Cassazione Penale, Sez. 4, 25 febbraio 2014, n. 9222 - Infortunio sul lavoro e sequestro dell'intera area destinata ad attività produttiva





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
B.C. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 464/2013 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 06/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.



Fatto




B.C. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 6 giugno 2013, con la quale era stato confermato il provvedimento di sequestro probatorio, disposto a seguito delle indagini per omicidio colposo conseguente a infortunio lavorativo, dell'area adibita a demolizione veicoli gestita dal ricorrente.

Il Tribunale aveva respinto la censura di mancanza della motivazione del provvedimento sollevata, rilevando che l'area sequestrata costituiva locus commisi delicti e che tanto valeva a integrare il nesso di pertinenzialità con il reato contestato. Richiamava la giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro del corpo di reato, in forza della quale l'obbligo di motivazione doveva ritenersi assai limitato, data la strumentalità di tale tipologia di sequestro alla necessità di assicurare la cosa al processo.

Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il B., deducendo, con unico motivo, violazione di legge sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione, con riferimento all'art. 355 c.p.p., comma 2 e art. 125 c.p.p., comma 3.

Evidenzia che sia il PM che il Tribunale avevano disatteso l'obbligo, sancito a pena di nullità, di motivare specificamente la necessità probatoria perseguita con il provvedimento, omettendo di indicare il nesso di causalità esistente tra l'area sequestrata e il tragico evento; rileva altresì, che il decesso dello Z. era avvenuto nel mentre costui stava effettuando riparazioni su un veicolo posteggiato sull'area, sicchè le indagini per l'accertamento di eventuali responsabilità si sarebbero dovute incentrare esclusivamente sul veicolo in argomento.


Diritto


Il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero non può trovare applicazione nella specie la giurisprudenza citata dal Tribunale la quale attiene, come si evince anche dal tenore della decisione, testualmente riprodotta nel provvedimento impugnato, al caso in cui emerga ictu oculi la natura di corpo di reato del bene sequestrato, e, specificamente, "quando la finalità probatoria è chiaramente intellegibile con riferimento alla res in sequestro per la sua relazione con il fatto-reato" (Cass. 6247/2011).

Nel caso in esame, invece, non emerge la finalità probatoria del sequestro posto in essere, il quale ha investito un'intera area destinata ad attività produttiva senza specificazione alcuna riguardo alle ragioni per le quali la medesima dovesse essere ritenuta nella sua interezza corpo di reato e sussistesse la strumentalità del sequestro rispetto alla prosecuzione delle indagini in relazione al reato medesimo.

Alla luce delle svolte argomentazioni si evidenzia il vizio denunciato, che impone l'annullamento del provvedimento con rinvio al giudice di merito, affinchè effettui nuova valutazione sul punto colmando l'omissione motivazionale.


P.Q.M.

La Corte annulla l'impugnato provvedimento e rinvia al Tribunale del riesame di Roma per nuova valutazione.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2014