Cassazione Penale, Sez. 3, 22 gennaio 2014, n. 2862 - Affidamento di lavori di bonifica e smaltimento amianto e responsabilità di un dirigente comunale per omessa verifica dei requisiti tecnico-professionali delle ditte affidatarie


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
C.N. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 184/2011 TRIBUNALE di ARIANO IRPINO, del 19/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Albanese Giuseppe.


Fatto


1. - Con sentenza del 19 ottobre 2011, il Tribunale di Ariano Irpino, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1 e art. 55, comma 4, lett. b), perchè, in qualità di dirigente del Comune, in relazione alla gestione di un'isola ecologica, non provvedeva, nell'affidamento di lavori di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto, a verificare i requisiti tecnico-professionali delle ditte affidatarie.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore un' impugnazione qualificata come appello, con la quale ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Si evidenzia, in particolare, che l'imputato era dirigente dell'ufficio tecnico comunale e che tale ufficio era estraneo rispetto alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della bonifica delle aree e delle determinazione di spesa e liquidazione dei compensi alle ditte affidatarie, che erano state invece curate dall'ufficio patrimonio del Comune, del quale era dirigente un soggetto diverso dall'imputato e nel quale vi era un funzionario non dotato di qualifica dirigenziale, responsabile del servizio ecologia. Tali ultimi soggetti avrebbero dovuto essere considerati datori di lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b), trattandosi di soggetti dotati di poteri di gestione, con autonomia decisionale e di spesa. Per la difesa, l'imputato, sebbene individuato quale datore di lavoro nella Delib. giunta comunale del 1996 richiamata dal sindaco, non aveva in realtà alcun concreto potere gestionale.

Diritto

 


3. - L'impugnazione - che deve essere riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, essendo stata proposta contro una sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, perchè recante condanna alla sola pena dell'ammenda - non è fondata.

Il ricorrente non contesta che le ditte affidatarie dei lavori di raccolta, trasporto smaltimento dei materiali contenenti amianto fossero prive dell'autorizzazione ad effettuare i lavori di bonifica per detti materiali, in quanto non iscritte alla categoria 10 dell'albo nazionale smaltitori; non contesta cioè la materialità del fatto. Lamenta, invece, nella sostanza, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sostenendo di essere un soggetto privo della qualifica di datore di lavoro, essendo dirigente di un ufficio comunale che non si è occupato nè dell'affidamento nè della gestione dei lavori di bonifica e smaltimento dei rifiuti.

L'assunto del ricorrente non è condivisibile.

Deve premettersi che i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, residuando in capo al Sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo collegati ai compiti di programmazione che gli appartengono quale capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo (ex plurimis, sez. 4, 21 aprile 2011, n. 22341, rv. 250720).

A ciò deve aggiungersi che, nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici, la qualifica di datore di lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro può ben essere attribuita ad un dirigente o funzionario dell'amministrazione competente diverso da quello che ha provveduto all'affidamento dell'incarico e che si occupa del pagamento dei relativi corrispettivi. Così deve essere, infatti, interpretato il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, nella parte in cui prevede che "nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione del rapporto di lavoro" dovendosi considerare quali "poteri di gestione" quelli conferiti con deliberazione dell'amministrazione di appartenenza.

Questo è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui pacificamente l'incarico era stato conferito e i pagamenti dei compensi erano stati effettuati da un dirigente e da un funzionario appartenenti ad un ufficio diverso da quello diretto dall'imputato. Nondimeno, con Delib. giunta municipale 18 luglio 1996, n. 749 - la cui effettiva conoscenza da parte dell'imputato è pacifica - l'imputato stesso, nella sua veste di responsabile dell'ufficio tecnico comunale, è stato individuato come datore di lavoro ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, poi sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008. Ciò che conta, poi, ai fini dell'applicazione dell'art. 26, comma 1, stesso D.Lgs. è che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e di forniture all'impresa appaltatrice, è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice stessa, attraverso l'acquisizione della necessaria documentazione, sempre che l'amministrazione abbia la disponibilità giuridica di luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo; disponibilità giuridica che nel caso di specie non è stata contestata.

4.- Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014