soggetto di figurare contemporaneamente quale lavoratore dipendente e lavoratore autonomo) non è decisiva in quanto risulta del tutto superata dal fatto che il T. - quale lavoratore autonomo occasionale - non era assicurato nè prestava, al momento dell'infortunio, la propria attività alle dipendenze o sotto l'altrui direzione.

Da ciò discende la irrilevanza del disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 2 peraltro neppure applicabile "ratione temporis", che si limita a delineare la nozione di lavoratore occasionale.

Del pari inammissibile è il secondo motivo perchè privo del requisito dell'autosufficienza non essendo stato trascritto, se non in parte, il contenuto delle circolari richiamate e non essendo stata indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la loro produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità esse sono rinvenibili, al fine di renderne possibile l'esame (da ultimo e per tutte cfr. Cass. n. 8569 del 09/04/2013).

Infondato è il terzo motivo di ricorso.

Si osserva, infatti, che l'applicazione della norma che si assume violata presuppone la sussistenza di un rapporto assicurativo del lavoratore autonomo che, nel caso in esame, non ricorreva in quanto, come precisato dalla Corte, il T. al momento in cui ebbe a verificarsi l'incidente stava svolgendo un'attività come lavoratore autonomo occasionale non assicurato.

Va precisato, inoltre, che, diversamente da quanto affermato nel motivo, nell'impugnata sentenza non risulta essere stata riconosciuta la natura artigianale dell'attività svolta dal T. (che, peraltro, neppure potrebbe considerarsi un artigiano ai sensi della L. n. 443 del 1985, artt. 2 e 3 secondo cui è tale colui che: - "(...) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo", visto che risultava essere lavoratore subordinato alle dipendenze della ditta edile A. A.).

Non meritevoli di accoglimento sono anche il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi.

Entrambi i motivi si fondano sul presupposto che tra il T. e lo S. si fosse concluso un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili in economia (nella specie di manutenzione delle grondaie) che richiedevano l'utilizzo di impalcature, o di ponti fissi o mobili o di scale. Diversamente, l'impugnata sentenza ha, sulla scorta delle emergenze istruttorie, evidenziato che l'infortunio in cui il T. perse la vita si era collocato in una fase precontrattuale antecedente e preliminare ad ogni eventuale accordo tra le parti e tale ricostruzione dei fatti non viene censurata, se non genericamente, nel quarto motivo, assumendosi che la Corte di merito avrebbe disatteso la deposizione del teste Sa..

Orbene siffatta censura è inammissibile sotto un duplice profilo. In particolare, perchè priva del requisito dell'autosufficienza non essendo stata trascritto il contenuto della testimonianza che si deduce essere stata disattesa in quanto, per costante insegnamento di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del consulente tecnico) è necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata che il ricorrente precisi - ove occorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli assume decisiva e non valutata (o insufficientemente valutata), dato che in ragione dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010; Cass. n. 4849 del 27/02/2009; Cass. n. 6679 del 24/03/2006; Cass. n. 8388 del 12/06/2002). Inoltre, perchè integra un dissenso dalle conclusioni del giudice di merito e sollecita una richiesta di controllo sulla motivazione che si risolverebbe in una inammissibile duplicazione del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 6288 del 18/03/2011; Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008).

In effetti, la Corte di appello, sulla scorta di una adeguata disamina delle deposizioni testimoniali e, più in generale, delle risultanze istruttorie, ha correttamente ritenuto che quando si verificò l'infortunio non solo era da escludersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il T. e lo S., ma anche la conclusione tra gli stessi di un accordo per l'esecuzione dei menzionati lavori di manutenzione.

Per completezza va precisato che le pronunce di questa Corte richiamate nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dai ricorrenti (relative alla estensione della tutela assicurativa anche alla attività propedeutica e complementare a quella propriamente manuale svolta dall'artigiano, quale è la redazione del preventivo da sottoporre al potenziale cliente) non si attagliano alla fattispecie de quo non potendo essere considerato il T. un artigiano per quanto sopra già detto.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Le spese del presente giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, vanno interamente compensate tra le parti.



P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013