Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 22 luglio 2003
Validità: 01.07.2003 - 31.12.2006
Parti: Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona-Ance/Assindustria Ancona e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ancona
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Art. 1 - Documento unico di regolarità contributiva
Art. 2 - Politiche di accoglienza
Art. 3 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 4 - Elemento economico territoriale
Art. 5 - Misura dell'elemento economico territoriale
Art. 6 - Mensa e indennità sostitutiva
Art. 7 - Anzianità professionale edile (Ape ordinaria)
Art. 8 - Anzianità professionale edile straordinaria (Apes)
Art. 9 - Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni (CPT)
Art. 10 - Prestazioni extracontrattuali
Art. 11 - Decorrenza e durata

Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese Edili e Affini della provincia di Ancona, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000

Ad Ancona il giorno 22 luglio 2003 presso la sede dell'Assindustria, tra il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all'Ance […], con l'assistenza […] di Assindustria Ancona e la Fillea Cgil Provinciale […], la Filca Cisl Provinciale […], la Feneal Uil provinciale […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 29 gennaio 2000, da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese del settore Industria che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa
Le parti confermano l'opportunità di dare attuazione ai confronti periodici stabiliti dal "sistema di informazioni" del vigente CCNL 29/1/2000 sulle materie e con i medesimi criteri dallo stesso definiti.
Durante gli incontri, da tenersi con cadenza quantomeno semestrale, si daranno informazioni relativamente:
alla prevenzione degli infortuni;
all'andamento dei livelli occupazionali;
all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito;
alla attuazione delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94);
alle lavorazioni affidate in appalto o subappalto ed al rispetto della normativa prevista dall'art. 15 del CCNL 29/1/2000.
Tutto ciò premesso, la parti stipulano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 39 del CCNL 29/1/2000, il seguente verbale di accordo

Art. 1 - Documento unico di regolarità contributiva
Le parti, visto quanto stabilito dal CCNL in materia di politiche del lavoro nel settore delle costruzioni, riaffermano la necessità di costituire presso la Cassa Edile, lo sportello unico di regolarità contributiva, capace di rilasciare una documentazione unica di regolarità. Per quanto sopra, la parti si impegnano attivamente, sollecitando le rispettive organizzazioni nazionali, affinché trovino piena applicazione le norme legislative dettate dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra Inps, Inail e Assistedil per il rilascio alle imprese affidatane di appalti pubblici e di lavori privati di un documento unico attestante la regolarità delle stesse.
Qualora sull'argomento fossero fissate delle direttive a livello nazionale, le parti si adegueranno a tali decisioni, previo incontro di verifica a livello locale.
È auspicio delle parti anche l'individuazione a livello nazionale di parametri minimi di congruità del costo della manodopera rispetto alle varie tipologie di appalti, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale equivalenti criteri di valutazione di correttezza retributiva.

Art. 2 - Politiche di accoglienza
Le parti condividono le politiche di integrazione lavoro accoglienza a favore dei lavoratori immigrati impegnati nei cantieri della provincia di Ancona.
Per quanto sopra si concorda di istituire un apposito tavolo per l'individuazione della fattibilità relativa allo sviluppo di iniziative legate all'istituto dell'accoglienza in particolare riferite alla ricerca dell'abitazione.

Art. 3 - Igiene e ambiente di lavoro
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 8 del verbale di accordo del 15/12/1998 per il rinnovo del CCPL, prevista l'adozione, per le imprese che svolgono lavori stradali, di un mezzo idoneo a consentire alle maestranze il riparo da eventuali intemperie e la fruizione dei pasti in condizioni igieniche appropriate.

Art. 6 - Mensa e indennità sostitutiva
L'art. 9 del CCPL del 15/12/1998 ("mensa e indennità sostitutiva") viene sostituito come segue:
"L'impresa, quando in forza dell'ubicazione e delle caratteristiche delle opere da eseguire, del luogo di residenza degli operai e, sempreché si prefiguri una durata di cantiere superiore a sei mesi, salvo i casi di obiettiva impossibilità, su richiesta di almeno i 2/3 degli operai dell'impresa occupati nel singolo cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, provvedere a che venga consumato un pasto caldo nello stesso cantiere o nelle vicinanze attraverso il ricorso a servizi di distribuzione esterni.
La fornitura del pasto è limitata al primo e al secondo piatto, pane, contorno e bevande.
[…]
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta agli operai, a decorrere dal 1° luglio 2003, un'indennità sostitutiva […]

Art. 9 - Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni (CPT)
Le parti sociali, riconfermano il ruolo positivo svolto fino ad oggi dal CPT nel campo della sicurezza, in particolare nella formazione dei lavoratori e nel supporto informativo alle imprese. Si ritiene comunque prioritario attuare una serie di convenzioni con le strutture pubbliche, nel rispetto dei propri ruoli e competenze, mirate ad una fattiva collaborazione, al fine di sensibilizzare sempre più le imprese e i lavoratori ad una corretta applicazione delle norme di sicurezza ed a realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge.
Per quanto sopra le parti si incontreranno periodicamente per valutare la realizzazione di quanto convenuto.