Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 luglio 1955
Validità: 01.08.1955 - 31.07.1957
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Camera Confederale del lavoro, Unione Sindacale-Federazione Provinciale Salariati e Braccianti-Cisl, Uil Terra Provinciale-Camera Sindacale Provinciale e Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli della Cisnal-Terra Roma
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Roma

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Durata del patto.
Art. 3. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Assunzioni al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario festivo - Notturno.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Retribuzione dei lavoratori avventizi.
Art. 10. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età
Art. 11. - Cottimo.
Art. 12. - Intemperie e sinistri.
Art. 13. - Lavoratori forestieri per la campagna di mietitura e trebbiatura.
Art. 14. - Alloggio.
Art. 15. - Spese di viaggio.
Art. 16. - Prestazioni in natura.
Art. 17. - Attrezzi di lavoro.
Art. 18. - Previdenza assistenza e assegni familiari.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Controversie individuali.
Art. 21. - Controversie collettive.
Art. 22. - Condizioni di miglior favore.
Art. 23. - Efficacia del patto.
Art. 24. - Salari e scala mobile.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Roma, 16 luglio 1955

L’anno 1955, il giorno 16 del mese di luglio in Roma, presso la Unione Provinciale degli Agricoltori di Roma, via del Teatro Marcello, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Roma [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli [...], assistiti da [...] Camera Confederale del lavoro di Roma e provincia [...], l’Unione Sindacale di Roma [...], rappresentata da[...]la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Cisl, l’Uil Terra Provinciale [...] presente [...], Segretario della Camera Sindacale Provinciale assistito da [...] Servizio Sindacale della stessa Camera Provinciale;
L’anno 1955, il giorno 16 del mese di luglio in Roma, presso la Unione Provinciale degli Agricoltori di Roma, via del Teatro Marcello, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Roma [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli della Cisnal -Terra di Roma [...], assistito dal[...]la Unione Provinciale del Lavoro della Cisnal di Roma [...]
Si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i braccianti avventizi, da valere per la provincia di Roma.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente Patto Provinciale fissa le norme che regolano il rapporto di lavoro tra datori di lavoro agricoli e Braccianti Agricoli della provincia di Roma.

Art. 3. - Definizione braccianti avventizi.
Per i braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria  o giornaliera, corrisposta al termine della prestazione, o comunque, a fine settimana.

Art. 5. - Assunzioni al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore di lavoro giornaliere, salvo durante i periodi di lavoro più intensi e cioè nei mesi di maggio, giugno e luglio, in cui potrà essere maggiorato di un’ora. Restano ferme le condizioni di miglior favore vigenti nella provincia.

Art. 7. - Lavoro straordinario festivo - Notturno.
Si considera:
a) Lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale dì lavoro;
b) Lavoro notturno: quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) Lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e dalle leggi vigenti.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità, e non dovranno avere, perciò carattere sistematico.
[...]

Art. 11. - Cottimo.
[...]
È nella facoltà del lavoratore accettare o meno il cottimo.

Art. 12. - Intemperie e sinistri.
Al sopraggiungere di intemperie e sinistri, gli avventizi presenti nell’azienda saranno tenuti a coadiuvare l’altro personale fisso, in modo da poter circoscrivere o limitare i danni.
Il lavoro compiuto per tali operazioni verrà pagato come lavoro straordinario.

Art. 14. - Alloggio.
Ai braccianti provenienti da altri comuni ed a quelli residenti nello stesso comune che si trovano nella impossibilità di raggiungere il normale luogo di abitazione, il datore di lavoro è tenuto a fornire, gratuitamente un alloggio igienico e la legna per cucinare.

Art. 16. - Prestazioni in natura.
A parziale modifica di quanto disposto nel Contratto Collettivo di lavoro precedente, le parti concordano che ai lavoratori agricoli addetti alle operazioni di falciatura foraggio, alla mietitura e trebbiatura dei cereali, dovrà essere somministrato, gratuitamente, oltre al salario, un litro di vino pro-capite.
Qualora il lavoratore rinunci a tali prestazioni in natura o il proprietario si trovasse nella impossibilità di somministrare tale prodotto, a tutti gli effetti, al litro di vino sarà attribuito un valore convenzionale di lire 100.

Art. 17. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore è tenuto ad avere cura degli attrezzi, ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili. Laddove vige la consuetudine o l’uso di fornire da parte dell’azienda, gli attrezzi di lavoro, tale condizione di miglior favore rimane.

Art. 18. - Previdenza assistenza e assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.
Il datore di lavoro che è fornito di propri mezzi di trasporto è tenuto con il suo mezzo più adeguato, in caso di malattia grave o di grave infortunio, a trasportare il lavoratore al più vicino posto di pronto soccorso o al più vicino ospedale.

Art. 19. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e per le donne che allattano, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20. - Controversie individuali.
Le eventuali controversie tra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungessero l’accordo, saranno demandate alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di conciliazione.
L’organizzazione sindacale che riceve la controversia per conto del proprio rappresentante, dovrà darne comunicazione all’altra Organizzazione competente fissando l’incontro per tentare l’amichevole composizione della vertenza stessa, nel più breve tempo possibile. 

Art. 21. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente Contratto, saranno esaminate dalie Organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito ed amichevole componimento.

Art. 23. - Efficacia del patto.
Gli articoli contenuti nel presente contratto hanno carattere tassativo ed impegnativo per le Organizzazioni contraenti, sempre fermo, i restando il disposto dell’art. 22.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza degli articoli in esso contenuti.