Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 4 ottobre 1954
Validità: 04.10.1954 - 31.12.1955
Parti: Associazione degli Artigiani della Provincia di Firenze e Filai
Settori: Servizi, Pulizia, Artigianato, Firenze

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Qualifiche.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Lavori fuori residenza.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 10. - Malattia ed infortunio.
Art. 11. - Gravidanza e puerperio.
Art. 12. - Sospensione del lavoro.
Art. 13. - Trattamento economico e lavoro a cottimo.
Art. 14. - Gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Art. 15. - Preavviso.
Art. 16. - Indennità di licenziamento o di dimissioni.
Art. 17. - Cessazione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 18. - Indennità in caso di morte.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Assenze e congedi.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 23. - Anzianità di servizio.
Art. 24. - Norme disciplinari.
Art. 25. - Conservazione utensili e materiale.
Art. 26. - Vestiario.
Art. 27. - Commissioni interne.
Art. 28. - Decorrenza e durata del contratto.
Tabella salariale: pulitori di vetri.

Contratto collettivo per i dipendenti delle aziende artigiane esercenti l’attività di pulizia nella provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato, 4 ottobre 1954

Addì 4 ottobre 1954 in Firenze presso l’Associazione degli Artigiani, via Valfonda n. 9, tra l’Associazione degli Artigiani della Provincia di Firenze […] e la Federazione Italiana Lavoratori Ausiliari dell’impiego «Filai» […], è stato stipulato il seguente contratto normativo salariale, da valere per tutto il territorio della provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato) per le aziende artigiane esercenti l'attività di pulizia, anche se organizzate in forma di cooperativa e consorziale

Art. 3. - Qualifiche.
Vengono stabilite le seguenti classificazioni del personale impiegatizio e operaio:
Categoria A):
a) Impiegato di concetto: è colui che svolge mansioni di concetto e cioè redige la corrispondenza in proprio, tiene la contabilità, ecc.;
b) impiegato d’ordine; è colui che svolge mansioni di ufficio sotto la guida del datore di lavoro o di altri;
c) dattilografo: è colui che scrive a macchina sia copiando che sotto dettatura;
d) fatturista: è colui che redige e compila le fatture, le classifica, ecc.
Categoria B):
a) Capo squadra: è colui che dirige e sorveglia una o più squadre cioè un minimo di 8 lavoratori addetti alla pulizia;
h) personale adibito a funzioni di pulizia: è quel personale che svolge materialmente il lavoro di pulizia;
c) tirocinante: è colui che non avendo mai esercitato il mestiere deve svolgere un periodo di pratica.
[…]

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro per la categoria A) è di 44 ore settimanali; per la categoria B) di 48 ore settimanali, fermo restando che la durata massima è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali, giuste le disposizioni legislative in materia. È convenuto il prolungamento di orario fino a 10 ore giornaliere o 60 settimanali per particolari servizi; le ore eccedenti le 8 giornaliere o 48 settimanali, sono considerate ore straordinarie.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui al comma successivo, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui al precedente art. 5.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 5 del mattino.
[…]
Le ore di lavoro straordinario verranno cronologicamente annotate a cura delle aziende su appositi registri, che dovranno essere esibiti a richiesta delle Organizzazioni Sindacali per gli organizzati, presso la sede della Associazione degli Artigiani.
[…]

Art. 8. - Riposo settimanale.
Ogni lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale - che cadrà normalmente di domenica - nella misura di 24 ore consecutive, nei modi previsti dalla legge.
Nei casi in cui il lavoratore sia chiamato al lavoro in giorno di domenica, lo stesso godrà del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo. Qualora peraltro, il lavoratore non sia stato preavvisato almeno 24 ore prima dell’inizio del lavoro domenicale, al medesimo dovrà essere corrisposta la maggiorazione del 15 % sulle ore lavorate.

Art. 11. - Gravidanza e puerperio.
Le lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio sono tutelate dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 19. - Ferie.
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie fissato nella seguente misura:
Categoria A:
per il 1° anno giorni 12
dal 2° al 5° anno giorni 16 all’anno
oltre il 5° e fino al 10° giorni 20 all’anno
oltre il 10° e fino al 15° giorni 25 all’anno
oltre il 15° anno giorni 30 all’anno
Categoria B:
dal 1° al 5° anno giorni 9 all’anno
oltre il 5° anno giorni 12 all’anno
[…]
Per ragioni di servizio, il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, ed il diritto altresì, al rimborso delle spese vive sia per l’anticipato ritorno, quanto per ritornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente è stato richiamato.
Qualora il lavoratore non fa richiesta di fruire delle ferie nella misura dovutagli entro il 31 dicembre dell’anno in cui le ferie stesse si riferiscono, si presume che il lavoratore stesso sia stato pienamente soddisfatto da parte del datore di lavoro.

Art. 24. - Norme disciplinari.
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio, di tenere un contegno rispettoso verso i superiori e cordiale verso i propri colleghi e dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti con il pubblico, di seguire una condotta strettamente conforme ai civili doveri verso i clienti. Ugualmente il datore di lavoro è tenuto all’osservanza di tratti cortesi e cordiali verso i dipendenti.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali e di cooperare alla prosperità dell’azienda ed è responsabile moralmente e materialmente dell’esecuzione delle mansioni affidategli.
È vietato al personale ritornare nei locali della azienda e trattenervisi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio o con l’autorizzazione della Ditta.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattener il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario secondo le norme contenute nell’art. 6 del presente contratto.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale ili uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
[…]
Il personale ha l’obbligo di rispettare ogni disposizione emanata dalla Ditta per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta.
L’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto per i casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente il 10 % delle spettanze ragguagliate a mese;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, con esclusione di qualsiasi preavviso ed indennità e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra ragione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare senza indennità e preavviso) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la Ditta in armonia con le norme di cui all’art. 2105 del Codice civile c cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto di ufficio, nonché nei casi previsti dall’art. 20 del presente contratto e dal comma 9) del presente articolo ed in quelli di cui all’art. 2119 del Codice civile.
Il licenziamento senza indennità si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[…]

Art. 25. - Conservazione utensili e materiale.
Il prestatore d’opera deve tenere in ordine il proprio posto di lavoro e conservare gli attrezzi, le macchine e quanto altro è a lui affidato, senza portarvi arbitrarie modificazioni.
Il prestatore d’opera deve essere messo in grado di conservare le cose a lui affidate in consegna e risponderà dei danni ad esse imputabili, sempre che questi non derivino da uso o da logorio.
[…]

Art. 26. - Vestiario.
Gli indumenti che i prestatori d’opera sono tenuti ad usare per misure di carattere igienico-sanitario o per disposizione del datore ili lavoro, saranno forniti a cura ed a spese del datore di lavoro stesso.
Il datore di lavoro potrà determinare le norme relative all'uno, alla pulizia ed alla conservazione degli indumenti di cui sopra.

Art. 27. - Commissioni interne.
Le parti contraenti riconoscono le Commissioni Interne quali organismi aventi il compito di intervenire presso il datore di lavoro per la tutela dei lavoratori nell’ambito delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.
Sono istituite Commissioni Interne nelle aziende che abbiano alle loro dipendenze almeno 15 lavoratori.
La Commissione Interna eletta con voto segreto sarà composta da tre elementi fino a 50 dipendenti, 5 elementi contro 50 dipendenti fino a 75, 7 elementi oltre i 75 dipendenti.
All’elezione della Commissione Interna partecipano di diritto tutti i lavoratori dell’azienda, purché abbiano compiuto il 18° anno di età.
I membri della Commissione Interna restano in carica per un unno e possono essere revocati prima del termine del loro mondato con deliberazione dell’assemblea dei lavoratori dell’azienda, presenti almeno il 50 % più uno degli aventi diritto al voto, e mediante votazione segreta.
L’elezione della Commissione Interna avrà luogo nell’interno dell'azienda, fuori dell’orario di lavoro.
Nelle aziende che non abbiano alle proprie dipendenze 15 lavoratori sarà eletto un responsabile aziendale, con elezione a scrutinio segreto.
I membri della Commissione Interna in carica non possono essere licenziati per motivi inerenti l’esplicazione della loro funzione di rappresentanza dei lavoratori dell’azienda. Analogo trattamento sarà riservato per un periodo di sei mesi ai membri della Commissioni Interne uscenti che siano rimasti in carica almeno un anno.
Eventuali divergenze rientrano nella normale competenza delle Commissioni paritetiche provinciali.
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte dei Concili o Comitati Direttivi Nazionali e Provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti da aziende di pulizia, e che risultino regolarmente eletti.
L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto alla Ditta ed alla rispettiva Organizzazione di lavoro.
I dirigenti sindacali hanno diritto, per l’adempimento dei propri rompiti di natura sindacale e su richiesta scritta dell’organizzazione cui essi appartengono, ai necessari permessi e congedi, che non saranno retribuiti.
Il licenziamento il trasferimento da una residenza all'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, devono essere motivati e non possono comunque avvenire per ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
In caso di contestazione, l’accertamento delle ragioni suddette è demandato in sede conciliativa alla competenza delle Associazioni Sindacali provinciali o nazionali, a seconda che il dirigente ricopra carica provinciale o nazionale.

Tabella salariale: pulitori di vetri.
[…]
Ai lavoratori addetti a lavori disagiati (lavaggio, pomiciatura, e raschiatura di pavimenti) compete un aumento del 5 % sulle suddette retribuzioni orarie. «Caro-pane L. 20 giornaliere».