Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 dicembre 1958
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1960
Parti: Unione Artigiani Valtellinesi di Sondrio e Camera Confederale del Lavoro di Sondrio, Unione Sindacale Provinciale
Settori: Artigianato, Sondrio

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Qualifica del prestatore d’opera.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Riposo settimanale.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 9. - Gratifica natalizia.
Art. 10. - Congedo matrimoniale.
Art. 11. - Maternità.
Art. 12. - Trasferta.
Art. 13. - Chiamata alle armi.
Art. 14. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 16. - Indennità di licenziamento.
Art. 17. - Indennità in caso di morte.
Art. 18. - Reclami e controversie.
Art. 19. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 20. - Condizioni di miglior favore.
Art. 21. - Apprendistato.
Art. 22. - Scala mobile.
Art. 23. - Trattamento economico.
Art. 24. - Decorrenza e durata.
Tabelle paga oraria

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Sondrio, 29 dicembre 1958

Il giorno 29 dicembre 1958, presso la sala riunioni della Camera di commercio (g.e.), tra l’Unione Artigiani Valtellinesi di Sondrio [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Sondrio [...], l’Unione Sindacale Provinciale [...], è stato stipulato il seguente contratto di lavoro, valevole per i prestatori d’opera delle aziende artigiane valtellinesi.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, purché esse vengano recuperate entro i trenta giorni immediatamente successivi a quelli della avvenuta interruzione.

Art. 5. - Riposo settimanale.
Il prestatore d’opera ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
Per alcune categorie la prestazione nella domenica dà diritto al riposo settimanale in altro giorno da concordarsi fra le parti.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È da Considerarsi lavoro straordinario quello compiuto dopo le 8 ore giornaliere.
È da considerarsi lavoro festivo quello effettuato dì domenica e nei giorni concordati a riposo compensativo o nelle giornate festive (nazionali ed infrasettimanali).
Il prestatore d’opera non potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]

Art. 7. - Ferie.
Il prestatore d’opera ha diritto, dopo il primo anno di anzianità, ad un periodo di ferie annuali retribuite di giorni 10.
[...]

Art. 11. - Maternità.
In caso di maternità valgono le norme di legge.

Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni del prestatore d’opera alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) multa sino al massimo di tre ore di paga di fatto;
c) sospensione dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni.
Qualora la mancanza sia grave, dovuta ad insubordinazione o sottrazione di sistema di lavorazione o prestazione di lavoro presso altre imprese di imprenditori concorrenti o di pertinenza dell’azienda si darà luogo al licenziamento in tronco senza preavviso ma con corresponsione di indennità.
[...]

Art. 18. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le controversie saranno deferite alle Organizzazioni sindacali

Art. 21. - Apprendistato.
La materia è regolata dal contratto provinciale 17 maggio 1957 e successive modificazioni.

Tabelle paga oraria
[...]
N. B. - Per i lavori pesanti e pesantissimi deve essere aggiunta la quota di indennità di caro-pane rispettivamente di L. 10 e di L. 20 giornaliere.