Cassazione Penale, Sez. 4, 16 giugno 2026, n. 22065 - Infortunio mortale con bicicletta aziendale: il datore di lavoro risponde per omessa valutazione del rischio e mancata manutenzione del mezzo
- Datore di Lavoro
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. VIGNALE Lucia - Presidente
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. LORENZETTI Luca - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A., nato a C il (Omissis)
avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte di appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca CERONI, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'Avv. Marco Vassallo del Foro di Venezia, in sostituzione ex art.102 cod. proc. pen. per delega scritta dell'avvocato Sara Benedetta Zamboni del Foro di Venezia, difensore di A.A., il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Fatto
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza del 7 luglio 2025 in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata in data 7 maggio 2024 dal G.u.p. del Tribunale di Rovigo che ha dichiarato A.A. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.
2. Le conformi sentenze di merito hanno ritenuto A.A. responsabile del reato di cui agli artt. 41, 40, secondo comma, 589, secondo comma, cod. pen. e 28, comma 2 lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, perché, in data 2 marzo 2022, nella qualità di datore di lavoro della ditta denominata "B.B. legnami Srl", per colpa consistita nell'omettere di valutare, nel documento di valutazione dei rischi, i rischi correlati all'utilizzo di biciclette da parte dei lavoratori per spostarsi all'interno delle aree aziendali, cagionava - e comunque concorreva a cagionare - il decesso di C.C., dipendente della predetta società. I giudici di merito hanno accertato che C.C., mentre si trovava alla guida di una bicicletta in area lavorativa, inseguito dal collega D.D., si alzò in piedi sui pedali e, nel passare su un dosso costituito da due tavole in legname e da un tubo metallico, sollevato di circa 4,5 cm. rispetto alla pavimentazione, a causa del cedimento della ruota anteriore della bicicletta, precipitò improvvisamente al suolo senza possibilità di opporre/interporre gli arti superiori "a difesa" riportando gravi lesioni cranio-encefaliche alle quali conseguì il decesso.
A.A. è stato ritenuto responsabile dell'evento essendo stato accertato che, nel passaggio sul dosso artificiale, il mozzo della ruota anteriore della bicicletta era fuoriuscito dalla forcella e ciò era avvenuto a causa del mancato serraggio dei bulloni. Tale mancato serraggio è stato attribuito a un difetto di manutenzione determinato da una carenza strutturale del DVR predisposto dal datore di lavoro, nel quale non era prevista una periodica opera di manutenzione da parte di soggetti competenti in tal senso.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 589 cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione fattuale degli accadimenti, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Premette che, secondo un chiarissimo indirizzo nomofilattico, in tema di nesso di causalità, l'accertamento, in caso di condotta omissiva, deve essere effettuato mediante un preliminare giudizio c.d. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico e un successivo giudizio c.d. controfattuale, implicativo o predittivo, volto ad accertare se la condotta doverosa omessa, ove tenuta, avrebbe potuto impedire l'evento, ostando l'esito negativo del giudizio esplicativo, pur in presenza di un comportamento colposo, all'affermazione di responsabilità (Sez. 4, n. 36942 del 18/09/2024, Concilio, Rv. 287001 - 01).
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la responsabilità penale dell'imputato sulla base di una ricostruzione della catena fattuale che aveva portato all'evento (giudizio c.d. esplicativo) che non era stata effettuata secondo un parametro di giudizio particolarmente rigoroso, che permettesse di raggiungere la certezza processuale affinché il successivo giudizio controfattuale di natura predittiva non assumesse un connotato meramente astratto, siccome richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013, Giusti, Rv. 256941-01, secondo cui, in tema di nesso di causalità, il giudizio controfattuale – imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento – richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è accaduto (c.d. giudizio esplicativo) per il quale la certezza processuale deve essere raggiunta).
Si duole che tanto la sentenza di primo grado, quanto quella oggi impugnata, muovono da un assunto del tutto indimostrato, ovvero che la ruota anteriore della bicicletta condotta dalla vittima si sia sfilata dalla forcella mentre C.C. fuggiva dall'inseguimento del D.D.
Lamenta che questa circostanza, lungi dall'essere provata, è una mera congettura sia perché il filmato della videosorveglianza non inquadra il luogo in cui C.C. è caduto sia perché nessuno dei testimoni presenti ha dichiarato di avere visto la caduta sia perché il velocipede è stato oggetto di manomissione, essendo stato spostato dal luogo del sinistro ad opera dei colleghi del C.C. (probabilmente nel tentativo di "coprire" il collega D.D.) e riportato in situ soltanto a seguito di richiesta insistente dei Carabinieri intervenuti dopo l'incidente. Soltanto in questo momento, il mozzo della ruota anteriore risultava fuoriuscito dalla forcella, con i bulloni allentati e ricoperto di grasso.
Lamenta che il G.u.p. del Tribunale di Rovigo nel compiere la ricostruzione dei fatti aveva affermato, prima in termini di verosimiglianza e poi in termini di certezza, che la caduta di C.C. era stata determinata dalla fuoriuscita del mozzo della ruota anteriore della bicicletta dalla forcella.
Sostiene che il c.t. della Difesa aveva confutato tecnicamente le conclusioni di quello del P.M. in relazione all'interpretazione da dare alla traccia di pneumatico rilevata sul terreno a circa mt. 3,5 dal dosso, chiarendo come la stessa risulti incompatibile con una precedente fuoriuscita della ruota dalla forcella.
Lamenta l'inversione logica compiuta dal G.u.p. del Tribunale di Rovigo, per avere ritenuto che, poiché era certa la violazione della regola cautelare (il documento di valutazione del rischio non contemplava la manutenzione delle biciclette aziendali) e poiché C.C. era deceduto a seguito di una caduta dalla bicicletta, ne conseguiva che il datore di lavoro era responsabile, senza che fosse necessario ricostruire in termini di certezza processuale ciò che è accaduto sul piano naturalistico.
Lamenta, poi, la manifesta illogicità della sentenza della Corte di appello di Venezia laddove afferma che "(...) La consulenza del PM ha evidenziato che il distacco della ruota non è stato istantaneo, ma progressivo, e che la ruota potrebbe aver lasciato la traccia prima di staccarsi completamente.", sostenendo 1) che l'unico momento in cui la ruota avrebbe potuto fuoriuscire dalla propria sede nella forcella era quello in cui si trovava sollevata da terra, posto che diversamente, il peso gravitazionale della bicicletta e del ciclista avrebbero impedito tale fuoriuscita; 2) che l'idea di un distacco progressivo è manifestamente assurda e insostenibile in quanto, se si accedeva alla ricostruzione della Corte territoriale, secondo la quale la caduta del C.C. era stata determinata dalla fuoriuscita dalla ruota dalla forcella, non si poteva che concludere che tale dislocazione non poteva che essere avvenuta nel momento in cui la ruota aveva perso contatto con il terreno, nel passaggio sul dosso artificiale, ma tale distacco non poteva mai essere progressivo, bensì necessariamente istantaneo; di talché, se la ruota era fuori sede e non poteva rotolare, la traccia lasciata a terra non avrebbe potuto trovarsi a una distanza tanto elevata (3,5 mt.) dal dosso.
Lamenta la contraddittorietà della motivazione in quanto la ricostruzione della Corte di appello – secondo cui "L'ipotesi di una pedalata scomposta o di una distrazione causata dall'inseguimento non è supportata da prove concrete e, comunque, una semplice pedalata scomposta non può causare il distacco della ruota." (pag. 7 della sentenza) – era smentita dalla stessa ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, che dava atto del fatto che nel filmato del sistema di video-sorveglianza si vedeva C.C. alzarsi in piedi sui pedali per imprimere maggiore forza, nel tentativo di sfuggire all'aggressione di D.D.
Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui "non sembra ammissibile che i deficit di conoscenza che incidono sul giudizio esplicativo possano essere colmati da una particolare evidenza dell'attitudine salvifica del comportamento doveroso mancato, perché in realtà senza una preliminare incontroversa delineazione del quadro fattuale quell'attitudine si può predicare solo in termini astratti" (così, in parte motiva, Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013, Giusti, Rv. 256941. Nello stesso senso, in motivazione, Sez. 4, n. 36942 del 18/09/2024, Concilio, Rv. 287001 - 01; Sez. 4, n. 416 del 12/11/2021, dep. 2022, Castriotta, Rv. 282559 – 01, secondo cui, in tema di nesso di causalità, il giudizio controfattuale, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, richiede il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (cd. giudizio esplicativo), al fine di verificare, sulla base di tale ricostruzione, se la condotta omessa può valutarsi come adeguatamente e causalmente decisiva in relazione all'evitabilità dell'evento, ovvero alla sua verificazione in epoca significativamente posteriore).
Lamenta, quindi, che la Corte territoriale ha confuso il piano della c.d. causalità materiale con quello della c.d. causalità giuridica, ritenendo applicabili al giudizio esplicativo principi propri del diverso giudizio controfattuale, laddove ha omesso di ricostruire l'esatta sequenza eziologica che ha portato all'evento, secondo parametri connotati da certezza e non meramente probabilistici.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 589 cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta violazione della regola cautelare e in ordine all'efficienza causale di tale asserita violazione nell'eziologia dell'evento letale, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Lamenta la manifesta illogicità della attribuzione di efficacia causale impeditiva dell'evento alla previsione astratta di una valutazione del rischio connessa alla manutenzione delle biciclette rispetto all'evento occorso a C.C., sostenendo che la violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008 attiene unicamente alla mancata valutazione di un rischio e che tale omissione in alcun modo potrebbe essere idonea a determinare la causazione di un evento.
Sostiene che, comunque, siccome la valutazione del rischio è funzionale alla previsione della pianificazione delle procedure idonee a prevenire l'accadimento di un evento, ove tale disciplina concreta esista, anche in assenza di una esplicita considerazione nel documento di valutazione, viene meno ogni possibile efficienza causale dell'omissione nella causazione dell'evento rischioso. E nel caso in esame, il mansionario operativo aziendale prevedeva la manutenzione periodica delle biciclette e il dipendente Tivelli aveva riferito come la manutenzione delle biciclette fosse affidata a un professionista esterno.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 41, secondo e terzo comma, cod. pen. in relazione all'art. 589 cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla efficienza causale attribuita all'aggressione portata dal D.D. nella determinazione della caduta e del decesso di C.C., ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Sostiene che nella giurisprudenza di legittimità è dato rinvenire anche un diffuso orientamento meno restrittivo nell'interpretazione del comma 2 dell'art. 41, che afferma essere egualmente scriminante la concausa susseguente, anche nel caso in cui si prospetti un processo causale non totalmente avulso da quello antecedente, ma caratterizzato da un percorso completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale ovverosia integrato da un evento che non si verifica se non in fattispecie del tutto imprevedibili. Richiama a tal fine giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 11779 del 12/11/1997, Van Custem, Rv. 209057 - 01; Sez. 4, n. 41293 del 04/10/2007, Taborelli, Rv. 237838 - 01; Sez. 5, n. 17394 del 22/03/2005, D'Iginio, Rv. 231634 – 01; Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 – 02).
Sostiene che nel caso di specie era indubbio che l'aggressione armata di D.D. – perché non di semplice inseguimento trattavasi – avesse indotto C.C. a una fuga precipitosa, nell'ambito della quale egli si era dato a una pedalata assolutamente scomposta che ne aveva determinato la rovinosa caduta al suolo, tanto repentina da non avergli consentito di opporre la naturale azione difensiva rappresentata dall'anteposizione degli arti superiori.
Sostiene che, pertanto, nel percorrere il piazzale in sella alla bicicletta aziendale, si era inserito un evento totalmente anomalo e atipico, quale l'aggressione armata del D.D., tale da ingenerare un evento del tutto imprevedibile, la fuga a rotta di collo del C.C., la cui caduta rovinosa ne aveva determinato il decesso, quale esito assolutamente imprevedibile.
4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca Ceroni, si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Il difensore di A.A., Avv. Marco Vassallo del Foro di Venezia, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. per delega scritta dell'avvocato Sara Benedetta Zamboni del Foro di Venezia, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
Diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.
I giudici di merito hanno concordemente accertato che C.C., dipendente della società "B.B. Legnami Srl" di cui era legale rappresentante A.A., mentre cercava di sfuggire, a bordo di una bicicletta aziendale, all'aggressione del già coimputato D.D., nel piazzale esterno dell'azienda impattava in un dosso sollevato di circa 4,5 cm. rispetto alla pavimentazione – costituito da due tavole in legname e da un tubo metallico – che, unitamente al contestuale distacco della ruota anteriore dalla forcella, ne determinava la caduta e le conseguenti lesioni celebrali che ne causavano la morte. Hanno accertato, sulla base delle ispezioni effettuate da personale dello SPISAL, che, dopo il sinistro, la vecchia bicicletta sulle quale procedeva la vittima presentava la ruota anteriore staccata dalla forcella ed incastrata tra la sommità della forcella ed i pattini frenanti e che i due dadi che assicuravano la ruota alla forcella si presentavano allentati e cosparsi di grasso; che a terra, a circa mt. 3,90 dal corpo del lavoratore infortunato, era presente un tubo metallico, contenente un cavo elettrico, contornato da due assi in legno (una prima e una dopo il tubo), che costituivano una sporgenza (simile ad un dosso) rispetto alla pavimentazione di circa 4,5 cm. per una larghezza di 37 cm., ciò che costituiva appunto un dosso/insidia che attraversava la porzione di piazzale in cemento in cui stava passando il lavoratore infortunato senza che vi fosse alcuna segnaletica che lo indicasse. Hanno accertato, sulla base di quanto rilevato dallo SPISAL mediante la visione dei filmati della videosorveglianza, che il lavoratore infortunato usciva dal capannone e con la bicicletta si avviava verso la zona dove, pochi attimi dopo, era stato ritrovato a terra dai colleghi; che sul luogo dell'incidente è stata rilevata una strisciata di gomma di 23 cm. circa, ritenuta compatibile con lo pneumatico anteriore della bicicletta che presentava una abrasione nella parte di ruota a contatto con il pavimento in cemento; che tale impronta lasciata dallo pneumatico a terra risultava compatibile con il blocco della ruota che si era incastrata tra la parte superiore della forcella ed il pattino frenante; che il già coimputato D.D., da dietro un camion, correva velocemente nella direzione della vittima brandendo un oggetto lungo e affusato (che sembrava essere un bastone) e che, di conseguenza, la vittima accelerava l'andatura, anche alzandosi in piedi dal sellino e imprimendo maggiore forza sui pedali.
La Corte di appello, rispondendo alle critiche e alle contestazioni dell'appellante, condividendo le conclusioni della consulenza tecnica del P.M., ha, quindi, ritenuto che, in corrispondenza del dosso artificiale, l'anteriore del velocipede si era sollevato e che tale circostanza aveva portato alla fuoriuscita della ruota anteriore della bicicletta dalla propria sede per assenza di un serraggio efficace tra ruota e mozzo; che la presenza di grasso sul mozzo della ruota e sui dadi di serraggio avrebbe consentito di rilevare segni di manomissione che invece non erano presenti, sicché il mancato serraggio dei bulloni era ascrivibile a un difetto di manutenzione; che l'allentamento dei dadi poteva essere avvenuto in qualunque momento; che le ipotesi alternative proposte dallo A.A., secondo cui la caduta sarebbe avvenuta per una pedalata scomposta del C.C. o per l'inseguimento da parte del collega D.D., non erano supportate da prove concrete; che la traccia lasciata dalla ruota anteriore a terra era compatibile con il momento immediatamente successivo al distacco, quando la ruota era ancora parzialmente in contatto con la forcella e incastrata nei pattini freno, e che, come evidenziato dalla consulenza del P.M., il distacco della ruota non era stato istantaneo, ma progressivo, per cui la ruota poteva aver lasciato la traccia prima di staccarsi completamente; che il blocco della ruota, causato dal suo distacco, aveva impedito al C.C. di opporre una reazione normale alla caduta, determinando un impatto letale.
Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di "doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt'uno, e ripete argomenti – la caduta del C.C. successiva al transito sul dosso, quindi causata non dal distacco delle ruota ma dalla pedalata scomposta e dalla distrazione causate dall'aggressione del D.D.; il distacco della ruota solo dopo la caduta a terra della bicicletta; l'allentamento dei dadi del serraggio successiva all'evento e dunque la manomissione della bicicletta dopo che era stata rimossa dal luogo dell'incidente – già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
I giudici di merito hanno concordemente osservato che, siccome evidenziato dal consulente tecnico del P.M., il DVR aggiornato al 16 aprile 2021 non riportava le indicazioni relative all'utilizzo e alla manutenzione delle biciclette in uso al personale dipendente e che, soltanto dopo l'incidente e la contestazione dello SPISAL, il DVR fu aggiornato indicando le biciclette tra le attrezzature di lavoro e affidandone la manutenzione - da eseguirsi con cadenza semestrale - a una ditta dotata delle necessarie competenze tecniche.
A ciò deve aggiungersi che, come la Corte di appello ha sottolineato senza che il ricorso contesti tale affermazione, la difesa ha prodotto un mansionario operativo aziendale nel quale la manutenzione era astrattamente prevista (ancorché affidata ai lavoratori stessi), ma nel corso del giudizio non sono state acquisite testimonianze o prove documentali atte a provare che in concreto tale manutenzione fosse eseguita e che il datore di lavoro avesse previsto qualche forma di controllo sulla efficienza e funzionalità delle biciclette.
Con valutazione non illogica né contraddittoria (e dunque non sindacabile in questa sede) i giudici di merito hanno ritenuto che il distacco della ruota e la conseguente caduta del C.C. siano stati causati dalla mancata manutenzione della bicicletta. È evidente, allora, che il rischio concretizzatosi è esattamente quello che l'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mira ad evitare quando impone al datore di lavoro di inserire nel DVR "una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa" e stabilisce che il DVR deve essere un idoneo "strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente sostiene che la caduta del C.C. dalla bicicletta era stata causata dall'inseguimento da parte del collega D.D., che lo aveva distratto e spinto a pedalare in modo scomposto.
Il ricorrente sostiene che l'inseguimento del D.D. integrava, quindi, una causa sopravvenuta, che escludeva il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento.
La doglianza ripropone uno dei temi più complessi del diritto penale, quello cioè concernente l'interpretazione dell'art. 41, comma secondo, cod. pen. secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilità (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi, Rv. 286013 – 01; Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep. 2023, Licciardi, Rv. 284338 – 02; Sez. 1, n. 19882 del 03/03/2022, non mass.; Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846 – 01; Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Vasile, Rv. 263581 - 01)
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che la causa principale della caduta era stata il distacco della ruota anteriore della bicicletta, direttamente collegato alla mancata manutenzione del mezzo, e che la distrazione causata dall'inseguimento non escludeva la responsabilità del datore di lavoro, poiché la caduta sarebbe stata evitabile se la bicicletta fosse stata in condizioni di sicurezza. Pertanto, l'inseguimento non costituiva una causa autonoma e imprevedibile, ma si inseriva nel contesto dell'evento già determinato dalla condotta omissiva del datore di lavoro; quindi, non escludeva il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento verificatosi.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2026.
