Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 17 aprile 1956
Validità: dal 01.10.1955*
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Camera Confederale,Unione Sindacale-Federazione Salariati e Braccianti-Cisl, Uil Terra-Provinciale e Sindacato Provinciale dei Braccianti - Salariati ed Operai specializzati agricoli-Cisnal-Terra Roma
Settori: Agroindustriali, Salariati agricoli, Roma

Sommario:

Parte I Disposizioni generali
Art. 1. - Definizione e durata del contratto.
Art. 2. - Definizione del salarialo e sua classifica.
Art. 3. - Contratti aziendali ed individuali.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Durata del contratto individuale.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Recuperi.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Classificazione delle zone.
Art. 12. - Paga in denaro.
Art. 13. - Scala mobile.
Art. 14. - Forniture generi.
Art. 15. - Acquisto generi.
Art. 16. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 17. - Pagamento.
Art. 18. - Computo delle indennità.
Art. 19. - Casa ed annessi.
Art. 20. - Giorni festivi.
Art. 21. - Ferie annuali.
Art. 22. - Riposo settimanale.
Art. 23. - Assicurazioni sociali.
Art. 24. - Malattie ed infortuni.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Morte del salariato.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Notifica dei provvedimenti disciplinari.
Art. 29. - Indennità di anzianità.
Art. 30. - Controversie individuali e collettive.
Art. 31. - Permessi straordinari.
Art. 32. - Trasformazione dell’ordinamento produttivo dell’azienda.
Art. 33. - Cambiamento di mansioni.
Art. 34. - Della compartecipazione.
Art. 35. - Somministrazione gratuita del grano.
Art. 36. - Gratifica natalizia.
Art. 37. - Attrezzi di lavoro.
Art. 38. - Condizioni di miglior favore.
Art. 39. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 40. - Diarie.
Art. 41. - Tutela della maternità.
Art. 42. - Trapasso di azienda.
Art. 43. - Decorrenza del contratto.
Parte II
Art. 44.

Contratto collettivo per i salariati agricoli fissi della provincia di Roma, 17 aprile 1956

L’anno 1956, il giorno 17 del mese di aprile, in Roma, presso l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Roma, in via Teatro Marcello n. 47, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Roma [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli [...], presente il [...] Segretario Responsabile della Camera Confederale di Roma e Provincia, l’Unione Sindacale di Roma [...], rappresentata dal suo Segretario [...] e dal [...] Segretario Provinciale della Federazione Salariati e Braccianti Cisl, l’Uil Terra-Provinciale [...], è presente [...] Segretario della Camera Sindacale Provinciale;
L’anno 1956, il giorno 17 del mese di aprile, in Roma, presso l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Roma, in via Teatro Marcello n. 47, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Roma [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e il Sindacato Provinciale dei Braccianti - Salariati ed Operai specializzati agricoli della Cisnal-Terra di Roma [...], assistito dal [...] reggente Segretario dell’Unione Provinciale del Lavoro - Cisnal di Roma e dal [...] Capo dell’Ufficio Sindacale dell’Unione stessa;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro per i Salariati agricoli Fissi della provincia di Roma.

Parte I Disposizioni generali
Art. 1. - Definizione e durata del contratto.

Il presente contratto collettivo fissa le norme da valere tra i datori di lavoro ed i lavoratori agricoli aventi la qualifica di salariati fissi.
Il presente Contratto Collettivo ha carattere provinciale ed è a tempo indeterminato e potrà essere disdettato da una delle parti contraenti, con un preavviso di sei mesi prima della scadenza dell’annata agraria.
[...]

Art. 2. - Definizione del salarialo e sua classifica.
Sono salariati fissi quei lavoratori vincolati con contratto non inferiore a due annate agrarie, come previsto dulia legge, con rapporto ininterrotto, prestazione continua, salario annuale, con pagamento mensile.
I salariati si distinguono nelle seguenti categorie: Fatutto, Carrettiere, Bifolco, Guardia Casale, Guardiano, Fattoretto o Capo d’opera, Meccanico, Autista, Trattorista, Facocchio o Staccionataro, Fabbro ferraio, Muratore, Artigiano generico, Capoccia di Vaccheria. Capoccia di Buoi o Massaro, Vaccaro, Mungitore meccanico, Buttero o Cavallaro, Stallino o Manzolaro, Ortolano, Giardiniere, Vivaista, Vignarolo.

Art. 3. - Contratti aziendali ed individuali.
All’atto dell’assunzione tra datore di lavoro e lavoratore verrà redatto e firmato, in duplice copia, il contratto individuale di lavoro, da valere a tutti gli effetti di legge. Qualora all’atto dell’assunzione non venisse redatto il contratto scritto, valgono, a tutti gli effetti le norme del presente contratto.
[...]
I contratti individuali in deroga al presente non sono validi, se non ratificati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali. I contratti collettivi aziendali dovranno essere stipulati con l’assistenza, delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

Art. 7. - Recuperi.
Nel caso in cui per intemperie, non fosse possibile nella giornata eseguire l’intero orario normale, è ammesso il recupero, entro la settimana e nel limite massimo di due ore giornaliere; comunque a. tali effetti la giornata di lavoro non può superare le 10 ore complessive.
Il lavoro pratico per il recupero dei salariati va a compenso del tempo perduto.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro non potrà eccedere la media delle ore otto giornaliere. L’orario di lavoro è così stabilito per i vari mesi dell’anno:
novembre - dicembre - gennaio ore 7
maggio - giugno - luglio ore 9
per tutti gli altri mesi ore 8
Il lavoro ha inizio e termine sul luogo di lavoro, i salariati che non potessero essere interamente utilizzati nelle loro specifiche mansioni, potranno essere comandati ad eseguire qualsiasi altro lavoro nella azienda.
Resteranno ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 9. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
È consentito il lavoro straordinario, oltre l'orario normale, soltanto in casi di particolare e riconosciuta urgenza, e nel rispetto della legge.
Il lavoro straordinario non può essere superiore alle due oro giornaliere ed alle dodici settimanali.
[...]
Per il riposo festivo si intende quel lo eseguito nelle domeniche, nei giorni festivi di cui all’art. 20 e nei giorni in cui cade il riposo settimanale non coincidente con la domenica.

Art. 14. - Forniture generi.
Al salariato sarà settimanalmente somministrata la legna per uso familiare nella misura di due fascette mercantili, al capoccia di vaccheria ed al vaccaro sarà corrisposto un litro di latte al giorno.
Nei Comuni nei quali vige l’uso della Concessione dell’uva, del vino e di altri generi, tale consuetudine sarà mantenuta.

Art. 19. - Casa ed annessi.
Il salariato avrà diritto al godimento della casa di abitazione per sé e la famiglia che dovrà rispondere ai bisogni igienici e morali della stessa.
Gli ambienti devono essere salubri ed imbiancati ad ogni cambio di famiglia ed in caso di lunga permanenza della stessa famiglia, quando se ne presenti la necessità.
Il salariato ha l’obbligo di tenere la casa pulita, senza produrre danni o deperimenti di cui risponderà anche se causati da trascuratezza , e negligenza.
Al salariato è fatto divieto di alloggiare persone estranee alla propria famiglia.
[...]

Art. 21. - Ferie annuali.
A tutti i salariati fissi, che abbiano almeno compiuto un anno di servizio ininterrotto nella stessa azienda, spetta un periodo di ferie annuali di otto giorni, interamente retribuiti con una paga base, indennità di contingenza e generi in natura.
[...]
Qualora il lavoratore non fruisca di tutte o di una parte delle ferie, il periodo di ferie non usufruito verrà retribuito con una maggiorazione del 100 % sulla paga globale.

Art. 22. - Riposo settimanale.
Tutti i salariati fissi hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica e di usufruire delle festività nazionali ed infrasettimanali previste dalle disposizioni di legge.
Se particolari necessità dell’azienda esigessero, anche nei giorni destinati a riposo e quelli destinati a festività nazionali ed infrasettimanali, la presenza di alcuni salariati (di massima i vaccari), i lavoratori che liberamente, volontariamente, accettino a prestare la loro opera in quei determinati giorni, saranno retribuiti con un compenso forfettario mensile di L. 7.000.
I lavoratori rimangono tuttavia liberi di godere integralmente del diritto al riposo settimanale, come rimangono liberi quei datori di lavoro che volessero, nei giorni destinati al riposo, sostituirsi ai lavoratori svolgendo essi stessi (coltivatori diretti) le mansioni dei salariati o volessero sostituirli con altri lavoratori.
[...]

Art. 23. - Assicurazioni sociali.
Per quanto riguarda le assicurazioni sociali e le previdenze, le parti si riportano alle disposizioni di legge in materia.

Art. 24. - Malattie ed infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nei modi seguenti:
1) Con il richiamo orale nei casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine o agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2) Con il richiamo scritto, nel caso di recidiva nelle stesse infrazioni di cui sopra.
3) Con la sospensione per una settimana, nei casi di recidiva nella stessa causa che ha determinato il richiamo scritto.
4) Con il licenziamento in tronco, nel caso di infrazioni più gravi e cioè:
а) mancanza grave verso il datore di lavoro o il suo rappresentante;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, coltivazioni, agli stabili ed al bestiame;
[...]
e) recidiva nei casi che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione.

Art. 30. - Controversie individuali e collettive.
Le eventuali controversie individuali che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente Contratto Collettivo o, comunque, nello svolgimento del rapporto di lavoro e denunciate dalle parti interessate alle proprie Organizzazioni per il tentativo di conciliazione, dovranno essere esplicate entro 15 giorni dalla denuncia, passati i quali, se non sarà intervenuta la conciliazione, gli interessati potranno demandare la soluzione della controversia ad un arbitro amichevole compositore.
Le controversie di carattere collettivo che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente Contratto di Lavoro saranno esaminate per la loro sollecita ed amichevole composizione dalle Associazioni contraenti.
Qualora la composizione di dette controversie risultasse impossibile, anche eventualmente con l’assistenza delle Organizzazioni nazionali. esse potranno essere demandate d’accordo tra le parti, ad una Commissione paritetica presieduta da un Presidente scelto d’accordo dalle Organizzazioni contraenti, ed in mancanza dalle Organizzazioni nazionali di categoria.

Art. 32. - Trasformazione dell’ordinamento produttivo dell’azienda.
Nel caso in cui per esigenze tecniche dell’azienda, in ordine a trasformazione della medesima per incremento produttivo, con piano approvato dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, si dovesse dar luogo a modificazioni di mansioni dei lavoratori impiegati, il datore di lavoro può adibire il lavoratore ad altre mansioni mantenendo il salario per la qualifica per la quale è stato assunto, se superiore il lavoratore però può non accettare tale qualifica.
In questo caso potrà essere dimissionario previo pagamento delle indennità di anzianità previste dal presente contratto e con preavviso non inferiore a 60 giorni.

Art. 33. - Cambiamento di mansioni.
Se per esigenze dell’azienda o per altre cause non imputabili al lavoratore, durante il corso dell’annata agraria, gli venissero affidate mansioni di qualifica inferiore, egli conserverà tutti i diritti della qualifica precedente.
[...]

Art. 37. - Attrezzi di lavoro.
Tutti i salariati hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed ogni altra cosa loro affidata dal datore di lavoro e risponderanno delle eventuali perdite imputabili a colpa e negligenza del lavoratore.

Art. 39. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 41. - Tutela della maternità.
Per le gestanti o puerpere si applicano le disposizioni di legge.