Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 25 febbraio 1994
Validità: 03.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Focchi e Consiglio di Fabbrica
Settori: Metalmeccanici, Focchi Rimini
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1) Informazioni.
2) Relazioni industriali.
a) Organico
b) Ambiente di lavoro
3) Salario.
4) Trasferta.
5) Indennità di disagio.
6) Previdenza integrativa.
7) Orario di lavoro.
8) Decorrenza e durata.
N.B
Quota contratto

Contratto Aziendale Focchi spa - Focchi Service

1) Informazioni.
Impegno dell'azienda a fornire informazioni e documentazione al CdF sui seguenti aspetti:
- Bilanci aziendali;
- Lavorazioni esterne;
- Situazione di mercato;
- Ricerca di mercato ed innovazione di prodotto;
- Modifiche all'organizzazione del lavoro, introduzione di nuove tecnologie, programma investimenti;
- Dati ed informazioni relativi ad occupazione, inquadramento professionale ed ambiente;
- Dati relativi a infortuni e malattie professionali.

2) Relazioni industriali.
Realizzazione di nuove relazioni industriali, tendenti al coinvolgimento dei lavoratori alla vita ed agli obiettivi aziendali comunemente definiti.
Definizione di un modello partecipativo composto da rappresentanti della Direzione Aziendale o loro incaricati ed alcuni componenti del CdF che si potranno avvalere della collaborazione di altri dipendenti su argomenti specifici.

a) Organico:
Confronto sull'organico aziendale, in rapporto all'utilizzo nei reparti di produzione di personale esterno, del monte ore di lavoro straordinario effettuato nei vari reparti aziendali. Verifica dell'organico in rapporto al carico di lavoro programmato e relative assunzioni.

b) Ambiente di lavoro:
Impegno delle parti per la soluzione dei problemi relativi a:
- Organizzazione del lavoro;
- Interventi di risanamento ambientale;
- Utilizzo dei mezzi di protezione individuali e di reparto.

5) Indennità di disagio.
Rivalutazione dell'indennità di disagio ed applicazione della normativa agli addetti ai reparti Saldatura e Siliconatura.
L/Giorno 2.000.

7) Orario di lavoro.
Si prevedono per il 1994 due periodi di prova:
a) orario di lavoro settimanale a 39 ore, anticipando di 1 h.
L'uscita dal lavoro il Venerdì, utilizzando una parte delle ore di r.o.l. previste dal Contratto Nazionale.
Il periodo di sperimentazione sarà della durata di mesi 4, indicativamente per il periodo Giugno-Settembre '94 compatibilmente con il carico di lavoro.
b) Orario estivo di Officina.
Orario estivo da attuarsi con le seguenti modalità:
- Orario estivo per la durata di 12 settimane solari;
- 6 h. e 45' dal Lunedì al Venerdì;
- 5,15 h. al Sabato con utilizzo di una parte delle ore di r.o.l..

N.B. Per quanto non contemplato nel vigente Integrativo Aziendale, si fa riferimento alla disciplina contrattuale di cui al precedente Accordo aziendale.