Causa C-66/03

Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica francese

«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione – Direttiva 2000/39/CE»

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 novembre 2003

Massime della sentenza


1..Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)

2..Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione relativa all'ordinamento interno – Inammissibilità
(Art. 226 CE)


 



SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
27 novembre 2003 (1)


«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione – Direttiva 2000/39/CE»


Nella causa C-66/03,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, in qualità di agenti,



convenuta,


avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato e/o comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 giugno 2000, 2000/39/CE, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (GU L 142, pag. 47), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE,



LA CORTE (Terza Sezione),



composta dai sigg. A. Rosas, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e R. Schintgen, giudici,



avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass


vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente


Sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 14 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato e/o comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 giugno 2000, 2000/39/CE, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (GU L 142, pag. 47), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE.



2 La direttiva 2000/39 riguarda la messa a punto di valori limite indicativi di esposizione per gli agenti chimici elencati nel suo allegato. Essa prevede, all'art. 3, n. 1, che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni di legge, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2001 e che ne informino immediatamente la Commissione.

Procedimento precontenzioso e conclusioni delle parti



3 Poiché il termine stabilito all'art. 3, n. 1, della direttiva 2000/39 è trascorso senza che la Commissione abbia ricevuto informazioni da parte della Repubblica francese sull'adozione delle disposizione necessarie per conformarsi alla detta direttiva, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'art. 226 CE.



4 Non avendo ricevuto risposta alla sua lettera di diffida datata 12 febbraio 2002, la Commissione ha inviato alla Repubblica francese, il 1° luglio 2002, un parere motivato in data 25 giugno 2002, nel quale ha invitato quest'ultima ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.



5 Il governo francese ha risposto al parere motivato con lettera 18 settembre 2002. In tale lettera, esso spiegava che era in corso di elaborazione un progetto di decreto diretto a garantire l'attuazione della direttiva 2000/39.



6 Alla luce di quanto precede, la Commissione ha presentato il ricorso in esame. La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)dichiarare che, non avendo adottato e/o comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/39, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato;



2)condannare la Repubblica francese alle spese.


7 La Repubblica francese non ha presentato conclusioni formali.


Sull'inadempimento



8 La Commissione afferma che la Repubblica francese non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 2000/39 e/o non glieli ha comunicati.



9 Il governo francese non nega di non aver trasposto le disposizioni della direttiva 2000/39 entro i termini prescritti da quest'ultima. Esso afferma che la trasposizione è in corso ed espone le ragioni che hanno determinato tale ritardo.



10 Esso osserva, in particolare, che in Francia esistono alcune circolari ministeriali che fissano valori limite indicativi per la maggior parte degli agenti chimici di cui all'allegato della direttiva 2000/39. Tale governo riconosce tuttavia che siffatti valori limite devono essere rivisti alla luce della direttiva 2000/39 e non figurano in atti di rango regolamentare. Ora, anche se il diritto interno autorizza le autorità nazionali a fissare valori limite vincolanti, al momento nessuna disposizione regolamentare autorizzerebbe tali autorità a fissare valori limite indicativi. Peraltro, sarebbe stato necessario istituire diversi gruppi di esperti e procedere a varie consultazioni prima di recepire la direttiva 2000/39.



11 A tale riguardo è sufficiente rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C-211/02, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-2429, punto 6).



12 Allo stesso modo, da costante giurisprudenza deriva che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 13 giugno 2002, causa C-286/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5463, punto 13).



13 Si deve pertanto constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/39, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma di quest'ultima.




Sulle spese

14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.


Per questi motivi,





LA CORTE (Terza Sezione)


dichiara e statuisce:


1)Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 giugno 2000, 2000/39/CE, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della detta direttiva.



2)La Repubblica francese è condannata alle spese.




Rosas

Edward

Schintgen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2003.


Il cancelliere

Il presidente della Terza Sezione


R. Grass

A. Rosas

 

1 – Lingua processuale: il francese.


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