Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 21 ottobre 1954
Validità: 01.10.1954 - 31.12.1954
Parti: Unione Irpina degli Industriali e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Confederale del Lavoro
Settori: Chimici, Miniere, Avellino

Sommario:

Art. 1. - Lavori compiuti all’interno in condizioni di particolare disagio.
Art. 2. - Lavori di scarico delle celle dei forni Gill.
Art. 3. - Equiparati.
Art. 4.
Art. 5. - Decorrenza.
Norma transitoria

Accordo collettivo integrativo per gli operai addetti all’industria mineraria della provincia di Avellino, 21 ottobre 1954

L’anno 1954, il giorno 21 del mese di ottobre, tra l’Unione Irpina degli Industriali […], e l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) […], e la Camera Confederale del Lavoro […], con la partecipazione del[…]la Società Industria Mineraria (Saim) di Altavilla Irpina, e […]la Società In. Miniere di Zolfo Di Marzo da Tufo; è stato stipulato il seguente accordo integrativo al contratto nazionale di lavoro del 28 marzo 1953 per gli operai addetti alla industria mineraria.

Art. 1. - Lavori compiuti all’interno in condizioni di particolare disagio.
In applicazione dell’art. 15 del Contratto nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria Mineraria del 28 marzo 1953, nei casi di lavoro eseguito all’interno in condizioni di particolare disagio le percentuali di aumento da computare sulla paga base di cui ai paragrafi 1) e 2) dell’art. 19 del succitato contratto saranno le seguenti:
a) In presenza di calore:

Gradi di temperatura Percentuale
30 - 34 8 %
34.1 - 36 17 %
36.1 - 38 23 %
38.1 - 40 27 %
40.1 - 42 35 %
42.1 - ed oltre 41 %

La rilevazione delle temperature verrà effettuata entro la prima decade dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ciascun anno a cura della Direzione Tecnica in presenza di uno o due membri della C.I.
Il giorno della rilevazione verrà stabilito di accordo con la C.I.
La temperatura deve risultare la media delle temperature misurate alla altezza di m. 1,65 dal suolo nel diversi punti di ciascun cantiere di lavoro.
Le temperature medie, così accertate, saranno considerate ufficiali, da prendere in base per l’applicazione delle percentuali di aumento nel trimestre cui si riferisce la rilevazione.
Le maggiorazioni previste competono ai lavoratori che prevalentemente (oltre le 4 ore) permangono nei cantieri di lavoro dove sussiste il disagio di calore.
b) In caso di soggezione di acqua:
In caso di prestazioni prevalentemente (oltre le 4 ore) svolte in, presenza di stillicidio continuo o lavori compiuti con i piedi immersi nell’acqua, la percentuale di maggiorazione sarà del 20 %.
Nel caso poi che nello scavo di pozzi e delle discenderie le venute di acqua risultassero abbondanti, tale da costringere il lavoratore a prestare la sua opera con le gambe immerse nell’acqua, per il maggior disagio saranno corrisposte ai lavoratori otto ore di lavoro a fronte delle sei che sono tenuti a prestare. Nel caso invece che la prestazione si protraesse per otto ore, oltre la paga intera giornaliera, sarà corrisposta una maggiorazione del 100 % sulle ultime due ore.
c) In caso di presenza di gas tossici:
In caso di lavori anormali in cui la presenza di gas tossiti sia in quantità tale da richiedere l’uso continuo di occhiali o maschere protettive o autoprotettori sarà corrisposta una maggiorazione del 35%.
Qualora poi in caso di grave incendio occorra una estesa organizzazione di spegnimento, alle maestranze che vi partecipano e che operano nell’ambiente stesso sarà corrisposta una maggiorazione del 100 %.
d) Ai lavoratori che prestano la loro prevalente opera in cantieri ove il disagio è variamente indennizzato, sarà corrisposta una maggiorazione pari alla media delle singole indennità previste.

Art. 2. - Lavori di scarico delle celle dei forni Gill.
Nei lavori di scarico delle celle dei forni gill, compiuti in condizioni di particolare disagio per l’elevata temperatura dei rosticci della fusione, sarà corrisposta una maggiorazione del 30 % sulla paga base di cui all’art. 1.

Art. 3. - Equiparati.
Le norme del presente accordo si applicano agli equiparati, quando ricorrono le condizioni previste dall’accordo stesso.