Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 maggio 2025, n. 12256 - Diritto alla retribuzione del tempo dedicato alla vestizione e alla svestizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. TRIA Lucia - Presidente
Dott. FEDELE Ileana - Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere
Dott. BUCONI Maria Lavinia - Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8902/2024 R.G. proposto da
A.A., B.B., C.C.Fr e altri omessi, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pollia n.29, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO SASSI, che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati MASSIMO LONGO e ANDREA ANTONIO ENRICO BARELLI;
-ricorrenti-
contro
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'Avvocato PAOLO MIGLIACCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. ANNALISA PULICA;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 268/2023 della Corte d'Appello di Brescia, pubblicata in data 11.10.2023, N.R.G. 138/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.03.2025 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.
Fatto
1. Il Tribunale di Mantova ha rigettato il ricorso proposto da A.A. ed altri lavoratori suoi litisconsorti, volto ad ottenere l'accertamento del loro diritto ad ottenere la retribuzione del tempo necessario per raggiungere lo spogliatoio dall'ingresso in ospedale, per togliersi gli abiti civili e gli accessori ed indossare la divisa di lavoro fornita, per il tragitto dallo spogliatoio all'ascensore, per il tempo di attesa di fronte all'ascensore, per il tempo di percorrenza dall'ascensore al reparto e per le medesime operazioni svolte al contrario all'uscita dal lavoro, tempo pari a 15 minuti complessivi, ovvero al tempo maggiore o minore accertato in corso di causa.
2. La Corte di Appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto dai lavoratori avverso tale sentenza.
3. In base al principio della ragione più liquida la Corte territoriale, senza esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ha rilevato che costituivano circostanze pacifiche la retribuzione, da parte della ASST di Mantova, del tempo di lavoro compreso tra l'inizio e la fine del turno come previamente individuato, la timbratura in entrata, da parte dei lavoratori appellanti, prima che si recassero nello spogliatoio per indossare la divisa e in uscita dopo avere lasciato il reparto, tolto la divisa e lasciato lo spogliatoio e che era riconosciuta quale lavoro straordinari, su indicazione del coordinatore di reparto che ne avesse constatato la necessità, l'eccedenza nel caso di timbratura prima dell'inizio turno e/o dopo l'orario di fine turno.
4. Ha invece rilevato che erano controversi l'impiego di 15 minuti al giorno per mettere e togliere la divisa, il carattere aggiuntivo di tale tempo rispetto all'ordinario orario di lavoro retribuito, nonché l'esistenza di una disposizione aziendale secondo cui gli appellanti avrebbero dovuto presentarsi in reparto all'ora di inizio turno con la divisa già indossata e lasciare il reparto all'ora di fine turno per recarsi solo successivamente nello spogliatoio a cambiarsi.
5. Il giudice di appello ha ritenuto che fosse onere dei lavoratori appellanti dimostrare il loro diritto alla retribuzione del tempo dedicato alla vestizione e alla svestizione, quantificato i 15 minuti giornalieri, in quanto collocato al di fuori del normale turno di lavoro già pacificamente retribuito, e che dunque i lavoratori fossero tenuti a provare di avere lavorato ogni giorno 15 minuti in più rispetto al normale orario di lavoro retribuito e di avere utilizzato tale tempo per indossare e togliere la divisa.
6. All'esito dell'istruttoria testimoniale, non ha ritenuto raggiunta tale prova, essendo stato invece dimostrato che la sovrapposizione di 15 minuti tra il turno uscente e il turno entrante fosse tesa a consentire la vestizione, la svestizione e il passaggio di consegne tra i dipendenti senza interruzioni di servizio nell'ambito dell'orario retribuito.
7. L'esclusione del tempo di vestizione e di svestizione dal normale turno retribuito era poi smentita dalla e-mail inviata in data 9.8.2014 dal D.D., quale sindacalista, al Servizio Risorse Umane aziendali, per chiedere l'estensione del riconoscimento dei 15 minuti all'interno dell'orario di lavoro, già previsto per i dipendenti diretti, anche al personale interinale; era inoltre confermata dai profili orari assegnati ai ricorrenti già prima della sottoscrizione del CCNL del 2018.
8. Neppure i cartellini orari prodotti dalla ASST confermavano la tesi che gli appellanti fossero obbligati a cambiarsi prima dell'inizio e dopo la fine del turno retribuito.
9. Ha dunque ritenuto indimostrato che gli appellanti impiegassero mediamente ogni giorno 7,5 minuti per vestirsi e 7,5 minuti per svestirsi e che tale tempo non fosse compreso nel turno retribuito.
10. Avverso tale sentenza i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
11. La ASST di Mantova ha resistito con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione, in relazione all'art. 360, comma primo, n.4 cod. proc. civ.; violazione degliartt. 24e111Cost, nonché degliartt. 132e246cod. proc. civ.
Lamenta l'assenza o l'apparenza della motivazione, addebitando alla Corte territoriale di non avere esplicitato l'iter logico seguito nell'emanazione della decisione e di non avere effettuato una corretta analisi delle prove.
Si critica la sentenza impugnata per non avere usato il medesimo criterio rispetto a tutte le deposizioni testimoniali in particolare per non aver chiarito le ragioni per le quali, nel contrasto delle deposizioni rese, nell'analisi delle deposizioni testimoniali non ha ritenuto attendibili i testi delle parti ricorrenti.
2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; carenza di motivazione in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ; omesso ed erroneo esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Si sostiene che l'analisi delle prove da parte della Corte territoriale avrebbe dovuto riguardare, ancora prima della verifica del tempo impiegato, la sussistenza di un tempo ulteriore rispetto all'orario retribuito per compiere le operazioni di vestizione e svestizione.
Si evidenzia che nel corso del giudizio, in dipendenza dall'appartenenza dei ricorrenti a differenti reparti dell'Azienda Ospedaliera, era emersa la diversità degli orari di ingresso ed uscita e le eventuali turnazioni nei casi di lavoro che richieda la continuità assistenziale.
Si lamenta che la Corte territoriale ha tenuto conto solo degli orari di uscita di alcuni lavoratori ricorrenti, frequentemente posticipato, mentre non ha attribuito rilievo all'orario di entrata, che dai documenti prodotti dalla ASST (docc. da 2 a 6) era sempre anticipato rispetto all'orario di lavoro ordinario.
Ci si duole della carenza e della contraddittorietà della decisione, che ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, che sono state considerate confermate dai dati desumibili dai documenti prodotti dalla ASST, non valutando che tali documenti supportano quanto riferito dai testi dei ricorrenti.
3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Si torna a sostenere che dall'analisi dei documenti prodotti risulta che gli ingressi di tutti i lavoratori erano di gran lunga anticipati rispetto all'orario di inizio del turno e che la gran parte delle uscite era posticipata rispetto alla fine del turno; si evidenzia che l'ingresso anticipato era conseguenza di una precisa disposizione aziendale non scritta impartita dai superiori.
Si argomenta che la distanza dallo spogliatoio, quale elemento utile al fine dell'esatta quantificazione del tempo occorrente per le operazioni di vestizione e di svestizione non poteva portare al rigetto della domanda, ma poteva al più costituire presupposto per l'ulteriore accertamento in concreto richiesto, mediante l'ammissione di CTU, salva la forfettizazione del tempo in questione.
Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'eventuale tempo in eccedenza rispetto al normale orario retribuito dovesse essere autorizzato, dovendo considerarsi orario di lavoro tutto il tempo in cui il lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, e dovendo rientrare nel normale orario di lavoro quell'eccedenza rispetto all'orario contrattuale che abbia carattere di continuità.
4. Il primo motivo è inammissibile.
Deve innanzitutto rammentarsi che a seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54delD.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022;Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Nel caso di specie non è configurabile l'omessa motivazione, avendo la Corte territoriale ha ritenuto indimostrato che i lavoratori appellanti avessero lavorato ogni giorno 15 minuti in più rispetto al normale orario di lavoro retribuito, dando contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le deposizioni dei testi della ASST, secondo cui i turni degli addetti ai reparti h24 comprendono il tempo dedicato alla vestizione.
Inoltre, la censura sollecita un giudizio di merito attraverso una rilettura delle deposizioni testimoniali.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
5. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.
La Corte territoriale ha ritenuto indimostrato che gli odierni ricorrenti fossero obbligati a cambiarsi prima dell'inizio e dopo la fine del turno retribuito
impiegando ogni giorno 15 minuti ed ha ritenuto che il tempo di vestizione degli odierni ricorrenti fosse ricompreso nel normale turno retribuito.
Esaminando le risultanze istruttorie relative all'orario di entrata, ha dato contezza delle ragioni per le quali ha escluso che le timbrature in entrata spesso effettuate dagli odierni ricorrenti molti minuti prima dell'inizio del turno comprovassero l'esistenza di una disposizione aziendale che imponesse loro di presentarsi in reparto con la divisa all'ora dell'inizio del turno retribuito e che impiegassero ogni giorno 7,5 minuti per indossare la divisa.
6. Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.
La Corte territoriale ha infatti applicato i principi espressi dalla sentenza n. 7738/2018 di questa Corte ed ha rilevato che in base alle disposizioni contenute nell'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL Comparto Sanità, il turno retribuito remunerava anche i tempi di vestizione e di svestizione, mentre era indimostrato che gli odierni ricorrenti fossero obbligati a cambiarsi prima dell'inizio e dopo la fine del turno retribuito.
Per quanto attiene all'orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, questa Corte ha chiarito che, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di un obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cass. n. 12935/2018).
Si è inoltre ribadito che l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce altresì attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse della struttura sanitaria, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene e, pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa in quanto, proprio per le peculiarità che connotano detta attività, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell'azienda sanitaria (v. Cass. n. 32477/2021e la giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha richiamato l'art. 27, commi 11 e 12 del CCNL del 2018, applicabile alla fattispecie, secondo cui "11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e di svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere".
7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell'obbligo per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, delD.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2025.
