Cassazione Penale, Sez. 4, 03 giugno 2026, n. 20149 - Caduta mortale dalla scala: esclusa la responsabilità del datore di lavoro se esistono procedure, formazione e misure adeguate. L'omessa visita medica preventiva ha rilievo se è dimostrato il nesso
Infortunio mortale da caduta dall'alto: non vi è responsabilità del datore di lavoro quando, pur in presenza di carenze del DVR rispetto alla specifica mansione, risulti presente un documento aziendale denominato "procedura di sicurezza", contenente prescrizioni specifiche che, unitamente alla formazione, siano idonee a prevenire il rischio verificatosi. L'omessa visita medica preventiva assume rilievo solo ove sia dimostrato il nesso causale con l'evento lesivo.
- Dispositivo di Protezione Individuale
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Lavori in Quota
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
- Sorveglianza Sanitaria
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. VIGNALE Lucia - Presidente
Dott. ARENA Maria Teresa - Relatrice
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere
Dott. SESSA Gennaro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania
nel procedimento a carico di:
A.A. nato a R il (Omissis)
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di appello di Catania
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;
udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Valentina Manuali che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sono presenti l'avv. Gianluca Gulino e Antonio Di Pasquale del foro di Ragusa in difesa di A.A. i quali chiedono dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, riportandosi anche alla memoria depositata.
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha assolto A.A. dal reato di cui all'art. 589 cod. pen. con la formula perché il fatto non sussiste. Era contestato alla A.A. di avere, nella qualità di legale rappresentante della SIET di A.A. E c. Srl, per colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia e violazione della normativa antinfortunistica (artt. 29, 18 comma 1, lett. c), f) e bb) D.Lgs. 81/2008, cagionato la morte di B.B., intervenuta per grave trauma cranico con emorragia subaracnoidea. L'operaio, mentre stava effettuando lavori in quota servendosi di una scala doppia, tipo Svelt, precipitava sul pavimento riportando le lesioni descritte.
La Corte territoriale, di diverso avviso rispetto al Gup del Tribunale di Ragusa che all'esito del giudizio abbreviato, condizionato alla acquisizione della relazione del consulente tecnico nominato dalla difesa e alla escussione dello stesso, aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputata, in accoglimento del gravame proposto dalla A.A., è pervenuta all'assoluzione della stessa rilevando che alcuna situazione di contrarietà con le regole di condotta a contenuto preventivo -alla cui osservanza era tenuta l'imputata nella qualità di datore di lavoro -potesse dirsi verificata nel caso di specie, se non con riguardo alla mancata sottoposizione del lavoratore alla visita medica prima dell'immissione al lavoro che è stata ritenuta priva di rilievo causale rispetto all'evento mortale.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania affidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Rileva la Procura ricorrente che B.B., operaio generico addetto al magazzino, è deceduto in conseguenza della caduta dalla scala mentre tentava di prelevare una scatola dall'ultimo scaffale o di riordinarne il contenuto e al momento della caduta non indossava strumenti di protezione né la scala era tenuta in posizione stabile da altro collega.
Secondo il P.G. ricorrente la motivazione è carente e illogica in quanto alle pag. 13 e 14 viene valorizzato il contenuto della pagina 41 del DVR, che non era stata acquisita dallo Spresal durante le indagini ma che la difesa dell'imputata ha allegato all'atto di appello, unitamente alla pag. 44. In dette pagine era contenuto proprio il riferimento ai rischi derivanti dall'uso di scale per i lavori in quota. La Corte di appello, sul punto, ha omesso di rilevare che esse si riferiscono ai lavori di installazione e manutenzione di impianti tecnologici, elettrici e automatici mentre B.B. era addetto al magazzino e non si occupava né di manutenzione né di installazione. Nessuna indicazione è presente nelle pagine del DVR dedicate alla specifica attività di magazziniere svolta dal B.B. Sempre alle pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata viene messa in risalto la rilevanza del documento denominato "Procedura di sicurezza opere provvisionali" e a pag. 15 la Corte di appello argomenta che la mancanza di firma su detto documento è argomento privo di pregio non essendo previsto da alcuna disposizione di legge che, tanto il DVR quanto le procedure di sicurezza di opere provvisionali, vengano sottoscritte dai singoli lavoratori.
Omette di rilevare la Corte territoriale che mentre il DVR era stato sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, analoga sottoscrizione non è presente nel documento "procedura di sicurezza opere provvisionali". Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto porsi per un verso il problema della datazione certa di tale documento e, per altro verso, se lo stesso fosse stato portato a conoscenza dei dipendenti.
Ad avviso del giudice di appello la mancata sottoposizione del B.B. a visita medica sarebbe irrilevante da un punto di vista causale, tuttavia, secondo la Procura ricorrente non si considera che le cadute dall'alto sono sovente dovute a disturbi dell'equilibrio che potrebbero emergere durante la visita medica omessa. Il fatto che B.B., secondo quanto riferito dalla moglie apparisse in buono stato generale non esclude che egli potesse essere affetto da disturbi dell'equilibrio. La motivazione sul punto è carente e illogica in quanto dà per scontato che B.B. sia caduto dalla scala per aver perso l'equilibrio, senza considerare che eventuali patologie avrebbero potuto essere scoperte in occasione della visita medica omessa.
Sotto altro profilo, non sono state prese in esame le dichiarazioni del dipendente D.D. il quale ha riferito che allorquando, per prelevare merce dal magazzino occorreva usare la scala, era consuetudine procedere in coppia in modo tale che uno dei due dipendenti potesse tenere la scala. Nella circostanza il B.B. si trovava in magazzino da solo in quanto il responsabile C.C. era assente e D.D. era impegnato a parlare con tale ing. E.E.. Secondo la Procura ricorrente il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere adeguati turni per impedire simili evenienze.
Da ultimo si deduce che al B.B. non erano mai stati consegnati dispositivi di protezione individuale anticaduta e lo stesso prof. Rapisarda ha precisato che sul luogo dell'incidente non ha rinvenuto attrezzature del genere. Sul punto la Corte ha omesso di motivare.
2. All'udienza, le parti hanno concluso come da verbale.
Diritto
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello ha riformato la pronuncia del Tribunale di Ragusa nei confronti di A.A. ritenendo, di diverso avviso rispetto al primo giudice, quanto segue:
-la scala utilizzata dal lavoratore era stata posta non in posizione frontale rispetto agli scaffali ma in posizione parallela ad essi, con un più elevato rischio di ribaltamento;
-la mancata previsione nel DVR di una previa valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare altra attrezzatura che consentisse di operare in maggiore sicurezza o della valutazione dei rischi connessi alle caratteristiche della scala in funzione del luogo, della lavorazione da svolgere, dell'altezza, dell'inclinazione, ecc. è stata ritenuta superata dalla circostanza che il 31 marzo 2021, come risultava dalla c.n.r. la società aveva esibito il documento datato 1 giugno 2016 contenente le procedure di sicurezza per l'uso di opere provvisionali laddove alla pag. 7, punto 20 è riportato l'inciso "quando l'uso delle scale, per l'altezza o per altre cause comporta rischi di sbandamento, deve essere vincolata o trattenuta da un'altra persona";
-non era stata presa in considerazione la pagina 41 del DVR che indica i fattori di rischio costituiti da "caduta dall'alto. Scivolamento. Caduta di materiali" che contiene la descrizione del rischio specificando che lo stesso deriva dall'utilizzo delle opere provvisionali per i lavori in altezza. Il documento, dunque, compie una valutazione del coefficiente di rischio e indica le misure di prevenzione e protezione prevedendo di "utilizzare apprestamenti conformi ai requisiti di sicurezza", l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi legati all'uso delle opere provvisionali e sulle misure di prevenzione e protezione; l'attuazione delle corrette procedure di installazione ed uso degli apprestamenti secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.
3. Ad avviso del Collegio, il P.G. ricorrente, per un verso, sollecita la Corte di legittimità a sovrapporre una propria valutazione a quella della Corte territoriale, non consentita in questa sede e, per altro verso, pur rilevando come constatata dallo stesso giudice di appello, la "carenza" nel DVR in relazione alla specifica attività del magazziniere, in maniera del tutto congetturale, ipotizza che il documento integrativo possa essere stato formato in epoca successiva all'incidente occorso al lavoratore. Ciò a fronte del fatto che la Corte territoriale afferma, non venendo sul punto smentita se non, lo si ripete, mediante congetture, che il documento in parola è stato consegnato allorquando gli operatori dello Spresal lo hanno richiesto.
Risulta evidente, l'inammissibilità dell'argomento speso, in fatto, generico e in via ipotetica, prospettato per la prima volta in questa sede, per di più sotto forma di violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Invero, la motivazione è fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale seguito dal giudice di merito. Ed è noto che il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione allorquando il ricorrente dimostri che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro percorso concettuale, in tesi egualmente corretti, sotto il profilo della razionalità. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato in maniera logica gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di razionalità (Sez. U, 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903)
4. Il giudice del gravame ha rilevato che, sebbene nel DVR, pur considerando la pagina 41, manchi una puntuale indicazione delle misure di prevenzione e protezione relative all'uso delle scale portatili, tali misure risultano pienamente contenute nel documento denominato "procedura di sicurezza opere provvisionali", allegato alla c.n.r.
Si è evidenziato che nell'informativa si dà atto che lo Spresal aveva chiesto l'esibizione delle procedure di sicurezza concernenti l'utilizzo delle opere provvisionali. In detto documento sono descritte, in modo dettagliato, le operazioni da compiere prima, durante e dopo l'uso della scala, compresa la prescrizione che essa sia vincolata o trattenuta da altra persona. Nella detta prospettiva, la Corte ha attribuito rilievo ai seguenti elementi:
- l'irrilevanza della mancata controfirma del documento da parte del lavoratore, non essendo tale sottoscrizione prevista da alcuna disposizione di legge quanto piuttosto che quest'ultimo, in relazione all'area di rischio lavorativo, siccome individuata dalla parte datoriale, che avrà individuato specifiche procedure per fronteggiarlo, sia formato e addestrato adeguatamente e coerentemente con l'area di rischio individuata;
- la partecipazione del lavoratore, in data 25 febbraio 2021, a un corso di formazione "alto rischio", comprensivo del modulo "cadute dall'alto, lavori in quota, montaggio e smontaggio delle opere provvisionali";
- il contenuto dello stesso documento integrativo, che, con specifico riferimento all'uso delle scale doppie, prevede che la scala debba essere vincolata o trattenuta da altra persona;
- il profilo organizzativo aziendale, in base al quale era prevista la stabile presenza di almeno due operai per ciascun turno di lavoro, così da consentire, ove necessario, il trattenimento della scala da parte di un altro addetto.
5. Proprio con riferimento a tale ultimo argomento, si rivela errato l'argomento secondo il quale il datore avrebbe dovuto prevedere turni di lavoro sicché nel caso in cui un addetto al magazzino dovesse salire sulla scala, fosse presente sul posto altro dipendente che potesse tenere la scala.
La Corte territoriale, in proposito, ha posto l'accento sulla circostanza che l'altro magazziniere presente quel giorno presso la ditta, D.D., si era temporaneamente allontanato, recandosi nell'ufficio attiguo, per parlare al telefono con un cliente. Al suo ritorno in magazzino aveva sentito i lamenti del B.B. e lo rinveniva, ferito al capo, seduto su una bobina.
In altri termini, risulta errata l'affermazione secondo cui "il giorno dell'incidente il B.B. si trovava a lavorare in magazzino da solo" atteso che sarebbe più corretto dire che, in quel frangente, il lavoratore si trovava da solo.
È stato, altresì, valorizzato un ulteriore passaggio delle dichiarazioni rese dal D.D. il quale ha specificato che la merce veniva consegnata dai fornitori intorno alle ore 9,30 e gli ordini per la merce da fornire all'esterno si evadevano nel pomeriggio, dopo le 15,30, ricevute le richieste via e-mail, telefono o whatsapp e che a disposizione dei lavoratovi vi erano un elevatore elettrico a mano, usato per la sistemazione in quota del materiale negli scaffali, una piattaforma elettrica, un carrello elevatore, transpallet manuali e scale. Il D.D., secondo quanto riportato nella motivazione, non era in condizione di riferire quale attività stesse svolgendo il B.B. in quel frangente e chiariva che ove fosse stato necessario l'impiego della scala "era consuetudine procedere in coppia" e che "quando si andava in quota si preferiva non utilizzare la scala, ma le altre attrezzature ritenute più sicure".
6. Non merita, altresì, accoglimento l'argomento, genericamente proposto dalla Procura ricorrente che sulla scorta di massime di esperienza secondo le quali le cadute dall'alto sono, per lo più, dovute a disturbi dell'equilibrio, assume che la visita medica omessa avrebbe potuto accertare patologie che tali disturbi potevano provocare.
In maniera non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite la Corte territoriale ha evidenziato che già il primo giudice aveva ritenuto irrilevante l'omessa visita medica nel determinismo causale. In proposito è stato esaminato il compendio probatorio rappresentato dalle dichiarazioni della moglie della vittima (secondo la quale il marito godeva di buona saluta, era uno sportivo e donatore di sangue) e gli approfondimenti diagnostici effettuati durante il ricovero ospedaliero successivo all'incidente da cui non sono emerse anomalie del sistema vestibolare ed encefalico, ad eccezione di quelli riconducibili alla caduta.
In altri termini, il giudice di secondo grado, analizzando le previsioni esistenti, di contrario avviso rispetto al Tribunale di Ragusa, le ha ritenute sufficienti a cautelare i rischi presenti sul luogo di lavoro e in specie nell'utilizzo della scala.
7. Per completezza, trattandosi di allegazione generica che non si confronta con gli argomenti desunti dal materiale probatorio acquisito, va rilevata la infondatezza dell'argomento secondo cui al dipendente non sarebbero stati consegnati i dispositivi di sicurezza. In proposito è stato richiamato il verbale del 2 novembre 2020 da cui risulta la consegna dei dispositivi di sicurezza (elmetto, auricolari guanti, occhiali per protezione da schegge, maschera facciale filtrante ecc.) come pure risulta l'avvenuta consegna delle scarpe antinfortunistiche dotate di suola antiscivolo. Quanto alle cinture anticaduta, non risultanti dal verbale di consegna, è stato evidenziato che le stesse erano in dotazione al reparto magazzino ed erano presenti come affermato dal consulente della difesa che ha effettuato il sopralluogo quando i luoghi dell'evento erano ancora sottoposti a sequestro.
8. Alla luce di quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 202
