• Datore di Lavoro
  • Vigilanza, Ispezioni e Prescrizioni
 
 
Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio mortale occorso a lavoratore schiacciato da un muro - Sussiste.

La Corte afferma che " il datore di lavoro, indipendentemente dalla continuità della sua presenza sul luogo di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.
In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa."
"Detta posizione di garanzia non viene meno nell'ipotesi di "temporanea" assenza del datore di lavoro, incombendo in capo ad esso l'obbligo di predisporre tutte le cautele idonee a svolgere funzione antinfortunistica per tutte quelle lavorazioni che pur potendosi svolgere, in ipotesi, in sua assenza, sono da questi conosciute e debbono essere dallo stesso datore di lavoro preventivamente valutate per la potenzialità di rischio infortunistico ad esse connessa."
 
La vigilanza è oggi disciplinata dall' art.18, D.Lgs. 81/2008.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOVARESE Francesco - Presidente -
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.D.G. (tramite il difensore avv. Francalanza G.), nato a (OMISSIS);
avverso sentenza n. 1970/D emessa in data 05.10.2006 dalla Corte di Appello di Catania, in ordine al reato di omicidio colposo (art. 589 c.p., commi 1 e 2), aggravato da violazioni infortunistiche ( D.P.R. n. 547 del 1995, artt. 374 e 389 e al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 67 e 78 recante "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni");
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore delle parti civili - avv. Magnano M. di San Lio -, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G..



FattoDiritto

1. - D.D.G., nella qualità di datore di lavoro, è stato ritenuto responsabile, per colpa generica e specifica, dell'infortunio mortale sul lavoro occorso al lavoratore L.D. M. che veniva schiacciato dal crollo di un muro, all'atto della dismissione della impalcatura di rivestimento.
Detto infortunio - verificatosi in occasione di una lavorazione specifica (eliminazione delle ed. imbracature lignee di carpenteria) disposta dall'imputato D.D. e in corso di esecuzione da parte del L.D. al momento dell'incidente - avvenne nell'ambito di una più vasta operazione di costruzione edile disposta dall'imputato D. D. (rappresentante legale della Ditta Oleificio Agrilnova, per conto della quale la vittima eseguiva lavori).
2. - La sentenza di appello, in parziale riforma di quella emessa in primo grado dal Tribunale di Catania, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati ascritti all'imputato per violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. n. 547 del 1995, artt. 374 e 389 e al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 67 e 78 per essere detti reati estinti per prescrizione e, per quanto concerne la restante imputazione, confermava la responsabilità penale del D.D. per il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., determinando la pena in un anno di reclusione; confermava, altresì, le statuizioni civili disposte dalla sentenza di primo grado.
3. - Ricorre per cassazione il difensore del D.D. articolandolo in tre motivi.
3.1 - Con il primo motivo, nel dedurre inosservanza di norma processuale (art. 195 c.p.) stabilita a pena di inutilizzabilità (art. 606 c.p.p., lett. c), ripropone, in sostanza, l'eccezione già sollevata in appello in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro La. nelle parti in cui esse risultano relative a fatti di cui detto testimone ha avuto conoscenza da S.V. (lavoratore che manovrava una ruspa in azione nel terrapieno soprastante il muro che, crollando, provocò la morte della vittima) il quale avrebbe dovuto essere chiamato a deporre ai sensi dell'art. 195 c.p. ("Testimonianza indiretta").
3.2. - Con il secondo motivo, lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione h ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento (art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 603 c.p.p.) e in ordine alla causa generatrice dell'evento (art. 606 c.p.p., lett. e) per avere la Corte di appello ritenuto "non indispensabile", ai fini della decisione, l'esame dei testi indicati nella richiesta di rinnovazione dibattimentale.
Detta affermazione risulterebbe "logicamente inconciliabile" con il ragionamento di cui è informata la parte motiva.
Avrebbe trascurato la Corte di accertare un elemento di prova decisivo per la ricostruzione del fatto, (se, cioè l'imputato "potesse aver commissionato al padre del S.V., e non a quest'ultimo, i lavori di spianamento del terrapieno") nonchè di accertare l'eventuale concorso del S. nel fatto, ai fini di una determinazione della rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato, indispensabile "quando il giudice è chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche nella ricorrenza del fatto colposo del terzo, anche se estraneo al giudizio".
3.3. - Con il terzo motivo censura la sentenza per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato (art. 606 c.p.p., lett. e), per avere la Corte di merito fornito una motivazione solo apparente, con riferimento alla sostenuta qualità di datore di lavoro dell'imputato, trascurando di prendere in considerazione la tesi difensiva sostenuta dal ricorrente, secondo cui la parte offesa non era un lavoratore alle dipendenze dell'imputato.
I giudici di appello, inoltre, avrebbero fornito un inadeguato supporto motivazionale alla colpa generica addebitata al D.D..
4. - Il ricorso è manifestamente infondato, non essendo individuabili le lamentate carenze motivazionali ed essendo l'evento causalmente riconducibile alla violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro che imponeva all'imputato, nella qualità di datore di lavoro, di approntare tutte le misure di sicurezza idonee a preservare il lavoratore da eventuali infortuni connessi all'espletamento delle mansioni lavorative ad esso affidate.
4.1. - Nessun pregio ha la dedotta inutilizzabilità della "testimonianza indiretta" dell'ispettore del lavoro, già invocata in appello e in tale sede respinta per un duplice ordine di argomentazioni:
a) la prima, riconducibile al fatto che la persona indicata quale fonte primaria ( S.V.) era comunque stata escussa dal Tribunale, anche se parzialmente, essendo stata la deposizione interrotta "per mancanza di garanzie di legge vista la peculiarità della sua posizione" (in sostanza, per le possibili responsabilità a suo carico, trattandosi di lavoratore alla guida di una ruspa in azione nel terrapieno soprastante il muro che, crollando, provocò la morte della vittima);
b) la seconda, riferita alla circostanza del mancato rinvenimento in atti della "indefettibile richiesta di esame del c.d. teste di riferimento che la parte avrebbe dovuto avanzare all'atto dell'esame dell'Ispettore del lavoro La.".
Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, non è configurabile alcuna violazione dell'art. 195 c.p.p..
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la inutilizzabilità della testimonianza indiretta (ai sensi dell'art. 195 c.p.p., commi 3 e 7), consegue solo alla mancata indicazione della fonte primaria ed alla sua mancata chiamata a deporre, a richiesta di parte.
Al di fuori di tali casi, la testimonianza indiretta ha legittimo ingresso nel compendio probatorio processuale, e rimane al giudice il potere-dovere di valutarla, in uno con le altre risultanze processuali.
D'altra parte, proprio la previsione normativa (art. 195 c.p.p., comma 3) secondo cui la validità della testimonianza indiretta non rimane inficiata dalla circostanza che le fonti dirette non siano state chiamare a deporre se "l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità", e la previsione che la fonte diretta è chiamata a deporre "a richiesta di parte" (art. 195 c.p.p., comma 1), confermano che nell'impianto codicistico non si postula, ai fini della utilizzabilità della testimonianza indiretta, il necessario esame della fonte diretta, non potendo avere preclusivo rilievo la mancata conferma da parte della fonte primaria, posto che nessuna norma del codice di rito predetermina il valore probatorio della testimonianza indiretta (Cass. Sez. 4^, 04.10.2004, n. 46556;
Sez. 5^, 12.11.2003, n. 47739, rv. 227775, P.M. in proc. Arena).
Nè tanto comporta lesione del diritto di difesa, atteso che integra rimane la possibilità per l'imputato di interloquire e difendersi in ordine alle circostanze così acquisite al compendio processuale.
Erra il ricorrente allorchè ritiene "non condivisibile (la) necessità di avanzare la richiesta di esame del citato teste ( S. V.) all'atto dell'esame del teste La.)" in quanto trascura i seguenti principi giurisprudenziali consolidatisi sul punto:
- in tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato" resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione dell'art. 195 c.p.p., comma 1, allorchè il giudice, "richiesto dalla parte", non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti.
In mancanza della richiesta di parte, il giudice può anche esercitare il potere d'ufficio conferitogli dall'art. 507 c.p.p. (richiamato dall'art. 195 c.p.p., comma 2), ma la circostanza che egli non ritenga di avvalersi di tale potere non comporta l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato" (Cass. Sez. 4^, 24.10.2005, n. 1151, rv. 233170, Cannellino);
- debbono essere ritenute utilizzabili le dichiarazioni "de relato" quando nessuna delle parti processuali si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento in quanto l'art. 195 c.p.p. circoscrive l'ipotesi di inutilizzabilità solo al caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l'espressa richiesta di parte. (Cass. sez. 6^, 24.10.2003, n. 46795, rv. 226930, De Rose);
- in tema di dichiarazioni "de relato", in assenza della richiesta di parte - formulata in primo grado - di sentire il teste di riferimento il giudice può esercitare anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il potere di disporre l'audizione di detto teste di riferimento ma l'omesso esercizio di tale potere officioso non rende inutilizzabile la deposizione "de relato".
Ne deriva che all'assenza di tale tempestiva richiesta della parte non può ovviarsi mediante la richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello giacchè, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., essa è ammissibile solo nell'ambito circoscritto dall'art. 495 c.p.p. e concernente prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado in relazione alle quali soltanto è ipotizzabile il vizio di violazione del diritto della parte alla prova (Cass. Sez. 5^, 25.01.2007, n. 6522, rv. 236057, Pusceddu);
- la testimonianza "de relato" è inutilizzabile solo quando sulla richiesta di parte il giudice non chiami a deporre il teste diretto, ma quando il teste diretto, chiamato, non abbia risposto, non sussiste più alcuna limitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette, che devono essere configurate, al pari di ogni altra prova storica, come rappresentazione dello stesso fatto che si assume di voler provare, sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto e non come prova logica o indizio, dal quale desumere un fatto diverso (Cass. Sez. 3^, 29.11.2006, n. 9801, rv. 236005, Baldi).
I giudici del merito, con procedimento logico giuridico esente da critiche in sede di legittimità, facendo adeguato uso dei propri poteri valutativi, hanno ritenuto di fondare il proprio convincimento in merito alla ricostruzione del fatto sulle dichiarazioni dell'Ispettore del lavoro La., sulla documentazione fotografica in atti e sull'accertamento giudiziario compiuto dal giudice di primo grado ed espressamente richiamato dalla Corte territoriale.
Nella motivazione della sentenza non si rileva dunque alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva, per cui è manifestamente infondata la censura attraverso la quale il ricorrente richiede di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice di merito.
Nessun pregio ha poi la pretesa volta a prospettare l'esclusione del nesso di causalità tra l'inerzia del datore di lavoro e l'infortunio del lavoratore.
Il ricorrente mostra in tal modo di ignorare che la sicurezza non è materia lasciata all'iniziativa ed alle scelte del lavoratore, nella speranza che si tratti di persona sufficientemente attenta, in grado di comprendere che nessuna altra esigenza può prevalere su quelle di tutela della propria ed altrui incolumità.
Al riguardo, va rilevato che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale il datore di lavoro è tenuto ad osservare e far osservare sia le norme specifiche emanate per la prevenzione degli infortuni, sia quelle generiche dettate dalla comune prudenza, diligenza e perizia, come pure è tenuto ad impedire atti e manovre rischiose e non consone alle mansioni esplicate dai lavoratori (cfr.
Cass. 4^, 02.07.2007, n. 29229, Riccitelli).
L'obbligo di garantire al lavoratore la sicurezza sul posto di lavoro comprende anche la previsione di eventuali imprudenze del dipendente.
Come più volte questa Corte ha ribadito, perchè la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive.
In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro - o chi per esso - ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (v. ex plurimis Cass. 4^, 27.11. 1996, n. 952, Maestrini, rv. 206990, secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro).
E, nel caso in esame, non possono essere considerate abnormi, ma al più imprudenti le condotte indicate in ricorso.
Si aggiunga che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore (v.
Cass. 3^, 20.10.1982, Vedovato, n. 627 rv. 158239 - 41; Cass. 4^, 3.10.1990, Mandala, secondo cui il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso; Cass. 4^, 23.06.2005, n. 38850, Mintoti, rv. 232420; Cass. 4^, 29.09.2005, n. 47146, Riccio, rv. 233186).
E ancora, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati.
4.2. - Quanto alla asserita omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, la censura è manifestamente infondata, in quanto orientata a proporre esclusivamente una differente lettura delle risultanze processuali in un ricorso sfornito del carattere della autosufficienza.
Invero, i motivi formulati dal ricorrente sono la mera ripetizione di doglianze esposte dinanzi ai Giudice di merito e da questi motivatamente disattese.
E', infatti, inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai primi Giudici, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del Giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3^, 07.06.2007, n. 32024, HA.N.; Sez. 2^, 23.05.2006, Corradini; Sez. 4^, 29.03.2000, Barone; Sez. 4^, 18.09.1997, Ahmetovic).
Nella specie, per completezza, può osservarsi che del tutto correttamente e con motivazione ampiamente condivisibile la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisirei testimonianze dei testi S. V. e S.S..
Trascura infatti il ricorrente di considerare che, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.
A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, "di non poter decidere allo stato degli atti" ed una tale impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchè quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze, ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), ricomprende tra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto, solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
Ciò comporta che la valutazione in ordine alla "decisività" della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito.
Tanto non è dato ravvisare nella sentenza impugnata.
La Corte di merito, infatti, a fronte delle richieste avanzate, ha esplicitamente affermato, con argomentazioni ineccepibili sotto il profilo logico - giuridico, l'assoluta irrilevanza della riapertura della istruttoria dibattimentale ai fini del decidere, facendo esplicito riferimento alla esauriente istruzione dibattimentale compiuta in primo grado e, altrettanto esplicitamente qualificando, alla luce del quadro probatorio in atti, "non assolutamente indispensabile ai fini della decisione" l'esame dei testi indicati.
Per quanto concerne la doglianza relativa alla valutazione del concorso di colpa di altri, va rilevato che a fronte di una ritenuta azione maldestra posta in essere dal S. - comunque non ritenuta dal giudice di secondo grado interruttiva dei nesso eziologico tra omissioni del datore di lavoro ed evento e quindi non presa in esame ai fini del processo che ne occupa - non è stata dedotta in appello alcuna richiesta di quantificazione percentualistica dell'altrui concorso; detta richiesta non può pertanto trovare ingresso per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Il potere discrezionale dato al giudice di appello di superare, entro certi limiti, lo spazio della cognizione devolutogli, non risolve l'onere della parte di proporre le richieste e i motivi specificamente, nè rende ammissibile il ricorso per Cassazione sulla base di motivi e richieste non dedotte in appello, sempre che non si tratti di violazione di legge implicanti nullità rilevabili di ufficio.
Se è vero che il divieto del "novum" in cassazione non sussiste per le censure attinenti al malgoverno della legge sostantiva, è altrettanto vero che quando tali censure involgano accertamenti di fatto non richiesti ai giudici del merito, la questione medesima è preclusa in sede di legittimità.
4.3. - Manifestamente infondato si appalesa anche il motivo di carenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in tema di responsabilità.
Infatti, nessuna carenza o illogicità motivazionale è riscontrabile in ordine alla riconosciuta posizione di garanzia dell'imputato e, conseguentemente ai suoi obblighi prevenzionali in materia infortunistica.
Non vi è dubbio - come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente - che l'operazione di costruzione edile, nel cui ambito avvenne l'incidente mortale, venne disposta dal D.D. quale legale rappresentante della ditta proprietaria del terreno, così come indubbio è che il D.D., nella medesima qualità, avesse l'onere di seguirla nel suo evolversi.
Con altrettanta certezza è emerso dagli atti (e confermato dallo stesso D.D.) che la vittima ( L.D.M.) svolgeva la propria attività lavorativa nell'ambito del cantiere appartenente al D.D. e per conto di quest'ultimo.
Ciè è sufficiente al fine della ritenuta ascrivibilità della penale responsabilità in relazione all'infortunio in argomento in capo all'imputato (da individuarsi quale destinatario del più generico obbligo di garanzia di cui all'art. 40 c.p., comma 2), contrariamente all'assunto difensivo del ricorrente il quale, argomentando unicamente sulla non provata configurazione di un rapporto di lavoro subordinato stricto sensu, pretermette quei principi giurisprudenziali, assolutamente pacifici e da questo Collegio condivisi, in base ai quali, da un lato, la posizione di garante della sicurezza degli impianti, che l'ordinamento addossa all'imprenditore, non è operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti questi equiparati (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3, comma 2), ma si estende alle perso estranee all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità (cfr. Cass. Sez. 4^, 04.02.2004, n. 31303); dall'altro, l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che possano derivare da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.
Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (cfr.
Cass. n. 31303 del 2004 cit.).
In materia di prevenzione infortuni, il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 1 (espressamente richiamato dal Capo 1^, D.P.R. 07 gennaio 1956, n. 164 recante Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) allorquando parla di "lavoratori subordinati e ad essi equiparati" non intende individuare in costoro i soli beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perchè disciplinate da appositi provvedimenti.
Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, stesso D.P.R. n. 547 del 1955, ex art. 3, comma 2, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende all'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dai citati D.P.R. n. 547 del 1955 e n. 164 del 1956; obbligo che prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata dal legislatore.
Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 589 c.p., comma 2, e art. 590, comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purchè sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione. (Cass. Sez. 4^, 10.11.2005, n. 2383, rv. 232916, Losappio e altri).
La decisione gravata, confermativa di quella di primo grado, ha fatto buon governo dei principi sopra illustrati e appare, in particolare, correttamente adottata in piena aderenza al contenuto precettivo dell'art. 2087 c.c..
In forza di detta disposizione generale e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro (come, nella fattispecie, correttamente ritenuto il D.D. dai giudici di primo e secondo grado) è costituito garante della incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro (qualità sicuramente rivestita dal L.D. come, altrettanto correttamente, ritenuto dagli stessi giudici) con l'ovvia conseguenza che ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2.
Ne consegue che il datore di lavoro, indipendentemente dalla continuità della sua presenza sul luogo di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.
In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa (v., da ultimo, Cass., Sez. 4^, 22.01.2007, n. 1019; Sez. 4^, 06.11.2006, Nuzzo; Sez. 4^, 04.07.2006, Civelli; Sez. 4^, 12.01.2005, Cuccù).
Detta posizione di garanzia non viene meno nell'ipotesi di "temporanea" assenza del datore di lavoro, incombendo in capo ad esso l'obbligo di predisporre tutte le cautele idonee a svolgere funzione antinfortunistica per tutte quelle lavorazioni che pur potendosi svolgere, in ipotesi, in sua assenza, sono da questi conosciute e debbono essere dallo stesso datore di lavoro preventivamente valutate per la potenzialità di rischio infortunistico ad esse connessa.
E' in questo quadro normativo che si pone correttamente la sentenza impugnata, laddove ravvisa la colpa e il conseguente nesso eziologico con l'evento morte, del ricorrente datore di lavoro per essere stata accertata "carenza da parte sua di indicazioni esecutive cautelative rispetto alle difficili e pericolose modalità lavorative che avrebbe dovuto necessariamente porre in essere il L.D.", per di più, in "totale assenza di predisposizione di cautele tecniche specifiche idonee alla prevenzione di un evento assolutamente prevedibile, quale quello della prova di staticità di un muro appena terminato di realizzare (tanto da essere il L.D. travolto all'atto di eliminare l'imbracatura lignea di carpenteria) costruito in funzione anche di andare a sorreggere un terrapieno di notevoli dimensioni" (pag. 5 della sentenza); con ciò, ponendo le condizioni dell'evento lesivo derivatone.
4.4. - In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p. nella misura ritenuta equa di Euro 1.000,00, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alla sua complessità.




P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2008