Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 30 ottobre 1953
Parti: Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo, Federazione Nazionale Lavoratori Imposte Consumo-Cgil, Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte Consumo-Cisl, Ingic
Settori: Credito Assicurazioni, Appaltatori imposte di consumo e tasse

Sommario:

Capo I Definizione del rapporto di lavoro composizione ed assunzione del personale
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Capo II Doveri e attribuzioni del personale
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Capo III Trattamento economico
Art. 19. A) Retribuzione.
Art. 20. B) Scatti per anzianità di grado.
Art. 21. C) Gratifica Natalizia e Pasquale.
Art. 22.
Art. 23. D) Trasferte.
Art. 24. E) Lavoro straordinario - Compenso.
Art. 25.
Art. 26.
Capo IV Orario di lavoro - Giorni festivi
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Capo V Ferie annuali - Congedi straordinari

Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Capo VI Trattamento di malattia e infortunio
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Capo VII Trasferimenti
Art. 39.
Art. 40.
Capo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Capo IX Disposizioni generali
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Tabella degli scatti per anzianità di grado.
Norma transitoria di applicazione.

Accordo collettivo che approva il testo unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini e dai comuni, per lo stesso servizio, assunti ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 31 gennaio 1947, n. 135, 30 ottobre 1953

L’anno 1953 il giorno 30 ottobre, nella sede dell’Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo e Tasse Affini, in Roma via Nazionale 243 si sono riuniti: per l’Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo [...], per la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte Consumo, aderenti alla Cgil [...], per il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte Consumo aderente alla Cisl [...], per l'istituto Nazionale Gestioni Imposte Consumo (Ingic) [...], il quale dichiara di aderire con la riserva della ratifica a norma di legge da parte del Comitato Esecutivo dell’Istituto, i quali hanno concordato ed approvato alcune modifiche al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dagli appaltatori delle Imposte di Consumo e Tasse Affini e dai Comuni, ai sensi del D.L. 21 gennaio 1947, n. 135, stipulato il 21 aprile 1940 e modificato con Accordo 15 gennaio 1948, approvandone il testo unico che segue:

Capo I Definizione del rapporto di lavoro composizione ed assunzione del personale
Art. 1.

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro del personale addetto alle Amministrazioni Centrali ed alle Aziende Locali per la riscossione delle Imposte di Consumo, Tasse e diritti affini dipendente da Ditte, Consorzi fra Esercenti ed Enti appaltatori del servizio di riscossione dei tributi stessi, nonché dai Comuni per effetto della legge 31 gennaio 1947, n. 135.

Art. 2.
La costituzione del rapporto di lavoro regolalo dal presente contratto si intende a tempo indeterminato.

Art. 3.
Il personale di cui al presente contratto è suddiviso di regola, in due ruoli:
a) ruolo delle Amministrazioni Centrali;
b) ruolo delle Aziende Locali.

Art. 12.
Non è consentita l’assunzione di personale a titolo di apprendistato, tirocinio o pratica.

Capo II Doveri e attribuzioni del personale
Art. 13.

Il lavoratore ha il dovere di dare all’Azienda una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive del personale responsabile dell'azienda stessa, e le norme del presente contratto.
[...]

Art. 14.
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero inflitto verbalmente;
b) il biasimo inflitto per iscritto dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta;
c) la multa fino ad un massimo di tre giornate di retribuzione.
Tale provvedimento può essere applicato solo nei confronti del personale di cui ai nn. 5 e 6 del ruolo delle Amministrazioni Centrali e nn. 9, 10, 11 e 12 del ruolo delle Aziende Locali;
d) la decurtazione di 1/5 della retribuzione e per un periodo non superiore a 15 giorni.
Tale provvedimento può essere applicato solo nei confronti delle categorie non comprese nella lettera c);
e) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo; non superiore ai 20 giorni;
f) la retrocessione dal grado, con la corrispondente riduzione di retribuzione, in luogo del licenziamento, quando l'interessato vi dia consenso per iscritto;
g) il licenziamento in tronco per una mancanza cosi grave da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.
La loro applicazione, in conformità delle norme di cui all’articolo successivo, avviene indipendentemente dall’ordine di elencazione ed unicamente in rapporto alla entità della mancanza commessa od alla eventuale recidiva.

Art. 17.
Il personale non può essere assegnato a mansioni diverse da quelle corrispondenti al suo grado.
Tuttavia può essere temporaneamente adibito a mansioni inerenti ad un posto superiore, resosi vacante per mancanza del titolare, per un periodo non eccedente un mese, senza aumento di retribuzione.
[...]

Capo III Trattamento economico
Art. 24. E) Lavoro straordinario - Compenso.

Il lavoro straordinario può essere effettuato solo per far fronte a temporanee esigenze di servizio.
L’ordine di effettuare deve essere dato di volta in volta per iscritto dal dirigente della gestione, o per il personale dell’Amministrazione Centrale, dal Direttore Centrale o da chi ne fa le veci.
Tale comunicazione, che deve precisare il periodo e le ore giornaliere di prestazione, costituisce l’unico titolo valido per il diritto alla liquidazione del compenso relativo.
Ove, per cause eccezionali di servizio, la prevista comunicazione scritta non sia possibile, il personale che abbia dovuto prestare lavoro straordinario su ordine verbale, dovrà non oltre il terzo giorno dalla prestazione, richiedere al dirigente della gestione o al Direttore Centrale la conferma scritta dell’ordine ricevuto che sostituisce, ai fini della liquidazione del compenso, la comunicazione di cui al precedente comma.

Capo IV Orario di lavoro - Giorni festivi
Art. 27.

L’orario normale è stabilito fino a nuova stipulazione, nella seguente misura:
а) ore 42 settimanali per tutto il personale impiegatizio delle Amministrazioni Centrali, delle Direzioni locali e delle Ricevitorie, con l’eccezione di cui alla lettera seguente;
b) ore 45 settimanali per i Ricevitori di tutte le Ricevitorie escluse quelle Centrali e quelle dei Mattatoi e dei Mercati.
Si intendono Centrali quelle Ricevitorie così definite o funzionanti e che, come tali, accentrino un complesso di servizi comuni ad altre Ricevitorie;
c) ore 48 settimanali per tutto il restante personale.
[...]

Art. 28.
Il personale di qualsiasi grado deve osservare l’orario previsto per la categoria di cui assolve le mansioni.
Tale orario può essere disposto in via continuativa o con un intervallo non inferiore a due ore e non superiore a tre.
Non è soggetto a limitazione dell’orario di lavoro chi è a capo di una gestione di qualsiasi classe e gli Ispettori.
Il servizio prestato di notte, in esecuzione di normali turni, è retribuito con la maggiorazione del 25 % per il personale addetto al servizio di vigilanza e con la maggiorazione del 35 % per il restante personale.

Art. 29.
Tutto il personale, fatta eccezione per quello addetto alle gestioni con unico dipendente in cui la natura e le esigenze del servizio richiedono particolare regolamentazione, ha diritto al riposo settimanale in conformità di legge.
Tale riposo è usufruito, di regola nella domenica.
Dato, però, che il servizio di accertamento e di riscossione è da considerarsi una attività il cui funzionamento dipende da inderogabili esigenze pubbliche, qualora non sia possibile far usufruire a tutto il personale di 24 ore di riposo consecutivo nelle domeniche, tale riposo (sempre di 24 ore consecutive) deve essere concesso in altro giorno della settimana successiva, attuando i necessari turni tra il personale in servizio.
L’orario dei turni di riposo deve risultare da apposita tabella ,affissa negli uffici, ai sensi dell’art. 12 del regio decreto 19 settembre 1923, n. 1955.

Art. 30.
Ferme restando le disposizioni di legge sul riposo domenicale oppure settimanale, il personale ha diritto alla completa vacanza nelle giornate considerate festive dallo Stato a tutti gli effetti.
Al principio di ogni anno ne sarà comunicato l’elenco dalle Organizzazioni sindacali.
Qualora per esigenze di servizio, il personale non potesse fruire di riposo nelle giornate festive, le ore di lavoro effettuate devono essere computate come lavoro straordinario, salvo nelle gestioni con unico dipendente.
In tali gestioni, al personale addetto, che è tenuto a prestare servizio anche nelle giornate festive, deve essere corrisposta per ciascuna giornata una maggiore retribuzione pari ad una giornata maggiorata del 35 %.
Per le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre, il trattamento spettante a tutti i lavoratori è il seguente:
a) Nel caso in cui non venga prestato servizio:
- oltre alla normale retribuzione, un compenso pari ad una giornata di retribuzione, comprensiva delle aliquote di stipendio e di tutte le indennità comunque e sotto qualsiasi titolo godute, con esclusione solo di quelle aventi carattere di rimborso spese, dell’assegno supplementare di famiglia e di ogni assegno a carico di Istituti di previdenza;
b) Nel caso in cui venga prestato servizio:
- oltre alla normale retribuzione un compenso pari al doppio di quello di cui al numero precedente.
Qualora il turno di riposo infrasettimanale, con esclusione quindi del riposo domenicale, per il quale non si dà luogo a compensazione, dovesse cadere in una delle giornate dichiarate festive, al lavoratore spetta di fruire del suo turno di riposo in altro giorno della settimana, all’uopo destinato dal datore di lavoro.
Se esigenze di servizio non permettessero tale sostituzione il lavoratore ha diritto al corrispettivo per la giornata di riposo infrasettimanale, non fruita, con le modalità di cui all’art. 25.

Capo V Ferie annuali - Congedi straordinari
Art. 31.

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali, durante il quale decorre la retribuzione.
[...]
La durata delle ferie, commisurata all’anzianità di servizio, è la seguente:
а) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non abbiano superato i cinque anni di servizio, giorni 20;
b) per quelli che avendo compiuto i 5 anni di servizio non abbiano superato i 10, giorni 25;
c) per quelli che abbiano superato i 10 anni, giorni 30.
[...]
Il periodo delle ferie può essere eccezionalmente interrotto su richiesta del datore di lavoro per necessità di servizio.
Al dipendente compete, in uno col diritto di completare il congedo in epoca successiva, la rifusione delle spese vive incontrate in dipendenza del richiamo.

Art. 32.
Qualora il lavoratore, con atto scritto, chieda in via eccezionale di rinunciare alle ferie spettantegli ed il datore di lavoro vi acconsenta, anche con atto scritto, compete al lavoratore, quale corrispettivo delle ferie non godute, una indennità pari alla retribuzione integrale delle giornate in cui avrebbe dovuto usufruire delle ferie.
[...]

Art. 34.
Compatibilmente con le esigenze di servizio possono essere anche concessi, su richiesta del lavoratore e per motivate ragioni, brevi permessi non computabili nelle ferie.

Capo VI Trattamento di malattia e infortunio
Art. 36.

[...]
Per gravidanza o puerperio, su richiesta della gestante deve essere consentita un’assenza dal lavoro non superiore a 3 mesi di cui uno precedente e due successivi al parto, con intera retribuzione.
Ove in conseguenza di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o puerperio, dovesse essere superato il limite stabilito nel suddetto comma, la lavoratrice avrà diritto al trattamento di malattia previsto alle lettere a) e b) del presente articolo calcolandosi la data dell’inizio dalla scadenza del congedo di cui al precedente comma. 

Art. 38.
Per il personale colpito da infortunio in e per causa di servizio il periodo a retribuzione intera dura fino a guarigione clinica e, in ogni caso, non oltre sette mesi.

Capo IX Disposizioni generali
Art. 52.

La risoluzione delle controversie relative all’interpretazione del presente contratto è devoluta inappellabilmente ad una Commissione composta di cinque membri di cui due nominati dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, uno ciascuno dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori ed il quinto dal Presidente del Tribunale di Roma o dal Direttore Generale della Direzione Generale Rapporti di lavoro presso il Ministero del lavoro.

Art. 53.
Agli effetti dell’applicazione dell’art. 1 si chiarisce che le disposizioni del presente contratto non trovano applicazione nei confronti del personale addetto alla riscossione di tasse e diritti affini in Comuni nei quali la riscossione dell’imposta di consumo sia gestita direttamente o da diverso assuntore.