Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 aprile 1946
Validità: 01.04.1956 - 31.03.1947
Parti: Sindacato Interprovinciale degli Industriali dell’Abbigliamento su Misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti-Associazione Industriale Lombarda e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano
Settori: Tessili, Tagliatori, Sartorie, Milano

Sommario:

Art. 1. - Definizione e qualifica.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 11.
Art. 12. - Controllo di presenza.
Art. 13.
Art. 14. - Gerarchia.
Art. 15. - Divieti.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18. - Deposito cauzionale.
Art. 19. - Retribuzione.
Art. 20. - Distribuzione del lavoro.
Art. 21. - Danni e risarcimento.
Art. 22. - Assenze.
Art. 23. - Malattia.
Art. 24.
Art. 25. - Chiamata alle armi.
Art. 26. - Disciplina.
Art. 27. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Trapasso di azienda.
Art. 30. - Paghe.
Art. 31. - Indennità di licenziamento.
Art. 32. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo relativo ai tagliatori e tagliatrici sarte, dipendenti dalle sartorie su misura per uomo, signora e modellisti della provincia di Milano, 15 aprile 1946

L’anno 1946, il giorno 15 aprile in Milano, tra il Sindacato Interprovinciale degli Industriali dell’Abbigliamento su Misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti [...], con l’intervento dell’Associazione Industriale Lombarda [...] e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i tagliatori e le tagliatrici sarte dipendenti dalle sartorie su misura per uomo, signora e modellisti.

Art. 4. - Visita medica.

Anche prima dell’assunzione in servizio il tagliatore o la tagliatrice potranno essere sottoposti a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali ripartite in otto ore giornaliere di lavoro effettivo, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.

Art. 8.
L’orario di lavoro deve essere scrupolosamente osservato sia per l’entrata che per l’uscita e dopo il riposo intermedio; il lavoro deve incominciare effettivamente nelle ore stabilite.

Art. 9.
A compenso del minor lavoro effettuato nei periodi di morta stagione, le ditte sono autorizzate ad aumentare l’orario normale di lavoro di cui all’art. 7 del presente contratto di un’ora al giorno in 45 giorni di ciascuna delle due buone stagioni dell’annata, senza nessun compenso.

Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Il tagliatore o la tagliatrice dovranno pure prestare la loro opera in qualunque dei laboratori gestiti dalla ditta, nella quale sono occupati, purché situati nel medesimo Comune.
Nessun tagliatore o tagliatrice potrà rifiutarsi, nei limiti consentiti dalla legge, di compiere - a richiesta della Direzione - il lavoro straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Art. 11.
Le ore straordinarie di lavoro (intendendosi per tali quelle prestate oltre l'orario normale stabilito ai sensi degli articoli 7 e 9 del presente contratto) verranno compensate con il 25 % in più della paga normale se effettuate nei giorni feriali; col 50 % in più se trattasi di ore notturne o compiute in giorni festivi. Le ore notturne sono quelle che vanno dalle 22 alle 5.
[...]
Le ore straordinarie non potranno essere riconosciute se non saranno ordinate dal datore di lavoro o dai superiori.

Art. 13.
Il tagliatore o la tagliatrice non potranno assentarsi dall’azienda se non debitamente autorizzati.

Art. 14. - Gerarchia.
Il tagliatore o la tagliatrice tanto nei rapporti attinenti al servizio, quanto per qualsiasi circostanza in connessione col servizio stesso, dipendono dai loro superiori.

Art. 15. - Divieti.
I tagliatori o le tagliatrici non potranno lavorare per conto proprio o di terzi nell’azienda in cui sono occupati.
[...]

Art. 16.
È proibito portare nei locali della ditta oggetti che non siano prettamente personali o necessari alla refezione, salvo preventivo permesso della Direzione. Nei laboratori è proibito mangiare durante le ore di lavoro, fumare, introdurre bibite o vino.
[...]
Sono assolutamente vietati discorsi o atti che offendano la decenza, la morale, il sentimento patriottico e religioso.

Art. 20. - Distribuzione del lavoro.
La determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto o macchina, ed in genere la fissazione dei criteri o dei metodi per l’andamento del lavoro, sono di esclusiva ed insindacabile competenza della direzione e per essa dei capi di ciò incaricati.

Art. 24.
Ferme restando le disposizioni di carattere generale vigenti in materia, l’azienda corrisponderà alla tagliatrice in stato di gravidanza, per tre mesi, il trattamento economico previsto per il caso di malattia di cui all’articolo 23.

Art. 26. - Disciplina.
Sarà passibile di licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento il tagliatore o la tagliatrice per le seguenti mancanze:
а) insubordinazione verso i superiori;
[...]
c) danneggiamenti volontari al materiale di laboratorio od a qualsiasi altra cosa di proprietà dell’azienda;
d) risse nel laboratorio;
[...]
f) lavorazione di oggetti per proprio uso o per uso di terzi in concorrenza con la ditta; in tali casi il tagliatore o la tagliatrice saranno tenuti inoltre a risarcire l’eventuale danno arrecato all’azienda;
g) introduzione nel laboratorio di persona estranea senza regolare permesso della Direzione;
[...]
Sarà pure passibile di licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di licenziamento, il tagliatore o la tagliatrice che in qualunque modo trasgrediscano alle disposizioni del presente contratto, o che commettano altri atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza del luogo di lavorazione, ed al normale e puntuale andamento del lavoro.
Il licenziamento per la cause sopra indicate è indipendente dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui possono incorrere il tagliatore o la tagliatrice.

Art. 28. - Ferie.
Al tagliatore o alla tagliatrice che abbiano una anzianità di 12 mesi consecutivi nel laboratorio, verrà concesso un periodo annuo di riposo retribuito nella seguente misura:
da 1 a 5 anni di anzianità giorni 10
da 5 a 10 anni di anzianità giorni 15
oltre i 10 anni di anzianità giorni 20
[...]