Interpello n. 04 del 27 marzo 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Corretta applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del d.lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri.

Soggetto interpellante

Unione Generale del Lavoro Autoferrotranvieri.

Quesito

Applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del d.lgs. n. 81/2008 per la categoria degli autoferrotranvieri.

Risposta

Preso atto che le disposizioni del d.p.r. 303/1956, riguardanti l’igiene del lavoro, sono state trasposte nell’allegato IV del d.lgs. n. 81/2008, la Commissione ritiene che, in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trovi integrale applicazione l’allegato IV punto 1.11 e 1.12 del d.lgs. n. 81/2008.

E' inoltre opportuno osservare che le particolari esigenze, connesse nel caso di specie al trasporto ferroviario, riguardano problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle strutture e non possono portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all’azzeramento o alla compressione delle garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro nessuno escluso.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: allegato IV, art. 3; l. n. 191/74; d.p.r. n. 547/55; d.p.r. n. 164/56; d.p.r. n. 303/56; d.lgs. n. 271/99; d.lgs. n. 272/99; d.lgs. n. 298/99; d.lgs. n. 626/94: art. 1, comma 2.