Cassazione Penale, Sez. 4, 06 marzo 2014, n. 10938 - Incendio colposo e responsabilità di un coordinatore per la sicurezza - non sussiste


 

 

Presidente Sirena – Relatore Piccialli

Fatto

 


Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, impugnata dalla parte civile S.M.C. , dichiarava G.G. , D.R.A. , C.F. , responsabili ai fini civili del reato di incendio colposo ex artt. 113, 449 c.p., contestato sotto il profilo di condotte colpose indipendenti.
Il giorno (omissis) in (omissis) si era sviluppato un incendio sul tetto del condominio (omissis) , che veniva domato dopo alcune ore dai Vigili del Fuoco.
L'origine del fuoco che si propagava per l'interra copertura del palazzo, che andava completamente distrutta e che estendendosi al piano sottostante raggiungeva gli appartamenti siti al sesto piano, distruggendoli quasi completamente nelle strutture murarie e negli arredi, è stata attribuita, secondo l'impostazione accusatoria, al comportamento negligente del G. , operaio addetto alla posa della guaina bituminosa per la impermeabilizzazione del manto di copertura del tetto. Tale condotta colposa veniva individuata in profili di colpa generica ed in profili di colpa specifica concretizzatasi nella violazione delle norme di sicurezza ricavabili dalle istruzioni d'uso del cannello a fiamma utilizzato per la saldatura della guaina impermeabilizzante ed appoggiato ancora acceso ovvero spento ma ancora incandescente sulla superficie di copertura.
Al D.R. , nella qualità di presidente della cooperativa edile L., avente in appalto i lavori di rifacimento ed impermeabilizzazione del tetto di copertura del predetto palazzo e di datore di lavoro del G. , ed al C. , quale direttore dei lavori e progettista nonché coordinatore per la sicurezza, veniva contestato di avere colposamente dato causa al disastro, avendo disposto quale modalità più adeguata per la copertura ed impermeabilizzazione del tetto la posa delle guaine bituminose a caldo con l'utilizzo di strumento a fiamma, senza avere adeguatamente valutato il rischio della lavorazione in concreto, posto che la struttura del tetto era particolarmente vulnerabile sotto il profilo della possibilità di prendere fuoco perché costituita da materiali facilmente contestabili. Al D.R. , inoltre, era contestato di non avere adeguatamente provveduto a formare ed informare il proprio dipendente G. sulle modalità di utilizzo del cannello a fiamma, non avendo neanche introdotto nel piano operativo di sicurezza le specifiche modalità di sicurezza da seguire dopo l'utilizzo dello strumento, così come indicate nel manuale d'uso.
Il giudice di primo grado affermava, alla luce dell'istruttoria espletata, che non sussisteva in atti una prova certa in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta agli imputati - tutte incentrate sull'uso incauto del cannello a fiamma - e l'incendio.
Sul punto veniva anzi sottolineato che le consulenze della difesa avevano introdotto evidenze che minavano la stessa validità scientifica della ricostruzione della causa dell'incendio proposta dall'accusa, vale a dire quella riconducibile ad un uso incauto del cannello a fiamma. Anche aderendo alla prospettiva dell'accusa e cioè che il cannello fosse stato appoggiato incautamente sulla lamiera che rivestiva la struttura lignea e sulla quale lamiera si stava stendendo la guaina ramata, il giudicante riteneva che tale azione non poteva dare luogo all'incendio poiché la temperatura di infiammabilità del legno varia dai 200 ai 300 gradi mentre la guaina si scioglie a 143 gradi e tali temperature non potevano essere trasmesse dal cannello ancora caldo e munito della sola fiamma pilota (equivalente a quella di un semplice accendino). L'unico modo per sviluppare quelle temperature sarebbe stato indirizzare la fiamma del cannello, ad elevata intensità, direttamente sulla superficie del tetto, in un unico punto e per un tempo prolungato. La sentenza di primo grado sottolineava, altresì, che la consulenza tecnica del PM e la polizia giudiziaria non avevano neanche preso in considerazione le cause alternative dell'incendio evidenziate dalle difese.
La Corte di appello individuava,invece, la colpa nella condotta negligente del G. , che aveva indugiato eccessivamente nell'uso della fiamma, tenendo soltanto conto della particolare situazione metereologica (caratterizzata da un forte vento) ed omettendo di acquisire le necessarie informazioni sulla composizione della superficie sottostante.
Il giudicante individuava, altresì, quale ulteriore profilo di colpa dell'imputato l'aver lasciato in loco le bombole anziché riporle nei termini di cui al piano di sicurezza; inoltre, il punto di rinvenimento del cannello (sulla verticale del cupolotto) indicava, secondo la Corte di merito, un abbandono dello stesso, ancora caldo, sul cupolotto medesimo, già ovviamente surriscaldato.
La responsabilità del D.R. , nella qualità di datore di lavoro, veniva, invece fondata, innanzitutto nella mancanza di informazione del lavoratore sui rischi insiti nel particolare tipo di lavorazione in relazione alle tipologie dei materiali su cui veniva effettuato il lavoro e nella mancanza di formazione, sul rilievo della mancanza di riunioni specifiche di formazione e coordinamento per la sicurezza con riferimento al tipo di mansioni da svolgere e di aggiornamento in relazione alla specificità delle operazioni da compiere. La responsabilità del C. , in quanto progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza era fondata sulla omessa valutazione del rischio specifico del tipo di lavorazione, attesa la mancata menzione del rischio nel piano, definito come un prestampato riempito nell'occasione. Allo stesso erano, infine, imputate le mancate riunioni sulla sicurezza e la mancata verificazione dell'impiego della somma, pure preventivata, in 50.000,00 Euro per la sicurezza.
Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi C. , D.R. e G. (gli ultimi due sovrapponibili).
C. lamenta vizio di motivazione della sentenza sotto più profili.
Innanzitutto per avere indicato apoditticamente che l'origine del fuoco era da individuarsi nella condotta colposa del G. così accogliendo acriticamente l'impostazione accusatoria sul nesso causale. Sul punto il giudice di primo grado aveva ritenuto che la presenza della lamierina in rame avrebbe impedito il contatto tra il calore della fiamma usata dal G. ed il tetto ligneo e che il breve tempo della sfiammata non avrebbe consentito la creazione di una brace silente. Si sostiene che la Corte di appello sorvolando sulle argomentazioni assolutorie del primo giudice e sulle risultanze processuali ed accogliendo le argomentazioni della difesa aveva affermato che il sistema di applicazione della guaina poljram - che prevede un incollaggio a caldo tra lo strato di primer e lo strato bituminoso della guaina - in considerazione alla situazione climatica contingente aveva richiesto una più vigorosa applicazione della fiamma; che l'indugiare con la fiamma accesa sulla superficie di lavoro era sufficiente a conferire al legno sottostante la sottile lamiera sufficiente calore idoneo a superare la temperatura di autoaccensione del legno (200-300 gradi), rendendo così possibile l'incendio senza che l'operatore se ne accorga.
Si censura quale illogica tale motivazione insistendo sulla circostanza che dall'uso incauto del cannello per fare aderire i pannelli di polyram alla lamiera sarebbe derivato la liquefazione dei pannelli e che se la fiamma fosse stata orientata incautamente, in modo da lambire anche la superficie costituita dalla lamiera ricoperta di primer, il legno non avrebbe raggiunto le condizioni di autoaccensione, essendo impossibile che l'intervento dell'operatore avesse determinato il superamento dei 200 senza la fusione della guaina. Si sostiene altresì che la Corte di merito non aveva tenuto delle dichiarazioni rese dal consulente della difesa P. , il quale aveva escluso la possibilità per l'operatore di poter usare la fiamma sopra la lamiera coperta di primer per fare aderire il poljram, perché lo stesso avrebbe perso la funzione di collante. I giudici di appello non avevano tenuto conto neanche del fatto che tra la fine del lavoro ed il primo manifestarsi dell'incendio era intercorso il tempo considerevole di 1 ora e 10 minuti. La Corte di merito sarebbe, pertanto, partita da una circostanza indimostrata: il volontario orientamento del flusso di calore verso materiali diversi dalla guaina, circostanza contraddetta dalle dichiarazioni rese dal G. all'udienza preliminare del 23 maggio 2006.
Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge con riferimento ai criteri di individuazione dei profili di colpa a carico del C. , sul rilievo dell'apoditticità delle affermazioni riguardanti il piano di sicurezza e coordinamento, definito un prestampato, e la mancata verificazione dell'impiego della somma di Euro 50.000,00 preventivata per la sicurezza le mancate riunioni per la sicurezza e la mancata valutazione del rischio specifico derivante dalla lavorazione. Si sostiene l'omessa valutazione di due elementi prodotti dalla difesa: il giudizio espresso dal Comitato paritetico nazionale e le dichiarazione rese dal teste architetto F. sulla correttezza e completezza del piano di sicurezza e coordinamento.
Manifestamente illogica sarebbe la motivazione che non avrebbe tenuto conto delle evidenze scientifiche, riportate nella consulenza della difesa Ca. , secondo le quali se fosse stato usato incautamente il cannello, superando la temperatura di 143^, il Polygram avrebbe raggiunto la liquefazione e anche se la fiamma fosse stata orientata incautamente in modo da lambire, oltre al polyram, anche la superficie costituita dalla lamiera ricoperta di primer portando le temperature al punto di liquefazione, il legno sottostante alla lamiera non avrebbe raggiunto le condizioni di autoaccensione e l'uso improprio sul primer avrebbe fatto perdere le qualità adesive anche di detto materiale.
Quanto alla mancata valutazione del rischio specifico del tipo di lavorazione, si sostiene che il giudice di appello aveva omesso di considerare il contenuto dell'integrazione del piano operativo di sicurezza, dedicato a "impermeabilizzazioni con guaine o bitume".
Nessun riscontro probatorio era all'affermazione secondo la quale il G. avrebbe dichiarato di non conoscere lo stato del sottotetto e sulla inadeguatezza della individuazione della copertura a caldo rispetto alla struttura lignea del tetto.
Si contestano i profili di colpa individuati a suo carico nella qualità di progettista e direttore dei lavori per conto del committente e come tale con compiti di sorveglianza tecnica in relazione alla esecuzione del progetto, affinché i lavori fossero eseguiti a regola d'arte, senza possibilità di ingerirsi nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori.
Analoga censura viene svolta con riferimento al profilo di colpa individuato quale coordinatore per la sicurezza per le mancate riunioni di coordinamento che presuppongono una pluralità di imprese nel cantiere, nella specie insussistente.
D.R. e G. con distinti ricorsi articolano gli stessi motivi.
Deducono l'erronea applicazione della legge penale con riferimento ai criteri di individuazione delle condotte incriminate e del nesso di causalità tra le stesse e l'evento dannoso nonché la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Si deduce che le conclusioni cui era pervenuto il giudice di appello avevano comportato un ampliamento delle condotte colpose ascritte agli imputati attraverso il travisamento di dichiarazioni testimoniali, di prove tecniche e di dichiarazioni degli imputati. Si censura, in particolare, la sentenza laddove assume come causa dell'incendio il lavoro eseguito dal G. senza specificare l'attività svolta da quest'ultimo e nella parte in cui, accogliendo le osservazioni contenute nell'atto di appello della parte civile, afferma che il giudice di primo grado avrebbe immotivatamente squalificato la consulenza del PM. Il Tribunale aveva, invece, evidenziato che la consulenza del PM aveva esaminato solo la prospettazione accusatoria senza allargare l'analisi ad altre possibili cause di innesco dell'incendio. La Corte di appello, inoltre, non aveva valorizzato il dato che la consulenza tecnica della difesa (dell'ing. Sa. ) aveva eseguito prove tecniche di simulazione finalizzate a riprodurre le condizioni fattuali. Si censura ancora la sentenza laddove afferma che il ritrovamento del soffione del cannello in una stanza di appartamento proverebbe che il G. stava lavorando sulla verticale di quel punto senza tener conto della mancanza di significato di tale dato nell'ambito delle conseguenze derivanti dalle operazioni di spegnimento di un violento incendio con i potenti getti d'acqua dei vigili del fuoco. La colata di materiale bituminoso dal tetto ai livelli sottostanti, che secondo il giudice di appello avrebbe contraddetto la consulenza della difesa con riferimento al punto ove lavorava il G. , dimostrerebbe, ad avviso della difesa, solamente che l'incendio, avendo interessato il tetto del palazzo, aveva determinato lo scioglimento e la combustione della componente bituminosa della guaina. Si sostiene, alla luce della testimonianza resa dal vigile del fuoco Mannelli, che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la consulenza della difesa non aveva mai sostenuto che l'incendio potesse essere stato originato dai motori dell'ascensore, che era al piano terreno, ma solo che tra le cause probabili poteva essere individuato un guasto all'impianto elettrico che era presente nel sottotetto ove erano collocate le pulegge di rinvio dell'ascensore. Illogicamente il giudicante aveva desunto dalla colata bituminosa sulle tute dei vigili del fuoco all'apertura di detto vano che la guaina di porjram si fosse sciolta per l'eccessivo calore proveniente dall'alto, identificando il tetto quale luogo di origine dell'incendio.
Analoga censura di illogicità viene svolta con riferimento alla valutazione compiuta dal giudicante in relazione alla posizione ante e post incendio delle bombole, nella parte in cui si sottolinea che la prolungata esposizione alla fiamma della guaina aveva provocato la lacerazione della valvola delle bombole mentre se le bombole fossero cadute sulla fiamma viva sarebbero esplose. Si contesta anche la critica rivolta dalla sentenza alle conclusioni di uno dei consulenti della difesa (ing. Ca. ), il quale aveva affermato che il G. non poteva aver commesso errori nell'operazione di saldatura delle guaine. Si sostiene il travisamento delle dichiarazioni rese al dibattimento dal G. , il quale aveva affermato di avere scaldato la guaina in circa 10 minuti. Il giudicante aveva posto in relazione tale dichiarazione con la situazione climatica contingente ed aveva ritenuto tale evento idoneo al raggiungimento della temperatura critica provocante la combustione del legno. In realtà, il G. non aveva fatto alcun accenno alle condizioni climatiche ed aveva lavorato, secondo quanto dichiarato, su superfici di mattoni e cemento, applicando una guaina della larghezza di 15-20 cm per tutta la lunghezza del cornicione del cupolotto utilizzando la fiamma per circa 10 minuti. Manifestamente illogica sarebbe la motivazione che, accogliendo la tesi del consulente del PM, ha sostenuto la possibilità che l'incendio si fosse propagato a causa dell'eccessivo indugiare del G. sulla superficie di lavoro, senza tener conto che lo stesso lavorava sulla parte frontale del cupolotto ove non vi era la lamiera con sottostante legno ma muratura in mattoni e cemento. Infine, sull'affermazione del giudice che il G. avrebbe appoggiato il cannello sulla parte piana del cupolotto e non quella del terrazzo soprastante, come desunto dalla posizione della scala sul muro e dal rinvenimento del soffione all'interno dell'abitazione sottostante, si rileva la contraddizione della motivazione, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'imputato lavorava sulla parte perimetrale del cupolotto costituita di muratura e senza parti in legno, per cui anche l'eventuale indugiare della fiamma sarebbe stato ininfluente stante l'assenza di sottostanti materiali infiammabili.

 

Diritto

 


I ricorsi proposti nell'interesse di D.R.A. e G.G. sono infondati.
I giudici di appello, hanno affermato il giudizio di responsabilità degli imputati, ai soli effetti civili, facendo riferimento innanzitutto all'inadempimento da parte del G. all'obbligo di adozione delle cautele doverose nell'utilizzo del cannello a fiamma per la saldatura della guaina previste proprio al fine di prevenire gli incendi, la cui omissione è stata posta in nesso di relazione causale con l'evento prodottosi ed è stata ricondotta anche alla posizione di garanzia rivestita dal D.R. , nella qualità di datore di lavoro.
Sono state, pertanto, recepite le argomentazioni contenute nella consulenza tecnica del PM che ha individuato nell'uso incauto del cannello a fiamma la causa ragionevole dell'innesco dell'incendio mentre sono state disattese le conclusioni dei consulenti tecnici delle difese, che si sono soffermate in particolare sulle fonti di innesco alternative a quelle ipotizzate dall'accusa, sul rilievo che non sono state tenute in adeguato conto tutte le emergenze processuali.
Rispetto alla ricostruzione delle cause tecniche dell'evento incendio, le doglianze dei ricorrenti D.R. e G. , per quanto si esporrà, si risolvono in censure di merito, inaccoglibili in questa sede e risultano implicitamente superate dalle ragioni di segno contrario che legittimano la decisione.
Le censure prospettano, sotto diversi profili, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle cause di innesco dell'incendio.
Ritiene il Collegio che le doglianze prospettate sulla tenuta logica della motivazione della sentenza di secondo grado sono inaccoglibili laddove questa ha ricostruito positivamente il nesso eziologico tra la condotta addebitata al G. e l'incendio ed ha riconosciuto sussistenti i profili della colpa a carico di ciascuno degli imputati.
Al riguardo, nell'esaminare le censure formulate dai ricorrenti, non è inutile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.
Innanzitutto va ricordato che nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il giudice di appello, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, questa Corte ha in più occasioni affermato che il problema della motivazione della decisione non può essere risolto inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che il giudice di secondo grado riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (v. Sezioni unite, 4 febbraio 1992, Musumeci ed altri, rv. 121229 e da ultimo,Sezione IV, 11 luglio 2012, p.c. in proc. Ingrassia, rv. 254617).
In relazione alle censure formulate, va, altresì, sottolineato che ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al all'obbligo di adozione delle cautele e dei presidi necessari e dovuti al fine di prevenire gli incendi, la cui omissione è stata posta in nesso di relazione causale con l'evento prodottosi fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento.
Alla luce di tali principi, ritiene il Collegio che il percorso motivazionale seguito nella sentenza in esame con riferimento alle posizioni del G. e del D.R. resiste al vaglio di legittimità.
Il giudice di appello non si è limitato, infatti, a recepire le conclusioni del consulente del PM, attestate sull'uso incauto del cannello a fiamma da parte del G. , ma ha affrontato il tema ampiamente svolto dal giudice di primo grado sulla ricerca di cause alternative all'innesco dell'incendio, prospettate valorizzando le ipotesi formulate dai consulenti della difesa.
La Corte di merito, invece, ha sostituito all'analisi compiuta dal primo giudice una sua analisi ed ha svolto, per motivare il dissenso rispetto alla sentenza di primo grado, argomentazioni logiche e coerenti agli elementi probatori in atti.
Passando all'esame della censura comune agli imputati, afferente il nesso di causalità, osserva il Collegio che la doglianza è infondata avendo la Corte di appello logicamente evidenziato le seguenti circostanze di fatto: il fuoco si è sviluppato nell'angolo nord est del fabbricato, ove lavorava il G. con il cannello a fiamma; alle ore 16,30 è stata compiuta l'ultima operazione di saldatura, in un clima caratterizzato da un vento freddo siberiano che aveva abbassato di molto la temperatura; alle ore 17,44 la Centrale operativa dei Vigili del Fuoco riceveva la chiamata per un incendio che si stava sviluppando sul lato nord est del tetto dell'edificio, che si estendeva poi al piano sottostante.
Tali circostanze depongono già tutte convergentemente per un ragionevole collegamento tra l'attività espletata dal G. e l'incendio, ma ciò che più rileva è che il rischio incendi, come emerge con chiarezza dalla consulenza tecnica del PM, era proprio collegato all'utilizzo del cannello a fiamma per la saldatura della guaina bituminosa per la impermeabilizzazione del manto di copertura del tetto, in assenza delle cautele, imposte nel manuale d'uso della ditta fornitrice del mezzo.
Sul punto il giudice di appello ha riportato uno stralcio della consulenza del PM, secondo il quale è sufficiente indugiare con la fiamma accesa sulla superficie di lavoro, perché il calore del dardo di fiamma possa conferire al legno, sottostante la sottile lamiera, sufficiente calore tale da far si questo superi la temperatura di autoaccensione; e perché, una volta raggiunta tale temperatura (200-300^ C), il legno in presenza d'aria (la giornata era ventosa) inizi spontaneamente a bruciare senza che l'operatore se ne possa accorgere essendo il legno ricoperto dalla lamiera. È stato, altresì, sottolineato nella stessa consulenza, che l'incubazione può essere anche lenta in quanto il legno comincia a bruciare lentamente ed, in questo caso, il fuoco, grazie al materiale facilmente combustibile del tetto e del controsoffitto - sul quale probabilmente aveva incominciato a colare il bitume fuso dal calore - si era esteso, spinto anche dal vento, verso il locale delle pulegge di rinvio dell'ascensore, che così ne rimaneva coinvolto.
Prova della colatura del bitume fuso è stata dal giudicante logicamente rinvenuta nella testimonianza del caposquadra dei Vigili del Fuoco, il quale ha riferito della colata del materiale sugli indumenti protettivi della squadra di materiale bituminoso, misto a stagno - la guaina di polycram -, proveniente dal sottotetto.
A tale dato il giudice di appello riconosce logicamente una particolare rilevanza, contraddicendo quanto riferito in una delle consulenze della difesa secondo la quale sotto la superficie sfiammata non vi era materiale combustibile.
Né può validamente contrastarsi tale ricostruzione alla luce dei dati valorizzati dalle consulenze tecniche della difesa.
Sul punto, correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che le ricostruzioni ivi operate sono meramente assertive e si fondano su una ricostruzione della vicenda alla luce di opinabili fonti di innesco dell'incendio alternative a quelle ipotizzate dall'accusa. Si tratta, in vero, di ricostruzioni che poggiano sulla descrizione di una serie di possibili cause dell'evento (impianti elettrici condominiali e privati e relativi interruttori magnetotermici mal funzionanti, piattine abbandonate, fiammata partita dal locale delle pulegge di rinvio dell'ascensore, le canne fumarie), indipendenti dall'esecuzione dei lavori da parte del G. , rimaste indimostrate e puntualmente smentite nella sentenza impugnata.
In questa ottica ricostruttiva, evidentemente inaccoglibili sono le ulteriori censure che articolano i ricorrenti, siccome volte a provocare un inammissibile sindacato sul merito dell'apprezzamento delle prove e, prima di esso, sulla ricostruzione dei fatti.
Ciò deve dirsi sulla doglianza rivolta a censurare la sentenza impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto ivi affermato, nessuna violazione di regole di condotta era imputabile al G. , il quale, avrebbe operato in modo conforme al protocollo. Per contrastare tale assunto i giudici di appello hanno anche evidenziato le dichiarazioni rese dal G. in udienza preliminare sul maggior tempo (dieci minuti) dedicato in quella occasione al riscaldamento della guaina e quelle dallo stesso rese in sede di assunzione di informazioni in data 17.12.2002, sulla circostanza che non gli era stato detto di verificare lo stato del sottotetto ed in particolare la consistenza dello stesso. Ciò deve dirsi anche per la doglianza con la quale si lamenta l'illogicità della sentenza, nella parte in cui ha escluso che la spanciatura verso l'esterno assunta dai serramenti degli appartamenti attinti dall'incendio fosse significativa del fatto che il fuoco avesse avuto origine negli appartamenti, essendo invece pacifico solo il dato che il fuoco si sviluppò all'interno degli appartamenti.
Trattasi di argomenti che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti inaccoglibili in questa sede a fronte di un apparato motivazionale complessivamente solido.
Del resto, tali argomenti, laddove poggiano sulla rappresentata sussistenza di ipotesi alternative cui ricondurre l'innesto dell'incendio, presentano una evidente genericità che osta al relativo apprezzamento in questa sede.
Sul punto i ricorrenti tralasciano di considerare che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. efficacemente Sez. IV,19 giugno 2006, Talevi), in occasione della ricostruzione del rapporto di causalità, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, siccome scaturente e dedotta dalle risultanze di causa correttamente evidenziate e spiegabilmente ritenute, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa e diversa, capace di inficiare o caducare quella conclusione, non può essere affidata solo ad una indicazione "meramente possibilista" (cioè, come accadimento possibile dell'universo fenomenico), ma deve connotarsi di elementi di concreta probabilità, di specifica possibilità, essendo necessario cioè, che quell'accadimento alternativo, ancorché pur sempre prospettabile come possibile, divenga anche, nel caso concreto, hic et nunc, concretamente probabile, alla stregua, appunto, delle acquisizioni processuali.
Va soggiunto che, a fronte di un'ipotesi alternativa nella ricostruzione della causalità, che sia plausibile (cioè, seppur ritenuta improbabile, non consista in una ricostruzione immotivata e di natura meramente congetturale), non riconducibile stavolta alla condotta del soggetto [altrimenti varrebbe quanto supra puntualizzato], è comunque consentito al giudice di escludere tale ipotesi non solo in base ad una dichiarata e motivata affidabilità di una delle ipotesi formulate, ma tenendo anche conto delle evidenze probatorie esistenti nel processo che consentano di negare, in termini di elevata credibilità razionale, l'ipotesi alternativa: ciò che consente di uscire dalle secche della valutazione probabilistica e di pervenire ad una conclusione che supera il limite costituito dal ragionevole dubbio.
È principio qui utilmente richiamabile a fronte della spiegazione alternativa "possibilista" articolata dai consulenti della difesa.
Il convincimento espresso dal giudice d'appello, siccome adeguatamente argomentato attraverso l'analisi dei diversi apporti del sapere tecnico-scientifico e le univoche prove testimoniali, non può essere qui posto in discussione, non emergendo alcun travisamento delle risultanze processuali come invece sostenuto dai ricorrenti con riferimento alle dichiarazioni rese dal G. , il quale ha dichiarato di aver dedicato il tempo di 10 minuti al riscaldamento della guaina.
Quanto all'apprezzamento valutativo compiuto dal giudice di appello delle tesi scientifiche sottoposte alla sua attenzione (la perizia del PM e le consulenze della difesa) ai fini della soluzione del caso concreto, vanno innanzitutto precisati i limiti del controllo di legittimità sulla decisione di merito.
Alla Corte di cassazione, chiamata a giudicare dell'apprezzamento sviluppato in motivazione dal giudice di merito sulla prova scientifica e sulla teoria scientifica che ha inteso privilegiare, non compete certamente stabilire se tale teoria sia esatta e condivisibile: la Corte, infatti, non ha la competenza o la qualificazione per stabilire se la legge scientifica utilizzata sia affidabile o no, mentre può e deve limitare il proprio vaglio alla spiegazione razionale fornita in proposito dal giudice [in termini, Sezione IV, 17 settembre 2010, Cozzini].
Il giudice di merito ha la piena libertà di apprezzamento, temperata dall'obbligo di motivazione, delle risultanze della perizia: qualora il giudice non ritenga attendibili le conclusioni di un perito, è tenuto perciò a dare logica e adeguata ragione del suo dissenso, fornendo un'analitica motivazione tecnico-scientifica del caso oggetto del suo esame e dimostrando così di essersi soffermato sulla tesi che ha ritenuto di non dover seguire. In una tale ottica, finanche ove dovesse disattendere la perizia d'ufficio, il giudice non sarebbe però tenuto a nominare un altro perito, potendo motivare correttamente le ragioni del dissenso in altro modo; in particolare, ben potendosi avvalere degli esiti della consulenza di parte (cfr. Sezione I, 8 maggio 2003, Diamante).
In questa prospettiva, la motivazione del giudice di merito [in punto di apprezzamento della prova scientifica] è sindacabile in sede di legittimità non tanto sotto il profilo dell'esattezza o della preferibilità dell'una o dell'altra opzione scientifica, quanto piuttosto con riferimento alla intrinseca attendibilità logica dei presupposti, dei principi, delle massime di esperienze, della congruenza tra le premesse fattuali e le conclusioni che ne vengono tratte.
Si è parimenti affermato che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dall'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito d'ufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente, e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali. Più in generale, dovendosi anzi affermare che il giudice di merito, in sede di valutazione delle risultanze offertegli da elaborati tecnici, può fare propria l'una piuttosto che l'altra delle tesi propostegli, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi che ha creduto di non dover seguire (cfr. efficacemente, Sezione IV, 27 novembre 2002, Carrara).
Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, che attesta l'uso incauto da parte del lavoratore del cannello a fiamma, il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di appello, sia pure ai soli effetti civili, nei confronti Del G. e del D.R. non è censurabile in questa sede.
Con riferimento al D.R. , va sottolineato che secondo i principi consolidati di questa Corte (v. tra le tante, Sezione IV, 17 febbraio 2009, Liberali ed altro), la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio.
Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicché il datore di lavoro è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore (v. ora articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008, che impone al datore di lavoro di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione).
In particolare, a base dell'affermato giudizio di responsabilità i giudici d'appello hanno posto l'apprezzata carenza organizzativa addebitale all'imputato che, nella sua qualità di datore di lavoro ed appaltatore aveva trascurato di ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. 494/1996, all'epoca vigente, non avendo adottato alcuna concreta iniziativa volta ad eliminare il rischio connesso all'utilizzo di uno strumento a fiamma su di una tetto formato da una struttura composta da materiali facilmente infiammabili ed avendo omesso di formare ed informare il proprio dipendente sulle corrette modalità di utilizzo del cannello a fiamma, come indicate nel manuale d'uso della ditta fornitrice del mezzo.
La posizione di garanzia ricoperta dal D.R. (in ossequio agli obblighi comportamentali impostigli dalla legge: art. 9 d.lvo 14 agosto 1996, n. 494) gli imponeva di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurandosi che si provvedesse ad eliminare il rischio della possibilità di innesco dell'incendio derivante dall'uso incauto del cannello da parte del lavoratore.
La ricostruzione operata in sentenza, con l'individuazione degli addebiti colposi riconducibile al D.R. e della rilevanza causale di detti addebiti rispetto alla verificazione dell'incendio non offre spazi per potere qui recepire gli assunti difensivi che pongono in discussione la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte ascritte agli imputati e l'incendio dell'edificio.
Va, invece, accolto il ricorso proposto dal C. .
Il percorso motivazionale seguito nella sentenza in esame è assolutamente carente essendosi limitato il giudicante ad affermare in via apodittica che il C. non aveva individuato nel piano di sicurezza dallo stesso elaborato il rischio specifico del tipo di lavorazione derivante dall'utilizzo del cannello a fiamma su di un tetto composto da materiali infiammabili.
Qui in realtà l'evento che si è verificato è stato determinato da una attività del lavoratore imprudente, non immediatamente correlata a quanto in ipotesi da prevedere nel piano di lavoro, in quanto il G. , come sopra esposto, aveva indugiato eccessivamente nell'uso della fiamma, tenendo conto soltanto della particolare situazione metereologica.
È pertanto, evidente in questo caso l'insussistenza rispetto all'evento dannoso del parametro della prevedibilità.
Come è noto, la esistenza di tale parametro va accertata con criteri ex ante e si fonda sul principio che non possa essere addebitato all'agente di non aver previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere.
Tale presupposto non può concettualmente ipotizzarsi rispetto ad una vicenda del tipo di che trattasi, vertendosi in un'ipotesi di evento dannoso connesso allo svolgimento di una attività del lavoratore, accertata come colposa, dove il tema pertinente, ai fini dell'individuazione delle corresponsabilità, è quello della adeguata formazione e del successivo controllo [tema che vede protagonista il datore di lavoro e non il coordinatore per la sicurezza].
Correlativamente, difetta anche l'ulteriore, concorrente presupposto dell'evltabilità dell'evento, non essendo concepibile, rispetto ad un'attività posta in essere al di fuori delle mansioni, una qualsivoglia condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) che, se il C. , nella qualità di direttore dei lavori, progettista, coordinatore per la sicurezza avesse tenuto, avrebbe comunque evitato l'evento.
Al rigetto dei ricorsi di D.R. e G. consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Rigetta i ricorsi di D.R.A. e di G.G. che condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, S.M.C. , che liquida in complessivi Euro 2 500 00 oltre IVA e CPA;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.F. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.