Tipologia: Contratto Collettivo aziendale
Data firma: 3 luglio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2004
Parti: Villeroy & Boch Wellness Italia e RSU
Settori: Metalmeccanici, Villeroy & Boch Wellness Italia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
I Parte normativa
1) Relazioni industriali
2) Sistema occupazionale
3) Ambiente di lavoro
4) Orario di lavoro multiperiodale
II Parte economica
5) Premio di risultato
5 a) Recupero Produttività
5 b) Efficienza Produttiva (produttività)
5 c) Qualità
6) Maturazione ed erogazione del premio di risultato
7) Soggetti beneficiari
8) Altri istituti già previsti da contrattazioni aziendali
a) Lavoro notturno
b) Lavoro straordinario
c) Premio feriale
d) Indennità mensa
e) Premio di produzione
9) Quota di servizio
10) Pubblicità del contratto
11) Vigenza del contratto
Nota a verbale
Allegato "A" Premio di produzione

Villeroy & Boch Wellness Italia Contratto Collettivo aziendale Stabilimento Castelraimondo (03/07/03)

Premessa
Le parti hanno manifestato la reciproca volontà di consolidare le relazioni industriali esistenti mantenendo la contrattazione di secondo livello, ritenendolo uno strumento utile a consentire alla società il raggiungimento di obbiettivi primari di redditività, funzionali ad ampliare le proprie posizioni sul mercato, tramite il miglioramento dell'efficienza e competitività, nella valorizzazione delle risorse umane impiegate.
Secondo le previsioni del Protocollo '93 tra Governo-Confindustria-Sindacati, come riprese dalla Parte Economica del vigente CCNL di settore, le parti convengono che i risultati economici derivanti dal presente accordo debbano essere legati esclusivamente a risultati conseguiti in termini di raggiungimento/incremento di indicatori variabili, fondamentali per la competitività aziendale, quali il recupero di produttività tramite l'assiduità lavorativa, la produttività e la qualità.
La premessa deve intendersi parte integrante del presente contratto aziendale.

I Parte normativa
1) Relazioni industriali

Si conviene di prevedere almeno un incontro su base annuale, a richiesta della RSU, tra direzione aziendale e rappresentanze sindacali unitarie, al fine di approfondire le problematiche aziendali di carattere generale, in particolare su:
andamento del "gruppo", specificamente nel settore produttivo di appartenenza della società;
situazione degli investimenti aziendali programmati, con l'indicazione delle eventuali ripercussioni sui livelli occupazionali;
iniziative, anche di gruppo, che potrebbero determinare impatti sull'assetto organizzativo, occupazionale e professionale nei confronti dei dipendenti.
Verifica dell'esatta corrispondenza tra livelli professionali di inquadramento del personale e mansioni realmente svolte, nell'ambito di quanto previsto dal CCNL di settore.

2) Sistema occupazionale
Al fine di contribuire, tramite idonea conoscenza, ad un sistema aziendale volto alla flessibilità sia nella gestione degli orari di lavoro che nell'utilizzo delle risorse, fornirà preventivamente alle RSU, oltre alle informazioni previste dalla legge beni di settore, quelle relative a: nuove assunzioni, anche a tempo determinato, e, tramite un prospetto annuo, con l'indicazione dei dipendenti assunti e cessati nel corso dell'anno, distinti per qualifica e tipologia contrattuale, inclusi i contratti atipici.

3) Ambiente di lavoro
Al fine di un controllo sempre maggiore delle condizioni di sicurezza riguardanti gli ambienti di lavoro, le parti convengono che, nel corso dell'incontro annuale di cui al punto 1), qualora l'azienda non ne abbia già dato integrale notizia nel corso della riunione periodica annuale di cui al D.Lgs. 626/94, vengano comunicati al RLS gli interventi di prevenzione e miglioramento effettuati dall'azienda, nonché quelli programmati, onde consentire al rappresentante dei lavoratori una precisa valutazione, anche in relazione alle situazioni di maggiore esposizione al rischio.
Verranno inoltre portate a conoscenza dalla direzione aziendale le informazioni riguardanti l'introduzione di nuovi macchinari ed impianti ed eventuali loro modifiche.
In adempimento alle disposizione di legge, l’RLS avrà a disposizione per l'idonea consultazione, il documento di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e verrà tempestivamente consultato dal RSPP e dalla direzione aziendale, nel caso di problematiche specifiche ed urgenti legate a particolari situazioni di rischio.

4) Orario di lavoro multiperiodale
In attuazione dell'art. 5 - Disciplina Generale - Sezione Terza - del CCNL industrie metalmeccaniche, le parti, prendendo atto che l'azienda è interessata da una concentrazione produttiva in determinati mesi dell'anno, convengono di introdurre un orario di lavoro ordinario che costituisca una media su base annua.
Tale regime denominato "multiperiodale", prevede periodi di incremento del normale orario contrattuale, fino ad un massimo di 48 ore annue, da recuperarsi su base collettiva, secondo le prioritarie esigenze aziendali, comunicate preventivamente alle RSU.
Per le modalità attuative si rimanda integralmente alle previsioni di cui all'art. 5 - D.G. - Sezione Terza - del CCNL di settore, sopra richiamato.