Cassazione Penale, 04 febbraio 2014, n. 5464 - Avvio al lavoro di minori e mancato espletamento della visita medica preassuntiva


 

 

Fatto





Il Tribunale di Chieti, sezione distaccato di Ortona, con sentenza del 10/1/2013, ha dichiarato M.S. colpevole del reato di cui all'art. 26, co. 2, in relazione all’art. 8, co. 1, L. 977/1967, perché nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, non provvedeva a sottoporre a visita medica preassuntiva, attestante la idoneità alla attività lavorativa, i minori G.B. e U. B.; ha condannato l'imputato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:

- vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al diniego del beneficio ex art. 163 cod.pen., e, in particolare, alla omessa giustificazione argomentativa a riscontro della istanza di riunione dei procedimenti penali, a carico dello stesso imputato, per identica violazione;

- violazione dell'art. 420 ter cod.proc.pen., in quanto a seguito della istanza di rinvio avanzata dal difensore, il Tribunale non ha curato di disporre di dare l'avviso della successiva udienza allo stesso patrocinatore;

- travisamento della prova, relativamente alla deposizione del teste E.R., sulla data di effettuazione dell'accertamento, nonché alla sussistenza di prescrizioni dettate dall'Ispettore del lavoro, che non risultano state impartite.



Diritto





Il ricorso è infondato.

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, sia in ordine alla concretizzazione del reato contestato, che in relazione alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto.

Quanto al primo motivo di annullamento osservasi, per evidenziarne la totale inaccoglibilità, che:

- il Tribunale, col considerare equo il trattamento sanzionatorio applicato, ha tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod.pen., dimostrando, così, di avere correttamente esercitato il potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena;

- l'imputato non può dolersi del mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. e della concessione del beneficio ex art. 162 cod.pen., in quanto, in sede di merito, nessuna richiesta è stata avanzata dalla difesa su detti benefici;

- l'eccepita eccezione di omesso riscontro alla richiesta di riunione del processo in oggetto a quello n. 4513/09 è priva di pregio, visto che la difesa, in sede di conclusioni, non ha ribadito la relativa istanza, limitandosi ad invocare l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, co. 2, cod.proc.pen., desistendo, implicitamente, dall'insistere nella stessa.

Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dello S., al difensore, impedito a presentarsi in udienza per corrispondente impegno professionale, al quale viene concesso il rinvio, non spetta la notifica dell'avviso della successiva udienza, se questa, come nella specie, è fissata con ordinanza resa alla stessa udienza, presente il sostituto processuale del difensore di fiducia o un avvocato nominato di ufficio (Cass. S.U. 9/3/2006, n. 8285).

Non possono trovare accoglimento neanche le ulteriori censure avanzate con i rispettivi motivi di annullamento, rilevato che con esse si tende ad una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali a questa Corte è precluso procedere ad un riesame estimativo.

Peraltro, il giudice di merito richiama elementi della piattaforma istruttoria, sottoposti a mirata e compiuta analisi valutativa, che non lasciano agio a dubbi sulla correttezza del decisum: in data 5/10/2009, veniva eseguita l'ispezione nel cantiere del prevenuto; il sede di assunzione testimoniale l'ispettore R., che aveva proceduto al predetto accertamento, ha confermato quanto verbalizzato in tale occasione, evidenziando di avere verificato che i minori, avviati al lavoro non erano stati sottoposti alle visite mediche, prodromiche a detto avviamento ed ex lege da asseverare obbligatoriamente.



P.Q.M.





Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.