Categoria: 1956
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Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 22 dicembre 1956
Validità: dal 15.12.1956
Parti: Sindacato Provinciale Proprietari di Ristoranti e Trattorie-Unione generale dei Commercianti della Provincia di Firenze, Unione Commercianti di Prato e Mandamento e Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa–Filam Sezione di Firenze, Unione Sindacale Provinciale Cisl-Sindacato Lavoratori Pubblici Esercizi, Unione Italiana Lavoratori-Uil
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Firenze

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Caposquadra.
Art. 3. - Assunzione del personale.
Art. 4. - Commissione di qualifica.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario.
Art. 8. - Lavoro nella protrazione dell’orario di chiusura.
Art. 9. - Tabella dei turni.
Art. 10. - Ferie annuali.
Art. 11. - Feste nazionali.
Art. 12. - Trattamento economico.
Art. 13. - Indennità di contingenza.
Art. 14. - Percentuale di servizio.
Art. 15. - Capo servizio.
Art. 16. - Addetti ai giuochi ed ai biliardi.
Art. 17. - Personale extra o di rinforzo rinfreschi o ricevimenti e servizi a domicilio.
Art. 18. - Esercizi di 4ª classe.
Art. 19. - Personale salariato dei locali notturni.
Art. 20. - Salario convenzionale.
Art. 21. - Tabella stipendi per gli impiegali dei caffè, bars, pasticcerie.
Art. 22. - Esercizi misti - Vitto.
Art. 23. - Minimi di salario per Prato e gli altri comuni della provincia.
Art. 24. - Esercizi stagionali.
Art. 25. - Buffets delle stazioni.
Art. 26. - Controversie individuali e collettive.
Art. 27. - Efficacia e condizioni di miglior favore.
Art. 28. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, per i dipendenti da caffè, bars, pasticcerie, della provincia di Firenze, 22 dicembre 1956

L'anno 1956 il 22 dicembre, fra il Sindacato Provinciale Proprietari Caffè, Bars, Pasticcerie [...], assistito da[...]ll’Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Firenze; l’Unione Commercianti di Prato e Mandamento [...], la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa – Filam - Sezione di Firenze [...], l’Unione Sindacale Provinciale Cisl rappresentata dal [...] Sindacato Lavoratori Pubblici Esercizi [...], la Unione Italiana Lavoratori Uil [...], si è stipulato il presente contratto provinciale salariale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 23 ottobre 1954 da valere per i dipendenti dai caffè, bars, pasticcerie della provincia di Firenze compreso il Mandamento di Prato con decorrenza 15 dicembre 1956.

Art. 3. - Assunzione del personale.
In riferimento all'art. 5 del Contratto Nazionale il personale femminile non potrà essere addetto al servizio di sala e di banco ad eccezione di quegli esercizi nei quali già sia in atto per uso o tradizione.
È consentita l'assunzione del personale femminile per essere addetto alla vendita ed alla distribuzione del gelato.

Art. 5. - Apprendistato.
Si intendono qui integralmente riportate le norme stabilite dagli artt. 9, 10, 11, 12 del Contratto Nazionale.
A completamento dell'art. 9 dello stesso Contratto si conviene che il numero degli apprendisti per ogni reparto può essere di uno ogni 3 dipendenti qualificati.

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per quanto riguarda la durata dell’orario di lavoro si intendo qui integralmente riportati gli artt. 16, 17, 18 del Contratto Nazionale.

Art. 7. - Lavoro straordinario.
Fermi restando gli artt. 19, 30 e 21 del Contratto Nazionale si precisa che le ore straordinarie quando siano autorizzate dal datore di lavoro che è tenuto ad apporre il proprio visto, dovranno essere registrate sul registro appositamente istituito.
Le ore di lavoro straordinario possono essere anche autorizzate da chi fa le veci del datore di lavoro.

Art. 9. - Tabella dei turni.
Le Associazioni Provinciali raccomandano la stretta osservanza dell'art. 24 del Contratto Nazionale che fa obbligo della compilazione ed esposizione della tabella ove siano precisati a fianco di ogni nome e qualifica gli orari di lavoro, i turni di servizio ed il riposo settimanale per tutti i dipendenti dell'azienda stessa.

Art. 10. - Ferie annuali.
Si intendono riportate integralmente le disposizioni contenute negli artt. 23, 26 del Contratto Nazionale.
[...]

Art. 22. - Esercizi misti - Vitto.
Al dipendenti che disimpegnano mansioni promiscue negli esercizi misti di caffè e ristorante è dovuta lo somministrazione del vitto o la corrispondente indennità sostitutiva (vedi quanto disposto all'articolo 20 dell’accordo salariale dei Ristoranti e Trattorie).

Art. 25. - Buffets delle stazioni.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 100 del Contratto Nazionale si precisa che il personale dipendente dai buffets delle Stazioni è parificato al restante personale contemplato nel presente accordo.

Art. 26. - Controversie individuali e collettive.
Per la risoluzione delle controversie individuali e collettive le organizzazioni provinciali si richiameranno agli articoli 106, 107 del Contratto Nazionale, impegnandosi a costituire le apposite commissioni paritetiche.