Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 1 ottobre 1956
Validità: 30.06.1958
Parti: Gruppo Provinciale Panificatori di Parma e Lega Panettieri-CdL, Unione Sindacale-Cisl, Camera Sindacale-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Parma

Sommario:

Art. 1. - Retribuzioni.
Art. 2. - Orario.
Art. 3. - Ferie, gratifica, ecc.
Art. 4. - Doppia lavorazione.
Art. 5. - Turni di riposo.
Art. 6. - Risoluzione del rapporto.
Art. 7. - Minori di anni 20.
Art. 8. - Commissione di qualifica.
Art. 9. - Vitto e alloggio.
Art. 10. - Trasferte.
Art. 11. - Malattie.
Art. 12. - Condizioni di miglior favore.
Art. 13. - Vestiario.
Art. 14. - Rinvio.
Art. 15.

Contratto collettivo integrativo per i lavoratori panettieri, 1 ottobre 1956

L’anno 1956, il giorno 1° del mese di ottobre, tra il Gruppo Provinciale Panificatori di Parma [...] e la Lega Panettieri, aderente alla CdL [...], nonché l’Unione Sindacale della Cisl [...], nonché la Camera Sindacale della Uil [...], si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo al CN 26 luglio 1956 per lavoratori panettieri. Tale contratto integrativo provinciale è valevole per i lavoratori panettieri della provincia di Parma.

Art. 2. - Orario.
Le retribuzioni di cui sopra s’intendono riferite all’orario normale di lavoro previsto dal Contratto Nazionale 26 luglio 1956. Entro il limite di tale orario il quintalato medio di produzioni posto a carico di ogni operaio è di kg. 120 di farina per forme superiori a 150 gr.
Nei forni in cui vengono lavorate anche forme inferiori, il lavora sarà invece effettuato fino a raggiungere il limite delle otto ore. [...] Qualora nel forno si effettui solo la lavorazione di pane in forma superiori a 150 gr. dovrà invece essere retribuito a parte tutto il quantitativo di lavoro eccedente i primi 120 kg. di farina lavorata su tale compenso a parte saranno inoltre conteggiate le maggiorazioni previste dal CN.

Art. 3. - Ferie, gratifica, ecc.
È ammesso il pagamento rateale per 365/mi degli importi relativi a ferie, gratifica, indennità di licenziamento, spettanti agli operai turnisti. Tale modalità di pagamento è invece esclusa per gli operai fissi.

Art. 4. - Doppia lavorazione.
Le parti convengono che nelle seguenti festività venga effettuata la doppia lavorazione: Pasqua; 1° maggio; 15 agosto; 25 dicembre.
Inoltre, sarà Effettuata la doppia lavorazione in altre due giornate, la cui data sarà stabilita, una dalla organizzazione dei datori di lavoro e l’altra da quelle dei lavoratori.
Per quanto riguarda il compenso spettante ai lavoratori per tali doppie lavorazioni, si fa riferimento all’art. 29 CN.

Art. 5. - Turni di riposo.
Il turno di riposo settimanale è obbligatorio per tutti i dipendenti, nonché per il datore di lavoro e suoi familiari che partecipino al lavoro della squadra.
Ai turnisti esterni sarà corrisposta la retribuzione prevista dall’art. 1 ed inoltre i 365/mi dovuti per ferie, gratifica natalizia, indennità di anzianità.

Art. 7. - Minori di anni 20.
In via sperimentale, ferma rimanendo la composizione delle squadre come prevista dal CN, le parti convengono che dalla data di applicazione del presente accordo, le assunzioni degli apprendisti devono avvenire in proporzione di un apprendista per ogni squadra di operai, e di un solo apprendista nei forni aventi meno di 4 operai.
Sono considerati facenti parte della squadra anche il datore di lavoro ed i familiari che partecipano effettivamente al lavoro.
[...]

Art. 8. - Commissione di qualifica.
Le parti concordano di istituire una commissione paritetica di qualifica la quale dovrà essere riunita entro 3 mesi dalla data del presente accordo. La Commissione determinerà i settori di sua specifica competenza.

Art. 13. - Vestiario.
Il datore di lavoro fornirà in dotazione ai portapane un indumento impermeabile ed un copricapo per la difesa dalle intemperie.
Ad ogni operaio verranno dati in dotazione ogni anno due grembiuli di tela, un paio di pantaloni lunghi e un paio corti di tela
Nell’ipotesi che il datore di lavoro non fornisca tali indumenti, dovrà corrispondere all’operaio l’equivalente in denaro.

Art. 14. - Rinvio.
Per tutte le clausole non previste dal presente accordo, le parti si rimettono al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende di panificazione.
[...]