Tipologia: CCNL
Data firma: 7 dicembre 1956 e 28 dicembre 1956
Validità: 01.12.1956 - 30.11.1958
Parti: Sindacato Generale Armatori e Fegemare, Filmarem Sindan, Uim e Cisnal-Mare e Fedrazione degli armatori
Settori: Trasporti, Marittimi, Equipaggi a compartecipazione


Sommario:

Art. 1. - Retribuzione minima fissa mensile.
Art. 2. - Valore della panatica quale coefficiente della retribuzione.
Art. 3. - Partecipazione.
Art. 4. - Compensi accessori.
Art. 5. - Compensi lavoro straordinario.
Art. 6. - Trattamento nelle festività nazionali.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Perdita corredo.
Art. 9. - Indennità rischi epidemici.
Art. 10. - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero.
Art. 11. - Modo di determinazione della retribuzione giornaliera.
Art. 12. - Tabelle di armamento.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale del contratto 7 dicembre 1956.
Dichiarazione a verbale del contratto 28 dicembre

Contratti collettivi nazionali per gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione

L'anno 1956, addì 7 del mese di dicembre, in Roma, tra il Sindacato Generale Armatori [...], la Federazione Gente del Mare (Fegemare) [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Mare (Filmare) [...], il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione (Sindan) [...] e la Unione Italiana Marittimi (Uim) [...]
L’anno, 1956, addì 7 del mese di dicembre, in Roma, tra il Sindacato Generale Armatori [...] e la Federazione Nazionale Cisnal-Mare [...]
L’anno 1956 addì 28 del mese di dicembre in Roma, tra la Federazione degli Armatori, già Navalpiccolo [...] e la Federazione Gente del Mare (Fegemare) [...] e il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione (Sindan) [...]
sono stati stipulati, per gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, ai sensi dell’art. 325 lett. d) del Codice della Navigazione, i contratti collettivi nazionali, tra di loro identici, che si riportano in un solo testo.
I presenti contratti sono applicabili per le navi a scafo metallico superiori a 150 t.s.l. fino a 1600 t.s.l. e per le navi di tipo n. 3.

Art. 1. - Retribuzione minima fissa mensile.
L’arruolato avrà diritto, oltre alla somministrazione della panatica, ad una retribuzione minima fissa mensile [...]
La panatica sarà somministrata a bordo a cura e spese dell’armatore ed il costo giornaliero di essa non dovrà essere inferiore alle L. 550 per persona.

Art. 3. - Partecipazione.
[...]
L’equipaggio e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sia dell’armamento che della gente di mare, hanno la facoltà di prendere visione dei contratti di noleggio o delle polizze di carico con l’eventuale intervento di un Ufficiale di porto.

Art. 4. - Compensi accessori.
La gratifica natalizia, i riposi domenicali e festivi, l’indennità di licenziamento, l'indennità sostitutiva del preavviso e le eventuali prestazioni fino a complessive dieci ore giornaliere in navigazione e fino alle nove ore in porto, saranno compensate con il 30 % (trenta per cento) della retribuzione percepita (retribuzione fissa mensile e partecipazione sul nolo) per i Sottufficiali e Comuni e con il 32 % (trentadue per cento) della retribuzione stessa per il personale di Stato Maggiore.

Art. 5. - Compensi lavoro straordinario.
Il lavoro compiuto in navigazione oltre le ore dieci giornaliere ed in porto altre le ore nove, sia esso diurno che notturno o festivo, sarà considerato lavoro straordinario e sarà compensato [...]

Art. 7. - Ferie.
Per ogni anno o frazione di anno di ininterrotto servizio sulla stessa nave e alle dipendenze dello stesso armatore, ai componenti l’equipaggio saranno concessi i seguenti periodi di ferie, con facoltà per l’armatore di frazionarle in non più di due periodi:
Comandante 24 giorni
Capo macchinista 22 giorni
Restante equipaggio 18 giorni

Art. 9. - Indennità rischi epidemici.
Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero dell’interno verrà corrisposta a tutto l’equipaggio una indennità pari al 10 % della retribuzione minima fissa mensile per il periodo che decorre dall’arrivo al porto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero dell’interno sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto.
L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l’annotazione della esistenza di uno stato di epidemia di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nella annotazione sulla patente ricorra testuale la espressione «epidemia» o «stato epidemico».
Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.

Art. 10. - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero.
Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero per oltre quattro mesi, sarà corrisposto all’arruolato un soprassoldo in misura pari all’8 % della retribuzione minima fissa mensile, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale e fino all’arrivo al primo porto nazionale.

Art. 12. - Tabelle di armamento.
Per le navi da 501 a 1000 t.s.l. sono stabilite le seguenti tabelle minime di armamento:

 

Da 501 a 750 t.s.1.

Da 751 a 1.000 t. s. 1.

Da 1.001 a 1.600 t.s.l.

Comandante

1

1

1

1° Ufficiale coperta

1

1

1

2° Ufficiale coperta

-

1

1

Capo macchinista

1

1

1

1° Ufficiale macchina

1

1

1

2° Ufficiale macchina

-

1

1

Nostromo

1

-

-

Marinai

4

4

4

Giovanotti

1

-

1

Mozzi

1

1

1

Cuoco

1

1

1

Operaio

1

-

-

Giornaliero di macchina

-

1

1

 

 

 

 

Totale

13

13

14

Per i piroscafi il numero dei fuochisti è stabilito secondo le norme del contratto di arruolamento per gli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 t.s.l.

Dichiarazione a verbale del contratto 7 dicembre 1956.
In relazione all'accordo stipulato in data odierna tra il Sindacato Generale Armatori, la Fegemare, la Film, il Sindan e la Uim, resta inteso che por il naviglio a scafo metallico fino a 150 t.s.l. e per quello a scafo in legno di qualsiasi tonnellaggio, per il quale normalmente vengono stipulati contratti alla parte o a compartecipazione, qualora 1’Organizzazione dei lavoratori dovesse rilevare che nei contratti di arruolamento non sono stati considerati i compensi per assegni familiari, gratifica natalizia, giornate festive passate in navigazione, quattro festività nazionali, nonché, in conformità alle norme legislative vigenti, ferie, preavviso e indennità di licenziamento, le parti si incontreranno localmente per definire possibilmente la vertenza in via transativa.
Le Organizzazioni si impegnano a svolgere la migliore azione per evitare che possa approfittarsi della inserzione delle norme relative agli istituti predetti per peggiorare le altre condizioni di arruolamento degli equipaggi attualmente in vigore.
Le organizzazioni predette concordano inoltre che per le navi tipo n. 3 è consentita la stipulazione di contratti a compartecipazione secondo le condizioni dell'accordo di cui trattasi.
[...]

Dichiarazione a verbale del contratto 28 dicembre
Con riferimento all’accordo sottoscritto in data odierna, con cui si è provveduto alla disciplina del Contratto a Compartecipazione per le navi a scafo metallico da 150 a 1600 t.s.l. e navi tipo n. 3, le parti intendono precisare che concordano su quanto segue:
[...]
b) che la durata minima per l'applicazione del soprassoldo per prolungata navigazione all’estero verrà automaticamente elevata ove ciò venisse concordato in sede di revisione della parte normativa dei contratti con retribuzione a paga fissa tanto per le navi inferiori che per quelle superiori alle 500 t.s.l.;
c) che verrà automaticamente ridotta di una persona la tabella d’armamento per le navi aventi stazza lorda tra le 501 e le 750 tonnellate qualora analoga riduzione venisse concordata in sede di revisione della parte normativa riguardante le tabelle d’armamento del contratto nazionale con retribuzione a paga fissa per le navi da carico di Stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.