Senato della Repubblica
Delibera 4 dicembre 2013
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
G.U. 7 dicembre 2013, n. 287

Il Senato della Repubblica, in sede di 11ª Commissione permanente (lavoro, previdenza sociale), il 4 dicembre 2013, su proposta dei senatori Casson, Granaiola, Chiti, Amati, Cirinnà, D'Adda, Dirindin, Favero, Elena Ferrara, Filippi, Filippin, Fornaro, Minniti, Orrù, Padua, Pagliari, Pezzopane, Santini, Scalia, Spilabotte, Tomaselli, Turano, Caliendo, Fedeli, Floris, Rita Ghedini e Sollo, ha adottato la seguente deliberazione:
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 1

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo ai di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due Vice presidenti e di due Segretari.

Art. 3

1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero delle morti, alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;
b) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno in ragione del genere delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;
c) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
d) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
e) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento all'incidenza sui medesimi del lavoro flessibile, o precario;
f) l’idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle norme antinfortunistiche;
g) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;
h) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
i) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata;
l) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.

Art. 4

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 12.500 euro per l'anno 2013 e di 75.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

Art. 5

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L’attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6

1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori. In occasione della terza relazione annuale, il Senato verifica l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione.

Roma, 4 dicembre 2013

p. il Presidente: Fedeli