Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 8 settembre 1954
Validità: 01.09.1954 - 21.08.1955
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ferrara e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi e Maestranze Specializzate-Camera Confederale del Lavoro di Ferrara, Cisl-Terra, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Addetti alle officine meccaniche, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Definizione categorie.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3. - Consegna attrezzi e macchine.
Art. 4. - Orario di lavoro e maggiorazioni.
Art. 5. - Retribuzione.
Art. 6. - Indennità sostitutiva.
Art. 7. - Licenziamento e dimissioni.
Art. 8. - Previdenza e assistenza.
Art. 9. - Validità del contratto.
Dichiarazione a verbale.

Contratto collettivo di lavoro per le maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole della provincia di Ferrara, 8 settembre 1954

Oggi 8 settembre 1954, in Ferrara, presso la sede dell’Ufficio provinciale del lavoro e della Massima Occupazione e sotto la presidenza dello stesso, fra l’Associazione Provinciale Agricoltori, e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ferrara, da una parte, e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi e Maestranze Specializzate della Camera Confederale del Lavoro di Ferrara, la Cisl - Terra, e la Uil - Terra della provincia di Ferrara, dall’altra, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole della provincia di Ferrara. 

Art. 1. - Definizione categorie.
Gli operai addetti alle officine annesse alle aziende agricole, fanno parte degli operai marginali dell’agricoltura, sono assunti a tempo indeterminato e vengono classificati nelle seguenti categorie: operai specializzati
operai qualificati
manovali specializzati
manovali comuni
apprendisti dai 16 ai 18 anni
apprendisti sotto i 16 anni.
Operai specializzati
Si intendono gli operai che compiono lavori richiedenti una speciale competenza pratica conseguente a tirocinio o preparazione tenico-pratica.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i tornitori, gli aggiustatori, attrezzisti, i fucinatori non a stampo, i saldatori elettrici e ad ossigeno di pezzi complessi di macchina, gli operai capaci di ripassare e serrare un motore a scoppio.
Operai qualificati
Si intendono gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede una comune specifica capacità pratica di mestiere.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i fabbri, i falegnami, i fucinatori a stampo, i limitatori per pezzi non finiti e comunque non a calibro, i saldatori all’arco.
Manovali specializzati
Si intendono coloro che eseguono lavori per i quali non occorre aver compiuto un periodo di apprendistato, ma solo un breve periodo di pratica, oppure adibiti a servizi per i quali non occorre particolare conoscenza e pratica, come ad esempio, battimazza, filettatori di bulloneria, limatori di sgrosso o addetti ai lavori gravosi.
Manovali comuni
Si intendono coloro che eseguono lavori di pulizia trasporti a mano oppure aiutino operai che eseguono lavorazioni.
Per il riconoscimento delle qualifiche di operaio specializzato e qualificato, l’azienda può richiedere che l’operaio sia sottoposto ad una prova pratica presso la Scuola tecnico-industriale di Ferrara o presso altro Ente designato di comune accordo.

Art. 3. - Consegna attrezzi e macchine.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna ed ha preciso obbligo di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato. L’operaio risponderà delle perdite e dei danni eventuali agli oggetti che siano a lui imputabili e il loro ammontare verrà trattenuto ratealmente sulla mercede, salvo ed impregiudicati i provvedimenti disciplinari.

Art. 4. - Orario di lavoro e maggiorazioni.
La durata normale del lavoro è fissata in:
ore 7 per i mesi di novembre, dicembre e gennaio;
ore 8 per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre e febbraio;
ore 9 per i mesi di luglio, agosto e settembre.
Il personale di officina non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi, di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno che sarà compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione sulle retribuzioni globali di fatto:
lavoro straordinario 20 %
lavoro notturno 20 %
lavoro festivo 40 %

Art. 6. - Indennità sostitutiva.
In luogo dei compensi specifici per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali, festività infrasettimanali, indennità di licenziamento, ecc., oltre alle tariffe orarie di cui all’articolo precedente, dovrò essere corrisposta una «indennità sostitutiva» sulla quale però non operano le percentuali di aumento per eventuale lavoro straordinario, festivo e lavoro notturno.
[…]

Art. 8. - Previdenza e assistenza.
La previdenza e l’assistenza, nonché gli assegni familiari degli operai oggetto del presente contratto, restano disciplinati dalle norme in atto per i lavoratori marginali dell’agricoltura.
Per l’assicurazione contro gli infortuni, le aziende dovranno attenersi alle norme di legge provvedendo per l’accensione delle rispettive polizze.

Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulando il presente contratto non hanno inteso pregiudicare eventuali diverse classificazioni dei lavoratori dipendenti dalle officine annesse alle aziende agricole della provincia di Ferrara, riservandosi le stesse, di proporre nelle sedi competenti la questione relativa all’inquadramento e alla loro posizione assicurativa, previdenziale ed assistenziale.