Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 2 dicembre 1955
Validità: 01.01.1956 - 31.12.1957
Parti: Unione Agricoltori, Coltivatori Diretti e Federbraccianti-Cgil, Cisl-Terra, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Ancona

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del lavoro avventizio.
Art. 9. - Retribuzione a cottimo.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Norme disciplinari.
Art. 14. - Controversie individuali.
Art. 15. - Controversie collettive.
Art. 16. - Condizioni di miglior favore.
Art. 17. - Durata del contratto.

Contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Ancona, 2 dicembre 1955

Addì 2 dicembre 1955, nella sede dell’Unione Agricoltori della provincia di Ancona, via Menicucci n. 4, tra l’Unione Agricoltori della provincia di Ancona [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], e la Federbraccianti Provinciale, aderente alla Cgil [...], la Cisl - Terra Provinciale [...], la Uil - Terra Provinciale di Ancona [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi da valere per la provincia di Ancona.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto di lavoro fissa le norme che regolano i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è di otto ore giornaliere. La distribuzione dell’orario di lavoro sarà fatta secondo le esigenze delle singole aziende. In ogni caso l’interruzione del lavoro non potrà mal superare la durata di tre ore.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7 del presente Contratto.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 9. - Retribuzione a cottimo.
I lavoratori potranno essere retribuiti a cottimo. [...]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili e di quant’altro gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge. Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 13. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti tra i lavoratori di una azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 14. - Controversie individuali.
Le controversie individuali che dovessero sorgere tra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro regolato dal presente contratto, saranno demandate, nel caso di mancato accordo tra le parti, alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento. Tale tentativo di conciliazione si effettuerà con la denuncia della controversia da parte di una delle parti alla propria organizzazione sindacale, e sarà da questa sollecitamente comunicata all’organizzazione sindacale dell’altra parte. Trascorsi 30 giorni dalla denuncia della controversia, senza che sia stato raggiunto l’amichevole componimento in sede sindacale, la parte interessata sarà libera di adire il Magistrato).

Art. 15. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.