Regione Toscana
Deliberazione 28 luglio 2008, n. 588
Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’Ufficio Operativo regionale. Artt. 1 e 2 DPCM 21 dicembre 2007 e Art. 5 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
B.U.R. 6 agosto 2008, n. 32

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il comma 3 dell’art.117 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, con il quale si individua la potestà normativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ed in particolare l’art. 4 comma 1 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 27 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il DPCM 21 dicembre 2007, pubblicato in G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008, “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” che all’art. 1 prevede che i Comitati regionali di coordinamento siano istituiti presso ogni Regione e Provincia autonoma;
Vista la L.R. 13 luglio 2007, n 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 25 che al comma 1 prevede che la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento, impartisce alle Aziende Usl apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento;
Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che all’art. 7 prevede che presso ogni Regione e Provincia autonoma operi il Comitato regionale di coordinamento di cui al DPCM 21 dicembre 2007;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 474 del 18 maggio 1998 avente per oggetto: “Art. 27 D.lgs. 626/94. Istituzione Comitato regionale di coordinamento e sue articolazioni territoriali, in materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro”;
Vista la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 620 del 31 maggio 1999 avente per oggetto: “Delibera G.R. n. 474/98 Art. 27 decreto legislativo 626/94. Istituzione comitato regionale di coordinamento e sue articolazioni territoriali, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro - modifiche”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, approvato con DPCM 17 dicembre 2007, concernente il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” che al punto 1.12 stabilisce che disciplinare il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza svolto attraverso i Comitati regionali di coordinamento, è obiettivo strategico del Sistema Sanitario Nazionale per il consolidamento e lo sviluppo del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro;
Richiamato il punto 2.2.3 del sopra citato Accordo con il quale si definisce all’interno delle “Tematiche di particolare rilevanza per il SSN” che il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza è svolto dalle Regioni che si avvalgono dei Comitati regionali di coordinamento;
Atteso che, per quanto riguarda le articolazioni operative nell’ambito del Comitato regionale in parola, ai sensi dell’art. 2, comma 1 e 3, del DPCM 17 dicembre 2007, devono essere istituiti un Ufficio Operativo regionale, composto da rappresentanti degli organi di prevenzione e vigilanza che pianifichi il coordinamento delle attività, e organismi provinciali, definiti “Sezioni permanenti”, che realizzino quanto pianificato dall’Ufficio operativo;
Visto che l’art. 1 comma 4 del DPCM 21 dicembre 2007 stabilisce che i compiti, affidati ai Comitati regionali di coordinamento, sono:
a) sviluppo dei piani di attività e dei progetti operativi individuati dalle amministrazioni a livello nazionale;
b) indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promozione delle attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza, operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
c) raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
d) valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
e) monitorare, tramite l’Ufficio operativo regionale, le attività svolte dalle Sezioni permanenti dandone comunicazione annuale dei risultati ai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale;
Richiamato inoltre l’art. 1 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007 che prevede la partecipazione ai lavori del Comitato regionale di coordinamento di quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 330 del 28 aprile 2008 “Interventi integrati di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro: prima fase - Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Direzione Regionale del Lavoro, INAIL, INPS e Vigili del Fuoco” che affida il coordinamento delle Sezioni permanenti, quali organismi operativi di livello provinciale di cui all’art. 2, comma 1, del DPCM 21 dicembre 2007, alle Aziende Usl della Regione Toscana;
Richiamato il protocollo d’intesa, approvato con la sopraccitata Delibera n. 330/2008, tra la Regione toscana, la Direzione regionale del lavoro, la Direzione regionale INAIL, la Direzione regionale INPS, la Direzione regionale dei Vigili del fuoco e firmato in data 16 giugno 2008, ed in atti presso il competente settore della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà;
Visto il Decreto dirigenziale n. 4907 del 6 settembre 2005 “Individuazione delle rappresentanze nella Commissione Regionale Permanente Tripartita ai sensi del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R” con il quale, sulla base dei risultati dell’avviso pubblico per l’individuazione delle rappresentanze nella Commissione regionale permanente tripartita, si rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro e di quelle dei lavoratori;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 120 del 2 agosto 2007 con il quale l’Assessore al Diritto alla Salute, Enrico Rossi, è delegato quale Presidente del Comitato regionale in rappresentanza del Presidente della Giunta regionale;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla istituzione del nuovo Comitato regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’Ufficio operativo regionale, aggiornando il precedente comitato di cui alla DGRT 474/1998 a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/2008 avvenuta in data 15 maggio 2008;
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa di:
- istituire il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilendo che esso è composto da:
- l’Assessore regionale al Diritto alla Salute con funzioni di presidenza;
- gli Assessori, o loro delegati, competenti in materia di Istruzione Formazione e Lavoro, Agricoltura e Foreste, Attività produttive, Territorio e Infrastrutture, Tutela ambientale e all’energia, Organizzazione degli uffici regionali;
- il dirigente responsabile del competente settore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, con funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo delle attività del Comitato;
- 3 rappresentanti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Usl della Toscana (1 rappresentante per ogni Area Vasta);
- il direttore generale dell’ARPAT;
- il direttore della Direzione regionale del Lavoro (DRL);
- il direttore della sede regionale dell’INAIL;
- il direttore della Direzione regionale toscana dei Vigili del Fuoco;
- il direttore della sede regionale INPS;
- un rappresentante dell’ISPESL;
- un rappresentante di IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo);
- un rappresentante dell’Unione Province italiane (U.P.I.);
- un rappresentante dell’Associazione nazionale di Comuni d’Italia (ANCI);
- un rappresentante dell’Ufficio di sanità aerea e marittima;
- i rappresentanti delle Autorità marittime portuali ed aeroportuali;
2. di stabilire che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
3. di stabilire che, tenendo presente lo specifico ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
a) i rappresentanti dei datori di lavoro vengono individuati in:
- Confindustria Toscana;
- Federazione Regionale della CNA Toscana;
- Confartigianato Imprese Toscana;
- Federazione Regionale Coldiretti Toscana;
b) i rappresentanti dei lavoratori vengono individuati in:
- CGIL Regionale Toscana;
- CISL Regionale Toscana;
- UIL Regionale Toscana;
- UGL Regionale Toscana.
4. di prevedere annualmente una o più riunioni del Comitato regionale di coordinamento, con la presenza di tutte le altre forze sociali;
di istituire l’Ufficio Operativo regionale citato in narrativa stabilendo che questo è coordinato dal dirigente responsabile del competente settore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà;
5. di stabilire che l’Ufficio Operativo regionale è costituito dai componenti di seguito indicati:
- il dirigente responsabile del competente settore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, con funzioni di coordinatore;
- tre rappresentanti, uno per ciascuna Area Vasta, dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Usl della Toscana nell’ambito del Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro (Responsabile del Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro o di Unità Funzionale PISLL);
- un rappresentante della Direzione regionale del Lavoro;
- un rappresentante dell’INAIL;
- un rappresentante dell’ISPESL;
- un rappresentante dell’INPS;
- un rappresentante della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco;
6. di stabilire che l’Ufficio Operativo regionale provvede a definire i piani operativi di vigilanza e prevenzione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
7. di stabilire che, con appositi successivi atti, saranno individuati i componenti effettivi del Comitato regionale di coordinamento e dell’Ufficio operativo regionale, nonché i rispettivi membri supplenti, entrambi nominati dalle rispettive istituzioni di appartenenza e le cui spese di partecipazione faranno carico alle stesse amministrazioni di appartenenza;
8. di stabilire che entro novanta giorni dall’insediamento, il Comitato regionale approvi specifico regolamento per il suo funzionamento;
9. di stabilire che le attività inerenti il funzionamento e la gestione del Comitato regionale e dell’Ufficio operativo siano svolte dal competente settore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà;
10. di stabilire che in ciascuna Azienda Usl toscana dovrà essere attivato a livello provinciale un organismo denominato “Sezione permanente” (art. 2 comma 3, DPCM 21/12/07) coordinato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione di ciascuna Azienda Usl territorialmente competente o da suo delegato individuato nel Responsabile del Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro o di Unità Funzionale PISLL;
11. di stabilire che le Sezioni permanenti saranno composte da un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Usl in qualità di coordinatore, della Direzione provinciale del lavoro, dell’INAIL provinciale, dell’ISPESL provinciale, dell’INPS provinciale e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Valerio Pelini