Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 novembre 2013, n. 26147 - Infortunio in itinere e invalidità


 

 

Presidente Roselli – Relatore Maisano

Fatto



Con sentenza del 14 aprile 2010 1a Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 31 marzo 2009 che ha dichiarato il diritto di B.S. a recepire dall’INAIL l'indennizzo per danno biologico nella misure del 14% a seguito dell'infortunio in itinere subito il 3 gennaio 2006, allorché, recandosi a piedi al posto di lavoro, rovinosamente scivolato sulla strada ghiacciata riportando lesioni alla spalla destra. La Corte ha motivato tale pronuncia, con la quale ha rigettato l'impugnazione del B. che rivendicava il riconoscimento di una invalidità in misura superiore a quella riconosciutagli con la sentenza di primo grado, considerando che il consulente del primo giudice ha svolto in maniera assolutamente impeccabile la sua attività peritale, avendo preso in esame e commentato ampiamente tutto il materiale posto a sua conoscenza dalle parti, articolando dettagliatamente le questioni proposte ad uno specialista neurofisiopata, il cui giudizio ha poi costituito la base sulla quale sono stati valutati nella loro entità i postumi derivanti al B. dall'infortunio} distinguendoli dalle emergenze neurologiche di altra genesi; lo stesso consulente ha poi valutato con accuratezza gli esami specialistici versati in atti: la consulenza infatti dà conto analitico di tutte le certificazioni ed i referti nel corso del tempo raccolti dal paziente e quindi riversati negli atti di causa. La Corte d'appello ha inoltre rilevato l'irrilevanza del giudizio in sede arbitrale che ha attribuito un tasso di inabilità permanente del 18% giacché si tratta di valutazione che poco si discosta da quella considerata dal CTU, e soprattutto essa ha confermato il dato più importante dell'attuale contenzioso, ossia la mancanza di alterazioni significative ai tronchi maggiori del plesso brachiale e di documentata sofferenza anatomica di esso. D'altro canto flessibili e contenuti margini di apprezzabilità complessiva sono fisiologici in ambito medico-legale per la natura stessa degli accertamenti e la notevole dose di soggettività dei pazienti.
Il B. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.
Resiste 1'INAIL con controricorso.

Diritto



Con il primo motivo si lamenta violazione di norme sul procedimento e omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, nn. 4 e 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce l'erroneità della consulenza tecnica sulla quale si è basata la pronuncia impugnata, e che non avrebbe completamente considerato ali accertamenti medici a cui si era sottoposto il ricorrente negli anni precedenti, per cui il giudice dell'appello avrebbe dovuto disporre il rinnovo della consulenza tecnica con affidamento ad uno specialista neurofisiopatologo, stante le critiche mosse dal consulente di parte che avrebbe puntualmente smentito le conclusioni del consulente d'ufficio; inoltre il consulente d'ufficio non avrebbe eseguito accertamenti strumentali necessari per l'accertamento della percentuale di invalidità in questione, e avrebbe anche svolto conside-razioni medico legali contraddittorie e non condivisibili.
Con il secondo motivo si assume omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio ex art. 460, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si rileva la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma l'irrilevanza del verbale di arbitrato medico legale sull'invalidità in merito alla polizza assicurativa privata del B., con cui è stata determinata una misura di invalidità del 18%, affermandosi che tale valutazione poco si discosta da quella ritenuta dal CTU, in quanto i1 riconoscimento di cui a detto arbitrato, superando la soglia del 16%, dal punto di vista indennitario consentirebbe la corresponsione della rendita vitalizia di invalidità permanente a carico dell’INAIL.


Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata, come esposto sopra, è ampiamente motivata dando dettagliato conto dell'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado che, a sua volta, ha esposto tutti ali elementi da lui considerati costituiti da abbondante e documentazione medica e dagli accertamenti svolti dall'attuale ricorrente. Il motivo si presenta quindi infondato in quanto, attraverso esso, si tenta una rivalutazione delle risultanze processuali ed in particolare sì avanza contro quanto asserito nella consulenza, un mero dissenso diagnostico non supportato da condivisibili e validi elementi scientifici.
Anche il secondo motivo è infondato in quanto irrilevante, ai fini della decisione, è il giudizio dato in altra sede, alla medesima invalidità per cui è causa. D'altra parte il motivo difetterebbe anche di autosufficienza non essendo prodotta la relativa documentazione da cui risulterebbe la diversa valutazione in questione.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in E 100,00 per esborsi ed E 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.