Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 21 luglio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: ACP-Assoindustria Ancona e RSU/Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, ACP
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
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Premessa
Art. 1 - Relazioni industriali
Art. 2 - Ferie
Art. 3 - Ambiente di lavoro
Art. 4 - Inquadramento - Formazione
Art. 5 - Premio di risultato
Art. 5.1 - Beneficiari
Art. 5.2 - Erogazione
Art. 5.3 - Verifiche
Art. 5.4 - Incidenza su altri istituti
Art. 6 - Quota contratto
Art. 7 - Decorrenza e durata
Art. 8 - Deposito

Accordo integrativo aziendale

Il giorno 21 luglio 2003 presso la sede della ACP, tra la ACP […], assistita da […] Assoindustria Ancona e la RSU aziendale assistita da […] (Fiom-Cgil) e […] (Uilm-Uil), è stato sottoscritto il seguente accordo integrativo aziendale

Premesso che
- nel corso dei diversi incontri avvenuti a seguito della presentazione della piattaforma per l'istituzione di un contratto integrativo aziendale, le parti hanno riaffermato volontà di consolidare le buone relazioni sindacali esistenti, contribuendo in tal modo allo sviluppo aziendale
- in particolare si è voluto ampliare il sistema di relazioni industriali per favorire la condivisione degli obiettivi aziendali, ritenendo fondamentale il metodo partecipativo per incrementare lo sviluppo aziendale;
- le parti hanno ribadito la necessità che le erogazioni economiche attribuite lavoratori attraverso il presente contratto integrativo siano legate al raggiungimento di obiettivi condivisi e misurabili, tali da assicurare una sempre maggiore collaborazione aziendale
Tutto ciò premesso è stato sottoscritto il seguente accordo integrativo aziendale

Art. 1 - Relazioni industriali
Alfine di consolidare il sistema di relazioni sindacali in essere, le parti si incontreranno di norma 2 volte all'anno, generalmente nei mesi di marzo e settembre, per un'informativa complessiva sull'andamento aziendale con particolare riguardo all'andamento produttivo e occupazionale ed agli investimenti previsti.

Art. 3 - Ambiente di lavoro
Le parti si danno reciprocamente atto che la corretta applicazione delle normative vigenti in tema di ambiente di lavoro, salute e sicurezza, nonché l'adeguata informazione e Formazione dei lavoratori e del RLS costituiscono obiettivi di comune interesse.
I lavoratori per parte loro sono tenuti ad utilizzare durante l'attività lavorativa e comunque, durante la permanenza in stabilimento, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione dall'Azienda.

Art. 4 - Inquadramento - Formazione
Entro il primo trimestre di ciascun anno di vigenza del presente Contratto, nel corso dell'incontro di cui al precedente art. 1, Azienda e RSU verificheranno l'evoluzione professionale dei lavoratori rispondenza del loro inquadramento rispetto alle mansioni disimpegnate e alla professionalità dimostrata.
Nel corso del medesimo incontro verranno altresì illustrati dall'Azienda gli eventuali interventi formativi programmati.