Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 21 ottobre 1954
Validità: 01.11.1954 - 31.10.1955
Parti: Unione Provinciale Artigiani di Venezia e Camera Confederale del Lavoro di Venezia, Unione Provinciale Sindacale Cisl di Venezia, l’Unione Italiana del Lavoro
Settori: Artigianato, Venezia

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Riposo settimanale.
Art. 6. - Assenze.
Art. 7. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 8. - Sospensioni.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Gratifica natalizia.
Art. 11. - Servizio militare.
Art. 12. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 13. - Maternità.
Art. 14. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 15. - Licenziamento per punizione.
Art. 16. - Preavviso di licenziamento.
Art. 17. - Dimissioni.
Art. 18. - Indennità di licenziamento.
Art. 19. - Calcolo indennità.
Art. 20. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 21. - Indennità in caso di morte.
Art. 22. - Condizioni di miglior favore.
Art. 23. - Salari.
Art. 24. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Venezia, 21 ottobre 1954

L’anno 1954, il giorno 21 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede dell’Unione Provinciale Artigiani di Venezia; fra l’Unione Provinciale Artigiani di Venezia [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Venezia [...], l’Unione Provinciale Sindacale Cisl di Venezia [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], si è convenuto di stipulare il seguente Contratto collettivo di lavoro da valere per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Venezia, con esclusione di quelle che esercitano le seguenti attività, già disciplinate da propri contratti di lavoro:
installatore d’impianti termo-idroelettrici;
sarti uomo e sarte donne - affini;
barbieri e parrucchieri;
scalpellini ed edili propriamente detti;
vetrai - ceramisti ed affini.

Art. 2. - Documenti.
[...]
È in facoltà del datore di lavoro di sottoporre a visita medicai il lavoratore che intenda assumere.
[...]

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è fissata in otto ore giornaliere.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in dieci ore giornaliere.

Art. 5. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, ili regola in coincidenza con la domenica.

Art. 7. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre le otto ore giornaliere o le dieci ore per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
È lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
È lavoro festivo, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui appresso, quello effettuato in giornata domenicale o di riposo compensativo o nelle festività considerate tali dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.
[...]

Art. 9. - Ferie.
Il lavoratore che abbia una anzianità di lavoro di almeno 12 mesi, ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l’azienda ad un periodo di ferie, con retribuzione globale, pari a 9 (nove) giornate lavorative.
[...]

Art. 13. - Maternità.
Per il trattamento in caso di maternità e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla «Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri».

Art. 14. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni dell’azienda, potranno essere puniti, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo dell’importo di tre ore lavorative;
3) sospensione dal lavoro fino a giorni tre;
4) licenziamento ai sensi dell’art. 15 del presente contratto.
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati, l’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi, per disattenzione, danno al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcooliche:
g) introduca persone estranee all’azienda senza regolare autorizzazione o permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza:
i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o alla sicurezza dell’azienda.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva, l’azienda potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3 del presente articolo.
[...]

Art. 15. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento, i lavoratori colpevoli di:
а) furti o danneggiamenti volontari o commessi con colpa grave del materiale della azienda o del materiale di lavorazione;
[...]
c) rissa grave nell’interno dell’azienda;
[...]
Nei casi previsti dalle lettere a), b) e d), l’operaio è tenuto a risarcire il danno eventualmente recato alla azienda.
Potranno essere licenziati senza preavviso ma con la corresponsione dell’indennità di licenziamento gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) rissa nell’azienda;
c) lavorazione e costruzione, nell’interno della azienda e senza l’autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio conto o per conto di terzi;
d) recidiva nelle mancanze di cui all’art. 14 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l’anno;
e) trasgressione prevista al punto 1) dell’art. 14, relativa alla morale o alla sicurezza che comporti una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l’applicazione della sospensione.

Dichiarazione a verbale.
A) - A chiarimento di quanto dichiarato in premessa, le parti precisano che, per gli Edili propriamente detti, si intendono gli artigiani volgarmente qualificati come Muratori.
Si dà atto che per detta categoria non esiste attualmente, alcun contratto collettivo stipulato da Organizzazioni post-corporative.
Le parti contraenti si impegnano di stipulare entro breve tempo, un accordo da valere per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti l’attività considerata.
[...]
C) - Il trattamento economico spettante agli operai delle attività dell’edilizia contemplate nel presente contratto, per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali è assolto dalla impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva sulla retribuzione globale di fatto per le ore di lavoro normale effettivamente prestato al 20,50 %.