Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 31 marzo 1994
Validità: 01.03.1994 - 31.12.1997
Parti: Bardi e CdF /Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Bardi Fidenza (PR)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1) Informazioni
2) Contratti di formazione lavoro
3) Ferie Rol
4) Orario di lavoro
5) Occupazione
6) Ambiente di lavoro
7) Vestiario
8) Quota contratto lavoratori non iscritti
9) "Una tantum"
10) Premio di produzione
11) Norma finale
12) Decorrenza e durata

Addì, 31 marzo 1994, presso la ditta R. Bardi srl tra la Ditta R. Bardi srl […]e le maestranze dipendenti rappresentate dal Consiglio di Fabbrica […] assistiti dalla Fiom Cgil […]
Si conviene quanto segue.

1) Informazioni
Di norma nel mese di luglio, su richiesta del Consiglio di fabbrica, l'Azienda fornirà allo stesso informazioni globali previsionali riguardanti le prospettive produttive, le situazioni di mercato nazionali ed estere, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti, ampliamenti di quelli esistenti, eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie (CED, CAD, CAM).
Nel corso di tale incontro l'azienda indicherà a consuntivo dell'anno precedente, le percentuali di decentramento riferite al fatturato.

4) Orario di lavoro
L'Azienda comunicherà al CdF eventuali modifiche dell'orario di lavoro (es. orario a turni) ed eventuali esigenze di lavoro straordinario.

5) Occupazione
L'Azienda darà informazione al CdF sull'eventuale mutamento di mansione per periodi brevi e temporanei dei dipendenti.
L'Azienda darà corretta applicazione della legge 125.

6) Ambiente di lavoro
L'azienda uniformatasi alle direttive di legge in materia di "salute e sicurezza" DL 277 del 15.8.91, si dichiara di essere disponibile ad un incontro con il CdF nel mese di maggio al fine di analizzare gli interventi necessari.
Nel caso di rilevamenti ambientali l'Azienda autorizza la presenza del Delegato di fabbrica, fermo restando che tale periodo di tempo verrà scalato dal monte ore dei permessi sindacali.

11) Norma finale
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste nei precedenti accordi in quanto non espressamente modificate o superate dalla presente normativa.