Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 maggio 2014, n. 10667 - Indennità di rischio radiologico


 

 

 

FattoDiritto




1. G.A.M. ed altri litisconsorti in epigrafe indicati, dirigenti medici dipendenti dell’Azienda ospedaliera USL n.7 Siena ed operanti in attività di sala operatoria e/o in ambulatorio, convenivano in giudizio la predetta Azienda per ottenere la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico ed il riconoscimento delle ferie aggiuntive.

2. Accolta la domanda e proposto appello dall’Azienda ospedaliera, la Corte d’appello di Firenze, per quanto qui rileva, con sentenza del 27 febbraio 2007, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, escludeva la rivalutazione monetaria sulle somme attribuite per la predetta indennità e condannava i medici alla restituzione di quanto percepito per il predetto titolo.

3. Per la Corte territoriale il beneficio preteso, superata la vecchia distinzione in fasce o la classificazione in zone, spettava, alla stregua delle fonti normative e contrattuali, in base alla sola considerazione dell’esposizione permanente al rischio radiologico, quale quella dei medici ortopedici abitualmente addetti ad operare in sale chirurgiche e in ambulatori con uso di apparecchi, fissi o rimuovibili, di radiologia; l’ulteriore requisito della concretezza del rischio (non coincidente con il reale e avvenuto assorbimento delle radiazioni) era rimesso alla periodica verifica da parte di organismi e commissioni previsti dalle fonti collettive. Inoltre, per la natura retributiva, e non risarcitoria, delle somme riconosciute non era dovuto il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso l’Azienda, affidato ad un unico articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. I dirigenti medici hanno resistito controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, cui non ha resistito la ricorrente principale.


5. Con l’unico motivo si denuncia violazione di legge e dei contratti e accordi collettivi nazionali, con riferimento all’interpretazione dell’art.58, comma 4, d.P.R. 270/87, art.1 comma 2 L.460/88, art.54 d.P.R. 384/90, art.8, comma 6, L.537 del 1993, art.5 L.724/94, d.lgs. 230/95, art. 29 c.c.n.l. integrativo dirigenza sanitaria 10.2.2004, sostenendo il diritto all’indennità di rischio radiologico e al congedo ordinario aggiuntivo, oltre che per tutto il personale di radiologia, soltanto per il personale che, per essere esposto, professionalmente, in modo permanente, per attività svolta in zona controllata, assorba in concreto più di 6 mSv nel semestre (lavoratori esposti di categoria A), in base ai rilievi dell’esperto qualificato e delle commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali, con interpretazione confortata anche dalla normativa contrattuale, in materia, per il personale medico ospedaliero autonomo.

6. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.

7. Giova, al riguardo, premettere, con riferimento alla cornice normativa nella quale si inscrive la vicenda, che la L. 27 ottobre 1988, n. 460 ("Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416") ha previsto, all’art. 1, che «1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la massima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito; 2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1968, n. 270, art. 58, comma 1 l'indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988; 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 10 gennaio 1988. L’individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4...».

8. L’ultimo comma del citato articolo 1 prevede, inoltre, che «successivi eventuali adeguamenti dell'indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991» (comma 4, art.1 cit.).

9.La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità di detto articolo per disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori, con la sentenza n. 343 del 1992 non ha ravvisato la violazione del canone di ragionevolezza sulla base del rilievo secondo cui la presunzione assoluta di rischio ivi prevista, valevole solo per il personale medico e tecnico di radiologia e non per il restante personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni - in quanto non inquadrato nel reparto di radiologia - non esclude che nell’ambito di queste altre categorie siano presenti posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, per la continua esposizione al rischio radiologico, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia.

10. Muovendo, inoltre, dalla natura non risarcitoria ma preventiva dell’indennità di rischio, il Giudice delle leggi ha escluso l’incostituzionalità della norma e riconosciuto anche agli operatori diversi da quelli indicati nella L. n. 460 del 1988, art 1, comma 2, il diritto all’indennità di rischio in misura piena, ove accertata l’effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia.

11. L’art.8, comma 6, legge n.537 del 1993, intervenuto dopo Corte cost. 343/1992, ha, pertanto, abrogato l’indennità mensile di rischio radiologico rimettendo l’intera materia delle indennità da rischio da radiazione agli accordi collettivi relativi alle "indennità professionali" connesse a "specifiche funzioni".

12. Peraltro, la peculiare protezione per i tecnici sanitari di radiologia medica e i medici specialistici in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata, è stata assicurata, dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, con il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni (comma 1) e con la previsione che agli stessi "fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro" continuava ad essere corrisposta l’indennità mensile della L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, comma 2, (comma 3).

13. All’esito di un lungo periodo di vacanza contrattuale, l’indennità di rischio radiologico è stata trasformata, dall’art.29 del CCNL 10.2.2004, in indennità professionale specifica per il personale dei ruoli sanitari del S.S.N., integrativo del CCNL 8.6.2000, con disposizione del seguente tenore: «l’indennità di rischio radiologico prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del ccnl 5.12.96 a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 lorde (pari a Euro 103,29)»(comma 1); «ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico l’indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione» (comma 2) e che «l'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendale in base alle vigenti disposizioni...».

14. La giurisprudenza ha interpretato il complesso normativo ora evocato nel senso che l’indennità di rischio radiologico, in quanto correlata alla specificità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, è dovuta soltanto per il rischio qualificato che vi è connesso e non spetta allorché, ad esempio, questo venga meno per apprezzabili periodi di tempo (v., in tal senso, Cass. 19178/2013).

15. Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1 L. n. 460 del 1988, l’indennità della quale si controverte presuppone la sussistenza del rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di un’esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all’esposizione del personale di radiologia (v., ex multis, Cass.19819/2013, 4795/2012, 6853/2010).

16. Ne deriva che, indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario, l’indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congniamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità (fra le altre, v. Cass. 4525/2011; Cass. 19178/2013 cit).

17. Nel caso di specie la Corte di merito, conformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto i benefici pretesi (congedo ordinario aggiuntivo ed indennità di rischio) a tanto pervenendo all’esito di un accertamento di merito in ordine alla specificità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, facendo proprie le conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio in ordine all’esposizione qualificata degli attuali intimati, tutti dirigenti medici ortopedici in attività in sala operatoria o in ambulatorio, esposti secondo valori stimabili tra 1 e 6 millisievert/anno.

18. Né la parte ricorrente, che ha devoluto a questa Corte di legittimità soltanto l’asserita violazione della regolamentazione giuridica del trattamento preteso, ha evidenziato incongruità logiche nelle argomentazioni della Corte fiorentina giustificative dell’effettiva esposizione, per intensità e continuità, al rischio da radiazioni.

19. In definitiva, il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

20. Del pari va rigettato il ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo con il quale, muovendo dalla tesi della natura indennitaria e risarcitoria dell’indennità di rischio radiologico, e denunciando violazione di legge (art. 22, comma 36, legge n.724 del 1994), i ricorrenti incidentali lamentano il diniego del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

21. Osserva il Collegio che risulta privo di fondamento l’assunto dal quale muovono i ricorrenti incidentali atteso che le somme dovute a titolo di indennità di rischio radiologico sono connotate, per voluntas legis (come è dato argomentare dal disposto dell’art.8, comma 6, L. 537/1993, che ha demandato alla contrattazione collettiva la regolamentazione delle "indennità legate a particolari funzioni"), dalla natura retributiva/indennitaria preordinata a compensare una prestazione sanitaria resa in peculiari condizioni ed ambienti di lavoro.

22. Non viene in rilievo, pertanto, nel trattamento economico del quale si parla, né un danno patito dal personale sanitario, per l’assorbimento delle radiazioni, nel qual caso l’Ordinamento appresta adeguate forme di protezione e tutela del lavoratore, né, a fortiori, un’obbligazione risarcitoria del datore di lavoro per inadempimento di obblighi di prevenzione (v., da ultimo, in tema di danno del lavoratore da esposizione a radiazioni, Cass. 14468/2013).

23. Ne consegue che il credito azionato in giudizio, con riferimento al periodo successivo al 30 giugno 1998, non è estraneo, ratione temporis, all’ambito previsionale della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, che esclude il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali per i crediti retributivi per i quali il diritto alla percezione non sia maturato entro il 31 dicembre 1994 (v., ex multis, Cass. 21856/2004 ed altre numerose conformi).

24. In conclusione entrambi i ricorsi vanno respinti e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese lite.



P.Q.M.





Riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate.