Provincia Autonoma di Trento
Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg.
Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture
B.U.R. 8 aprile 2008, n. 15

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l’art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- vista la legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro);
- vista la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, e in particolare l’art. 91 ter;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 324 di data 15 febbraio 2008, concernente: "Approvazione del regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture, ai sensi dell'art. 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.",

emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione dell’articolo 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall’articolo 1 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall’alto e promozione della sicurezza sul lavoro). In particolare, il presente regolamento reca indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi edilizi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o comunque comportanti l’accesso, il transito e lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.
2. Le disposizioni previste dall’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e da questo regolamento non sostituiscono gli obblighi delle imprese di allestire idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di lavori in quota con il rischio di caduta, ai sensi della normativa statale in materia.
3. Gli adempimenti previsti dall’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e dal presente regolamento non trovano applicazione:
a) con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla copertura degli edifici esistenti e, comunque, con riguardo agli interventi non sottoposti a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività (DIA) o ad accertamento di conformità urbanistica;
b) nel caso di progettazione e di realizzazione di strutture e manufatti - ivi compresi gli interventi sulle medesime strutture e manufatti esistenti - la cui copertura non comporti dislivelli superiori a 3,5 metri, calcolati a partire dal punto più elevato della copertura, rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante, sempre che questo sia libero da ingombri stabili, recinzioni e altri manufatti nell’area di possibile caduta.

Art. 2
Progettazione

1. Le soluzioni tecniche afferenti le misure preventive e protettive, da adottare ai fini del presente regolamento, sono rappresentate nella relazione di progetto e nei relativi elaborati grafici, allegati alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia di inizio di attività o alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica. Il progetto deve contenere in particolare i seguenti elementi tecnici e descrittivi:
a) nelle planimetrie ed eventualmente nei prospetti e nelle sezioni: percorsi, accessi, misure di sicurezza e sistemi di arresto di caduta a tutela delle persone che accedono, transitano ed operano sulla copertura, indicando la loro natura, le dimensioni e i materiali;
b) nella relazione di progetto: un capitolo sulle “misure di sicurezza per prevenire cadute dall’alto” riportante:
1) percorsi, accessi, misure di sicurezza, sistemi di arresto di caduta, specificando per gli apparecchi le classi di appartenenza, i modelli, le case produttrici, il numero massimo di utilizzatori contemporanei;
2) la collocazione degli eventuali ancoraggi;
3) le indicazioni generali per il rispetto delle misure preventive e protettive;
4) i motivi per cui non sono eventualmente previsti apprestamenti a carattere permanente.
2. In ogni caso gli elaborati di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili) e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio.

Art. 3
Criteri generali di progettazione

1. L’allegato A al presente regolamento reca i criteri generali per la progettazione e la realizzazione delle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso e l’accesso alla copertura;
b) Il transito e lo stazionamento sulla copertura.
2. Il percorso e l’accesso alla copertura, nonché il transito e lo stazionamento sulla stessa devono avvenire costantemente in condizioni di sicurezza, garantita da apprestamenti a carattere permanente o da elementi di ancoraggio che favoriscano la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. La scelta delle soluzioni tecniche indicate al comma 2 è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti alla copertura nonché delle esigenze di tutela del paesaggio o a carattere architettonico, di tutela dei beni storici e artistici o connesse a particolari vincoli costruttivi. Tenuto conto delle caratteristiche tipologiche prevalenti delle costruzioni, delle loro coperture e dei materiali utilizzati nel territorio provinciale, nonché al fine di evitare criticità nell’installazione di strutture permanenti - anche in relazione ai carichi statici della neve e alla tenuta all’acqua dei manti - vanno privilegiate, in presenza di pendenze superiori al 15 per cento, soluzioni che comportano la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
4. Ove non siano previsti apprestamenti o strutture permanenti, deve comunque essere prevista almeno una zona di sbarco sulla copertura adeguatamente protetta e riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. In tale zona deve essere posto un ancoraggio al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.
5. Eventuali parti della copertura non praticabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente segnalate, qualora non sia possibile la loro segregazione.

Art. 4
Conformità degli interventi anticaduta

1. Alla richiesta di agibilità ai sensi della normativa vigente, devono essere allegati:
a) una relazione, redatta da professionista abilitato, con il calcolo di verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle sollecitazioni trasmesse dagli ancoraggi ed il calcolo di verifica del sistema di fissaggio;
b) certificazione, anche in copia, del produttore dei dispositivi e linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto installati, secondo quanto previsto dall’allegato A;
c) dichiarazione di conformità, del professionista abilitato o dell’installatore, riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto in osservanza delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e di quanto indicato al riguardo in progetto;
d) progetto della cartellonistica identificativa, posta presso l’accesso alla copertura, da cui risulti l’obbligo all’uso dei sistemi, dispositivi e degli apprestamenti collocati per prevenire le cadute dall’alto;
e) il manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall’alto.
2. Il manuale delle misure di sicurezza di cui al comma 1, lettera e), contiene e illustra, anche mediante grafici e supporti fotografici:
a) le modalità per accedere alle coperture;
b) le modalità d’uso degli apprestamenti o degli eventuali dispositivi e linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto installati;
c) il programma e le modalità prescritte, per la manutenzione, dal fabbricante degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto installati;
d) copia, anche in scala ridotta, della cartellonistica identificativa apposta presso l’accesso alla copertura.
3. Qualora non si renda necessaria la richiesta di agibilità, la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è presentata al comune unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori. La medesima documentazione costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio.

Art. 5
Informazioni

1. Copia del manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall’alto di cui all’articolo 4 è detenuta dal proprietario o da altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile.
2. Il manuale deve essere messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura per eseguire interventi di manutenzione ordinaria della stessa o dell’immobile o che comunque comportino l’accesso, il transito o lo stazionamento sul tetto.
3. Il manuale segue la vita dell’edificio ed è consegnato, in caso di trasferimento, al nuovo proprietario o avente titolo.
4. Gli elaborati progettuali e la documentazione prevista dall’articolo 4 devono essere aggiornati in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche o sugli impianti afferenti la copertura.

Art. 6
Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso.
2. Resta ferma l’applicazione delle misure interdittive previste per la violazione delle disposizioni del presente regolamento dall’articolo 91 ter, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 22 del 1991.
3. Gli adempimenti previsti da questo regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, e alle denunce di inizio di attività e alle richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale” della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

Trento, 25 febbraio 2008


Allegato A

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE



1) Percorso e accesso alla copertura
1.1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e devono consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili e di materiali in condizioni di sicurezza.
1.2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi interni è necessario che:
a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
b) sia garantita un’illuminazione di almeno 20 lux;
c) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e di utensili da trasportare, con larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore;
d) i percorsi orizzontali devono essere muniti, con riguardo ai lati prospicienti il vuoto, di idonee protezioni contro il rischio di caduta dall’alto;
e) i percorsi verticali sono prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili e scale portatili.
1.3 Le indicazioni di cui al punto 1.2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai percorsi esterni.
1.4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuati posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. Tali percorsi si realizzano tramite:
a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
c) apprestamenti.
1.5. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.
1.6. Un accesso interno deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) se costituito da un’apertura verticale, essa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri e un’altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli edifici esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;
b) se costituito da un’apertura orizzontale o inclinata, essa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadri;
c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti; il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro;
d) accessi con caratteristiche diverse sono ammessi, in relazione alla tipologia del fabbricato, purché idonei a garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza;
e) nella zona di accesso alla copertura deve essere apposta idonea cartellonistica identificativa, da cui risulti l’obbligo di utilizzo di sistemi di arresto della caduta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio.

2) Transito e stazionamento sulle coperture
2.1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:
a) linee di ancoraggio;
b) dispositivi di ancoraggio;
c) ganci di sicurezza da tetto;
d) parapetti;
e) passarelle e andatoie per il transito di persone e materiali;
f) reti di sicurezza;
g) impalcati.
2.2. L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o di ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o qualora le linee di ancoraggio non risultino installabili per le caratteristiche delle coperture o per le ragioni previste dall’articolo 3, comma 3.

3) Definizioni
3.1. Ai fini di una chiara e agevole applicazione dei presenti criteri di progettazione e, in generale, del regolamento, valgono le seguenti definizioni:
a) copertura: la delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla sua protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura;
b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
c) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;
d) transito e stazionamento sulla copertura: la possibilità di spostamento e di sosta in sicurezza su tutta la superficie della copertura;
e) apprestamenti: le opere necessarie per la tutela della salute e della sicurezza delle persone e degli operatori che accedono e transitano sulla copertura, come impalcati parapetti, andatoie, passerelle, scale fisse;
f) sistema di arresto di caduta: il sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento ai fini dell’arresto di caduta;
g) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: il dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio in modo tale da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall’alto;
h) dispositivo di ancoraggio: l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno più punti di ancoraggio;
i) punto di ancoraggio: l’elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio;
l) ancoraggio strutturale: l’elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale anticaduta; m) linea di ancoraggio: la linea flessibile o rigida tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale anticaduta;
n) gancio di sicurezza da tetto: l’elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti.

4) Standard e requisiti
4.1. La progettazione deve essere informata alle “Linee-Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto caduta” edite dall’ISPESL.
4.2. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere da f) a n), devono essere conformi - in quanto ne ricorrano i presupposti - a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale).
4.3. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere h), i), l), m) e n) devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 “Protezione contro le cadute dall’alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove” e successivi aggiornamenti.