Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 21 novembre 1958
Validità: 31.12.1962
Parti: Associazione denti Industriali e Camera Confederale del Lavoro della provincia di Gorizia, Unione Sindacale Provinciale della provincia di Gorizia, Unione Italiana Lavoratori
Settori: Edilizia, Laterizi, Gorizia


Accordo collettivo sulle condizioni e norme di lavoro per gli addetti al carico e scarico dei forni per i materiali laterizi della provincia di Gorizia, 21 novembre 1958

L'anno 1958 addì 21 del mese di novembre fra la Associazione denti Industriali [...] e la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Gorizia [...] e l’Unione Sindacale Provinciale della provincia di Gorizia [...]e l'Unione Italiana Lavoratori [...], si è stabilito quanto segue:

1) Gli operai infornatori e sfornatori potranno prestare la loro opera a tariffa oraria o a cottimo.
2) Gli operai che assumono a cottimo detto lavoro verranno costituiti in squadre.
3) Lavorando con il sistema di cottimo detta squadra sarà composta da uno a tredici uomini, secondo le esigenze tecniche e capacità delle camere o forni.
4) La squadra infornatori con carriole munite da una sola ruota potrà prelevare il materiale dalle cataste a una distanza massima di 70 metri dalla bocca del forno, mentre la squadra sfornatori potrà accatastare il materiale ad una distanza massima di 30 metri.
5) L’infornatore o lo sfornatore potranno prelevare ed elevare il materiale in catasta da non più di 2,30 metri. Per altezze superiori ai metri 2,30 la ditta darà una aggiunta di manovalanza.
6) Le scorie residue dei forni dovranno essere rimosse dalla squadra dei forni salvo che le stesse non abbiano uno spessore superiore ai 5 cm. nel quale caso sarà dato un uomo di aiuto.
[...]
8) Le porte verranno murate da personale estraneo alla squadra.
[...]
10) Per il lavoro eseguito alle domeniche, nelle feste nazionali ed infrasettimanali i lavoratori addetti al forno dei laterizi, la retribuzione sarà corrisposta con la tariffa di cottimo più la percentuale spettante per il lavoro straordinario domenicale.
11) Restano ferme le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.
Il presente accordo, a carattere aziendale, avrà vigore sino al 31 dicembre 1962 e si intende abrogativo e sostitutivo di ogni precedente accordo.