Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 20 dicembre 1951
Validità: Biennale
Parti: Associazione degli Agricoltori della Provincia di Cagliari, Sindacato Provinciale Coltivatori Diretti, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Confederazione Provinciale Lavoratori della Terra, Camera Provinciale Sindacale-Uil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Cagliari

Sommario:

Art. 1. - Passaggio di mansioni.
Art. 2 . - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Retribuzione.
Art. 8. - Vitto.
Art. 9. - Alloggio.
Art. 10. - Generi in natura.
Art. 11. - Diarie.
Art. 12. - Abbandono di lavoro.
Art. 13.
Art. 14. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Cagliari, 20 dicembre 1951

Addì 20 dicembre 1951, nella sede dell’Ufficio Regionale del lavoro e della Massima Occupazione di Cagliari [...], tra l’Associazione degli Agricoltori della Provincia di Cagliari [...], il Sindacato Provinciale Coltivatori Diretti [...], l’Unione Sindacale Provinciale Cisl, rappresentata dal dirigente provinciale del Settore terra, [...], assistito dal Segretario della Federazione Provinciale Salariati Braccianti e Compartecipanti, [...] e dal [...] Segretario della Unione Zonale di Oristano, la Confederazione Provinciale Lavoratori della Terra [...], la Camera Provinciale Sindacale Uil [...], ad integrazione del patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati fissi dell‘agricoltura stipulato in Roma il 31 luglio 1951, si è stipulato il presente contratto da valere in tutta la provincia di Cagliari per le aziende agricole e i salariati fissi da essi dipendenti:

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro nei vari mesi dell’anno è così stabilita:
novembre, dicembre, gennaio: ore 7;
febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre: ore 8;
giugno, luglio, agosto: ore 9.
Considerato che i lavori di cura e governo del bestiame sono, intermittenti, il salariato fisso destinerà non più di tre ore del normale orario di lavoro alla cura e al governo del bestiame, salvo che non intervengano altri particolari accordi tra le parti.
Considerato, inoltre, che l’ora che i lavoratori guadagnano nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, la lavorano in più nei mesi di giugno, luglio e agosto, in nessun caso la tariffa dev’essere alterata con il pretesto di una inferiore prestazione di lavoro, o maggiorata per l'ora lavorata in più nei mesi di cui sopra.

Art. 5. - Lavoro straordinario.
[...]
Ai salariati fissi pastori non compete alcuna maggiorazione per lavoro notturno.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Ai salariati fissi è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche agli addetti alla cura e al governo del bestiame è dovuta una giornata di riposo settimanale, possibilmente in coincidenza con la domenica. Qualora, però, a giudizio del datore di lavoro, ciò non fosse possibile i salariati fissi predetti dovranno eseguire anche nel giorno di riposo le seguenti mansioni; governo degli animali, mungitura, pulizia delle stalle e trasporto del letame.
A tali salariati fissi, che non possono usufruire dell’intero riposo settimanale, dovrà essere concesso ogni anno un periodo di riposo compensativo pari a 18 giorni, normalmente retribuiti, in un unico periodo continuativo o divisi in due periodi a seconda delle esigenze dell’azienda.

Art. 8. - Vitto.
Tranne il caso che il lavoratore risieda stabilmente con la propria famiglia presso la azienda, al salariato fisso dovrà essere somministrato - gratuitamente - il vitto, costituito da alimento sano e nella misura necessaria per il normale sostentamento.
Almeno una volta al giorno dovrà essere data una buona minestra calda.
Il vitto viene valutato m L. 100 giornaliere.

Art. 9. - Alloggio.
Quando il datore di lavoro per le esigenze della propria azienda reputi necessario che il salariato fisso risieda nell’azienda stessa, deve mettere a disposizione del lavoratore e della sua famiglia, gratuitamente, locali di abitazione rispondenti alle disposizioni vigenti sull’igiene dei fabbricati rurali.
Ove l'azienda ne abbia la possibilità, dovrà fornire alla famiglia del salariato fisso residente nella azienda stessa, oltre la casa di abitazione, anche l’uso gratuito dell’orto, porcile e pollaio rustico ed accessori, nonché del forno.
È obbligo del salariato di mantenere la casa e quanto altro sopradetto nello stato in cui venne consegnata.

Art. 13.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme contenute nel Patto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1951, ferme restando le condizioni di maggior favore.