Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 marzo 2014, n. 14547 - Ribaltamento di un cancello e morte di un minore: responsabilità della ditta installatrice




 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
P.A. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 12373/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile, l'Avv. JAPPELLI Renato del Foro di Santa Maria Capua Vatere, che insiste per la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla note spesa;
Udito per il ricorrenti l'Avv. BALBO Ciro del Foro di Teramo che insiste per l'accoglimento del ricorso.


Fatto



1. P.A. veniva tratto a giudizio avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per rispondere del reato p. e p. dell'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., e commi 1 e 2, in relazione al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, commi 3, 4 e 8, lett. a), art. 6 e art. 9, commi 1 e 2, comma 2, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, art. 7, comma 1 lett. B), D.P.R. n. 547 del 1955, art. 14 comma 12, per aver colposamente concorso a cagionare la morte del piccolo P. D..

Il sinistro, verificatosi in Santa Maria Capua Vetere il 26/12/2007, era così descritto nel capo d'imputazione: il minore si trovava nel cortile del fabbricato di (OMISSIS) allorquando il nonno, nell'aprire il cancello carrabile - all'epoca dei fatti azionabile solo manualmente - imprimeva una notevole forza per lo scorrimento sul binario, facendo si che il cancello metallico, privo di idoneo fermo corsa, fuoriuscisse dalle guide superiori e si ribaltasse investendo il bambino che decedeva in seguito ai gravissimi traumi riportati.

La responsabilità del tragico evento era attribuita anche al P. - quale titolare della ditta C.A.M.A.P., specializzata in opere di carpenteria metallica, che aveva realizzato e posto in opera il cancello scorrevole - per non aver adottato alcuna cautela volta a prevenire gli infortuni sui cantieri mobili: in particolare per non aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza e per non aver dotato il cancello scorrevole di un sistema di sicurezza tale da impedirne la fuoriuscita dalle guide o la caduta; il fermo fine corsa del binario del cancello era, infatti, divelto ed il tappetino d'asfalto utilizzato per arrestare il cancello era usurato, ciò consentendo la fuoriuscita del cancello dai montanti di scorrimento e determinando il suo ribaltamento all'atto dell'infortunio.

2. In primo grado il P. era assolto essendosi ritenuto che "in un'area da considerare ancora cantiere, nella quale pertanto l'accesso doveva essere limitato alle sole maestranze, non può escludersi che il cancello apposto dalla ditta dell'odierno imputato, almeno un anno prima del drammatico evento, abbia subito interventi tali da pregiudicare ... l'originario presidio di sicurezza sia per quanto concerne la tipologia del fermo corsa, sia in relazione alle condizioni generali del cancello e dell'area su cui insisteva".

3. In accoglimento dell'appello proposto sia dalla parte civile che dal P.M. e dal Procuratore Generale territoriale, la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della detta pronuncia, dichiarava il P. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava a mesi sei di reclusione, pena sospesa, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede.

A fondamento di tale decisione la corte territoriale rilevava che gli accertamenti del consulente del P.M. dimostrano senza possibilità di smentita che il cancello di cui trattasi, fin dal primo momento della sua messa in opera, non era rispondente ai basilari requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente (e in particolare dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 14, comma 12, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", che prevede espressamente che "le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere"), avendo in particolare precisato il consulente che presidio di sicurezza realmente idoneo ad evitare tali accadimenti sarebbe stata l'apposizione di appropriate barre stabilizzatrici in grado di ingabbiare la pesante cancellata, evitandone il possibile ribaltamento.

Osservava quindi che, rispetto a tali rilievi, le giustificazioni dell'imputato, condivise dal primo giudice, si rivelavano irrilevanti e neppure credibili, rimanendo in particolare "incomprensibile alla stregua degli atti perchè mai qualcuno avrebbe dovuto cambiare il fermo corsa del cancello sostituendo il tondino infisso nel terreno ed asseritamente saldato alla guida, con una lastra di ferro quadrata o rettangolare".

Rilevava che tale assunto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non era stato congruamente avvalorato dagli operai della ditta del prevenuto che avevano eseguito l'installazione del cancello, i quali - escussi come testi -avevano rassegnato in proposito ricordi vaghi e imprecisi.

Precisava ancora che nessun rilievo poteva assumere la circostanza che, successivamente alla posa in opera del cancello, il terreno attorno fosse stato asfaltato, non essendo verosimile che tali lavori avessero potuto incidere negativamente sul meccanismo del cancello e risultando anzi che proprio il piccolo rigonfiamento di bitume a tergo del binario aveva finito col fungere, impropriamente e casualmente, da fermo corsa: funzione venuta meno una volta che la continua azione di apertura del cancello ebbe a determinare l'usura e lo sfaldamento di tale ammasso di asfalto.

Escludeva ancora che alcun rilievo potesse attribuirsi alla circostanza che il cancello fosse stato predisposto per la successiva apertura elettrica, trattandosi di opere già programmate che non comportavano interventi sulla base del cancello stesso e mai avrebbero potuto incidere sul suo già precario equilibrio.

Analogamente negava rilevanza al fatto che la messa in opera del cancello fosse stata realizzata circa un anno prima del sinistro, atteso che tale lasso di tempo, peraltro revocabile in dubbio alla stregua della data dell'ultima fattura, non avrebbe di per sè potuto comunque far venir meno la garanzia di sicurezza dell'opera realizzata.

Escludeva infine potersi attribuire rilievo interruttivo del nesso causale tra la condotta colposa del P. e il tragico evento al fatto della committente Ma.Gi. Immobiliare S.r.l..

4. Avverso tale decisione propone ricorso P.A., per mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla base di articolate argomentazioni che possono sintetizzarsi come segue.

4.1. Rileva anzitutto il ricorrente che, avendo la sua ditta posto in opera il cancello almeno un anno prima dell'evento lesivo senza aver avuto successivamente possibilità di esercitare alcun controllo delle condizioni di sicurezza, nè di vigilare sulla struttura, e non essendo inoltre mai stata interpellata in relazione agli interventi eseguiti da altri su di essa, sarebbe dovuta risultare evidente l'assenza di un diretto nesso di causalità tra l'installazione del cancello metallico ed il fatto oggetto del giudizio ed avrebbe comunque dovuto escludersi una sua responsabilità penale per omissione richiedendo questa imprescindibilmente che l'agente, pur avendone facoltà, "... ometta di apportare le idonee misure protettive ..." oppure "... ometta il dovuto accertamento e vigilanza sul rispetto di tali misure ..." (Sez. 4^, n. 16380 del 10/12/1990).

Evidenzia al riguardo che le attività cantieristiche per il completamento delle opere edili erano continuate ininterrottamente anche dopo l'installazione del cancello metallico modificando il contesto e lo spazio di ancoraggio della struttura; la società committente dei lavori aveva consentito l'accesso alle aree cantieristiche di soggetti terzi rispetto agli addetti ai lavori ed anche la fruizione delle unità immobiliari agli acquirenti, pur in assenza di certificato di agibilità; tutto ciò - argomentava - avrebbe dovuto condurre ad individuare le ragioni dell'evento lesivo esclusivamente nelle arbitrarie manomissioni che, eseguite maldestramente da terzi, avevano interessato il cancello e la struttura metallica di servizio (tra esse comprese anche quelle finalizzate alla predisposizione di un sistema di automazione elettrica) oltre che nel fatto che, pur nell'evidenza della potenziale pericolosità assunta dalla struttura nei periodi immediatamente antecedenti al sinistro, nessuno si era attivato per porvi rimedio, sollecitando l'intervento di una ditta specializzata in carpenteria metallica.

Afferma per contro che, all'atto dell'installazione, il cancello era ben funzionante e stabile, in quanto munito di un adeguato fermo corsa e di barre stabilizzatrici, arbitrariamente sostituito il primo da una piastra metallica avente diversa foggia, infissa alla pavimentazione in modo inadeguato ed, inoltre, successivamente piegata verso l'esterno; le seconde successivamente alterate e asportate: tutto ciò rappresentando, secondo il ricorrente, "degli inconfutabili rilievi dimostrativi delle manomissioni subite dalla struttura metallica rispetto all'originaria installazione".

Osserva ancora che, nella stessa direzione, particolare importanza avrebbe dovuto attribuirsi alla successiva posa in opera del manto di asfalto e al ringrosso a tergo del binario, realizzato per supplire alle inefficienze del fermo di fine corsa, una volta che lo stesso era stato manomesso ed era divenuto non funzionante.

4.2. Sotto altro profilo rileva che la mancanza del Piano Operativo di Sicurezza previsto per tutte le ditte operanti in cantiere dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 4 (recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili") e finalizzato prevalentemente ad individuare le misure poste dall'operatore cantieristico a presidio della sicurezza delle proprie maestranze e di terzi, rappresentava nella specie una violazione di carattere formale ininfluente nella causazione del sinistro.

Osserva in tal senso che le prescrizioni contenute nei P.O.S. potevano riguardare i rischi derivanti dal normale utilizzo e connessi con l'inevitabile usura di quanto realizzato, mentre, nel caso di specie - assume - l'evento dannoso è stato determinato da gravi e reiterate manomissioni del cancello elettrico, ossia da evenienze che trascendono l'ordinario utilizzo del bene e che nessun documento preventivo avrebbe potuto logicamente contemplare.

Soggiunge che comunque la responsabilità della mancata produzione del P.O.S. era ancora una volta da ascriversi all'impresa committente che, benchè più volte sollecitata, non aveva mai comunicato il nominativo del responsabile della sicurezza.



Diritto


5. Il ricorso è infondato.

Le censure dedotte, lungi dal prospettare alcuna carenza nella valutazione delle emergenze istruttorie o evidente illogicità nelle motivazioni della sentenza impugnata, si risolvono nella riproposizione di argomentazioni difensive già compiutamente esaminate dal giudice d'appello e nella apodittica affermazione di conclusioni difformi, senza in alcun modo confrontarsi con gli argomenti che hanno condotto il giudice del merito a confutarle sulla base di una attenta analisi dei dati processuali.

5.1. Quanto in particolare alla prima delle due rationes individuabili a fondamento della decisione, ossia al rilievo secondo il quale alla stregua degli accertamenti operati dal consulente tecnico del P.M. il cancello in questione, "fin dal primo momento della sua messa in opera, non era rispondente ai basilari requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente (e in particolare dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 14, comma 12)", è agevole osservare come, con i surriferiti motivi di impugnazione, il ricorrente non vi dedichi alcuna considerazione critica (che in ipotesi miri, ad es., a contrastare la correttezza o congruenza sul piano logico e tecnico delle affermazioni del consulente tecnico e/o della lettura o dell'utilizzo che ne fa nel proprio percorso argomentativo il giudice a quo), ma si limiti a contrapporre la mera affermazione secondo cui "all'atto dell'installazione, il cancello era ben funzionante e stabile, in quanto munito di un adeguato fermo corsa e di barre stabilizzatrici".

5.2. Anche il passaggio logico argomentativo che ne consegue nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata - secondo cui, posta la detta inidoneità ab origine dei dispositivi di sicurezza installati con il cancello, rimangono irrilevanti al fine di escludere il nesso causale con l'evento di danno il lasso di tempo intercorso tra l'installazione del cancello e il sinistro nonchè le condotte omissive imputabili alla società committente dei lavori o a terzi - non risulta fatto segno in sè di censure specifiche e conferenti.

Può comunque al riguardo incidentalmente notarsi che, in punto di diritto, la decisione sul punto si conforma a consolidato indirizzo di questa Suprema Corte secondo il quale qualora l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento stesso non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1, (Sez. 4^, n. 7026 del 15/10/2002 - dep. 13/02/2003, Loi, Rv. 223754: sulla base di tale principio è stata in quel caso ritenuta inidonea ad escludere la responsabilità, per la morte di alcuni paracadutisti derivata dall'adozione di innovative tecniche di lancio incompatibili con le attrezzature in dotazione, da parte del comandante di brigata che quelle tecniche aveva introdotto, la circostanza che, all'epoca dei fatti, quest'ultimo avesse da tempo dismesso tale carica nella quale gli erano succeduti altri militari e non avesse pertanto più alcuna possibilità di intervenire per modificare o sospendere tali tecniche, tale potere avendolo invece i suoi successori che nondimeno le avevano lasciate sostanzialmente inalterate).

Nel caso in esame, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante dal fatto commissivo dell'agente), ad opera di terzi, non può certamente considerarsi una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace (Sez. 4^, n. 43078 del 28/04/2005, Poli, Rv. 232416: affermazione resa nell'ambito di un procedimento penale per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose provocati dal mal funzionamento di una caldaia installata in un appartamento, addebitato alla condotta colposa di colui che aveva rilasciato erroneamente la dichiarazione di idoneità dell'impianto e di coloro che avevano eseguito in modo analogamente erroneo alcuni lavori di manutenzione che non avevano rimosso la condizione di pericolo derivante dalle condizioni dell'impianto)(v. anche, conf., Sez. 4^, n. 37992 del 11/07/2012, De Angelis, Rv. 254368; Sez. 4^, n. 7725 del 07/11/2001 - dep. 27/02/2002, Burali, Rv. 220954).

In base a tale consolidato principio, la successione nella posizione di garanzia non può dunque elidere la responsabilità inerente a situazioni di pericolo colposamente scaturite dalla condotta dell'imputato; questa, infatti, continua a gravare sul prevenuto, pur essendosi l'evento di danno concretizzato a distanza di tempo dalla sua condotta (v. Sez. 4^, n. 27959 del 05/06/2008, Stefanacci, Rv. 240519).

Nè il subingresso di altro soggetto quale titolare di una propria posizione di garanzia, può essere ritenuto idoneo ad esonerare l'imputato da responsabilità, in quanto tale circostanza serve semmai ad ampliare la platea di coloro che sono tenuti a rispondere delle conseguenze della omissione ove anche alla condotta colpevole del secondo sia da imputare il perdurare della situazione antigiuridica, non potendo all'uopo essere invocato il principio dell'affidamento dal momento che ciascuno dei titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento è, per intero, destinatario di quell'obbligo (cfr. Sez. 4^, n. 4793 del 06/12/1990 - dep. 29/04/1991, Bonetti, Rv. 191802).

5.3. Per di più ad analogo rilievo di infondatezza si espongono anche le censure dedicate al secondo supporto argomentativo utilizzato in sentenza -peraltro sussidiario e assorbito dal primo -, quello cioè secondo cui poco credibile risulta comunque la tesi dell'imputato, secondo cui l'evento sarebbe causalmente riconducibile esclusivamente alle manomissioni poste in essere sulla struttura del cancello da terzi.

Anche al riguardo, alle specifiche argomentazioni svolte in sentenza, sulla base di considerazioni di carattere logico e con riferimento anche agli esiti delle prove testimoniali, che conducevano a ritenere non provata le ipotizzate manomissioni, il ricorrente - lungi dal criticare detto percorso argomentativo (ad es. censurando come contraddittoria o manifestamente illogica la valutazione delle prove) - si limita ancora una volta a contrapporre in modo apodittico la contraria affermazione dell'esistenza e della rilevanza di queste ultime.

6. Del tutto inconsistenti infine si appalesano le ragioni addotte a giustificazione della mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, comunque irrilevanti al fine di escludere la sussistenza, accertata sulla base di altre emergenze, di una condotta colpevole ascrivibile all'imputato e di certo causalmente efficiente rispetto all'evento dannoso.

6. In ragione delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2014