Tipologia: Contratto collettivo di lavoro provinciale
Data firma: 20 gennaio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Associazione Industriali-Collegio dei Costruttori di Pesaro-Urbino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Pesaro-Urbino
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 3 Recuperi
Art. 4 Elemento economico territoriale
Art. 5 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro -Impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
Art. 6 Ferie
Art. 7 Ferie, gratifica natalizia, riposi annui - Accantonamento presso la Cassa Edile Modalità di attuazione
Art. 8. Lavori in galleria
Art. 9 Lavori in alta montagna
Art. 10 Trasferta
Art. 11 Malattia e infortunio
Art. 12 Anzianità professionale edile
Art. 13 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 14 Locale consumo pasti
Art. 15 Mensa
Art. 16 Apprendistato
Art. 17 Addestramento professionale - Scuole Edili
Art. 18 Cassa Edile
Art. 19 Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale
Art. 20 Quote sindacali
Art. 21 Qualifiche
Art. 22 Ambiente di lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni
Formazione professionale
Art. 23 Patronati
Art. 24 Diritto allo studio
Art. 25 Diritti Sindacali
Art. 26 Multe e trattenute
Art. 27 Decorrenza e durata

Contratto collettivo di lavoro per gli operai delle imprese edili ed affini della provincia di Pesaro-Urbino, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000

Addì 20 gennaio 2003 in Pesaro presso la Sede dell'Assindustria, tra l'Associazione Industriali - Collegio dei Costruttori - della provincia di Pesaro-Urbino […], e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini del Legno - Feneal - aderente alla Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - aderente alla Cisl, rappresentata dalla Segreteria provinciale […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industriale e Affini ed Estrattive - Fillea - aderente alla Cgil, rappresentata dalla Segreteria provinciale […]

Premessa
Le parti confermano l'opportunità di dare attuazione ai confronti periodici stabiliti dal "sistema di informazioni" del vigente CCNL 29/1/2000 sulle materie e con i medesimi criteri dallo stesso definiti.
Ciò nel presupposto che l'evoluzione del settore, in campo tecnologico ed organizzativo, incide sulla articolazione occupazionale. Le informazioni potranno riguardare la diminuzione della manodopera occupata, la carenza della presenza giovanile con il progressivo invecchiamento di quella esistente, la necessità di individuare nuovi e più efficaci strumenti di intervento. Inoltre potranno avere anche carattere specifico in presenza di opere ritenute di comune accordo di dimensioni rilevanti e di caratteristiche particolari. Nel corso dei programmati confronti andranno esaminate le problematiche del comparto edile in tutte le sue articolazioni (edilizia abitativa, civile, pubblica, sovvenzionata, convenzionata) al fine di promuovere iniziative nei confronti degli enti pubblici onde superare le principali difficoltà.
Le parti ritengono necessario sviluppare programmi di formazione per giovani finalizzati al loro inserimento nell'attività produttiva dell'edilizia, avvalendosi in primo luogo della Scuola Edile.
Nel rinviare comunque a eventuali nuove determinazioni a livello nazionale in ordine alla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, nell'intento di seguire da vicino il fenomeno sul piano locale, le parti concordano sulla utilità che venga istituita una procedura unificata - con il coinvolgimento degli Enti interessati, Inps, Inail e Cassa Edile- al fine del rilascio delle certificazioni sulla regolarità contributiva, allo scopo e come strumento per la lotta all'evasione
Le parti inoltre richiamano integralmente l'art. 15 del CCNL 29/1/2000 che prevede l'obbligo dell'impresa appaltante di comunicare alla Cassa Edile la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e di trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali. Le parti si impegnano per quanto di competenza ad operare affinché la disciplina del citato art. 15 sia recepita anche dagli enti pubblici appaltanti.
Analogo impegno verrà posto perché le misure dì prevenzione vengano considerate in fase di progettazione e di realizzazione delle opere. Le parti ribadiscono il comune intendimento di valorizzare e attivare al meglio il Comitato Paritetico Territoriale quale organismo (già istituito), di ausilio alle imprese ed ai lavoratori per le problematiche riguardanti la prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'applicazione delle norme in tema di ambiente di lavoro secondo quanto previsto dal contratto.
Il Consiglio di amministrazione dell'Ente è impegnato in sede di stesura del bilancio a prevedere apposito capitolo di spesa per il finanziamento delle iniziative promozionali del Comitato.
Le parti convengono sull'utilità di promuovere uno studio sul settore, in sede provinciale, attraverso rilevazioni sul mercato del lavoro utilizzando anche i dati in possesso della Cassa Edile e della Scuola Edile, su delibera dei rispettivi organi gestionali, purché raccolti ed elaborati in maniera aggregata e complessiva. Allo stesso scopo, si concorda di intervenire congiuntamente nei confronti di altri enti (Inps, Cciaa, ecc.) e dei Centri per l'impiego.
Nell'ambito delle distinte funzioni e delle rispettive autonomie verranno attivati, a richiesta di una delle parti, incontri periodici per verifiche sull'andamento delle prospettive produttive ed occupazionali e i programmi di investimento del settore nel rispetto delle previsioni del contratto nazionale.
Quanto sopra premesso, si è convenuto di stipulare, in attuazione dell'articolo 39 del CCNL 29/1/2000 e dell'accordo nazionale 29/1/2002, il presente contratto collettivo provinciale, integrativo del citato CCNL, da valere per le imprese edili ed affini di tutto il territorio della provincia di Pesaro - Urbino.

Art. 1 Orario di lavoro
In attuazione dell'art. 5, terzo comma, del CCNL 29/1/2000 l'orario normale contrattuale di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno. Esso sarà di norma ripartito su 5 giorni la settimana da lunedì a venerdì; eventuali deroghe saranno disposte aziendalmente previo esame con la rappresentanza aziendale.

Art. 3 Recuperi
In relazione all'art. 10 del CCNL 29/1/2000, si precisa che il recupero non è ammesso per i casi di intervento della cassa integrazione guadagni.

Art. 5 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro -Impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.
Restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto. All'impresa appaltatrice o subappaltatrice tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso.
L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria dì cui all'art. 103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 39 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti. La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 103 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, alle imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti o subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Dichiarazione comune
Le parti convengono che nell'ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell'istituto del subappalto - nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi - si configura come uno degli strumenti per l'efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la continuità dell'occupazione, nonché per la specializzazione dell'impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.

Art. 8. Lavori in galleria
In ottemperanza all'art. 21 - gruppo B - del CCNL 29/1/2000 si conviene di determinare come segue la misura percentuale dell'indennità dovuta al personale addetto ai lavori in galleria:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

Art. 9 Lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 24 del CCNL 29/1/2000 l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3, dell'art. 25 del citato contratto per lavori eseguiti oltre 900 metri sul livello del mare; la questione del trasporto degli operai in caso di lavori siti in particolari zone impervie, verrà definita caso per caso.

Art. 13 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Le parti si danno atto di aver approvato e sottoscritto il nuovo Statuto del Comitato Paritetico Territoriale secondo lo schema tipo allegato "D" del CCNL 29/1/2000 il quale costituisce parte integrante del presente contratto integrativo.
Inoltre è stato stabilito che per il funzionamento dello stesso e per la realizzazione dei compiti ad esso demandati viene istituito un contributo pari allo 0,30% mediante l'incremento del contributo di cui all'art. 17 del CCPL 31.8.1989, comma 1.

Art. 14 Locale consumo pasti
Nel rispetto delle norme di legge l'impresa deve mettere a disposizione degli operai un luogo chiuso, riscaldato nella stagione invernale, in modo da consentire il consumo dei pasti, anche utilizzando i locali di cui all'art. 31 del CCNL 29/1/2000.

Art. 15 Mensa
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, per cui gli operai dipendenti non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dei cantieri stessi, l'imprenditore è tenuto, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con relativi utensili, e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano pasti.
Nei cantieri di durata superiore a 6 mesi, su richiesta di almeno la metà dei lavoratori, le imprese sono tenute ad assicurare un pasto caldo anche tramite il ricorso a strutture esterne.
Ad analogo obbligo sono tenute le imprese per i cantieri che operino nelle immediate vicinanze di mense sociali ed interaziendali senza la limitazione numerica di cui al comma precedente.
[…]
Al di fuori dei casi sopra previsti, e comunque ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra stabilito, verrà corrisposta una indennità sostitutiva […]

Art. 16 Apprendistato
Per l'apprendistato le parti richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 93 del CCNL 29/1/2000.
La durata del tirocinio, prevista dal citato articolo, è ridotta di due semestri per gli apprendisti che all'atto dell'assunzione facciano valere l'attestato di frequenza e di qualifica conseguito a conclusione dei corsi indetti ed organizzati dalla Scuola Edile di Pesaro.

Art. 17 Addestramento professionale - Scuole Edili
Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art. 92, 13° comma, del CCNL 29/1/2000, viene confermato nella misura dello 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie e gratifica natalizia, di cui lo 0,30% destinato al finanziamento del CPT di cui al precedente art. 13.
L'esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile di Pesaro.
Le imprese aderenti all'Assindustria Pesaro-Urbino - Collegio dei Costruttori - sono impegnate ad avvalersi in via prioritaria della Scuola Edile per qualsiasi iniziativa a carattere formativo inerente al settore ivi compresi gli obblighi formativi che la legge ed il contratto prevedono per gli apprendisti.

Art. 22 Ambiente di lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni
Le parti sottoscritte ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.
Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l'apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.

Formazione professionale
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza, nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. Infatti lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.
La formazione professionale demandata alla Scuola Edile, anche in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, deve pertanto essere potenziata e generalizzata nel territorio provinciale, nel duplice aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
d) lavoratori occupati;
e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Le parti convengono di dare una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla normativa di cui all'art. 9 della legge 20/5/1970 n. 300 e successive leggi in materia tuttora vigenti
In conformità a tale norma i delegati di cantiere sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:
a) controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
b) di concerto con il ricostituito comitato tecnico paritetico promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, avvalendosi della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli enti e istituti specializzati.
La Cassa Edile effettuerà a proprio carico la distribuzione di un paio di scarpe antinfortunistiche secondo modalità da definire in sede di Comitato di Gestione della Cassa Edile. La relativa spesa sarà da imputare al Fondo di riserva straordinaria.
Dichiarazione congiunta
Le parti, visto l'art. 88 del vigente CCNL dichiarano la propria disponibilità ad effettuare un nuovo incontro entro il mese di novembre 2004 al fine di definire le problematiche inerenti l'istituzione a livello territoriale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla luce dell'attività svolta dal CPT, nonché delle esperienze maturate presso altre realtà territoriali dove detto delegato sia già stato designato.

Art. 25 Diritti Sindacali
Nelle imprese che occupino più di 5 dipendenti i lavoratori potranno eleggere il delegato di impresa ai sensi dell'accordo interconfederale 18/4/1966, nel rispetto delle modalità di elezione previste nel regolamento di attuazione dello stesso accordo interconfederale e con l'intervento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori provinciali secondo i commi 1 e 2 dell'art. 1 del predetto regolamento.