Cassazione Penale, Sez. 4, 14 aprile 2014, n. 16247- Griglia di protezione del macchinario inadeguata: direttiva macchine e d.lgs. 81/08


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente -
Dott. MASSAFRA Umber - rel. Consigliere -
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
O.C. N. IL (OMISSIS);
D.A.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1178/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 22/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. SPREAFICO Alessandro, del Foro di Treviso, che chiede l'accoglimento del ricorso in particolare riportandosi ai motivi e alla memoria che deposita.




Fatto



1. Con sentenza in data 22.11.2012 la Corte di Appello di Trieste, in riforma della pronuncia in data 2.5.2011 del Tribunale di Udine che li aveva assolti, condannava O.C. e D.A.M., con attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, per il delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 3.

2. Era contestato a O.C., in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della ditta costruttrice Adat - Advanced Automation Technologies s.r.l. e a D.A.M., in qualità di Consigliere, rappresentante legale e datore di lavoro della Hosta Italia s.r.l., di avere per colpa ossia per negligenza, imprudenza ed inosservanza di leggi e regolamenti, segnatamente per non aver osservato le norme di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2, ( O.) e all'art. 35, comma 1 in relaz. al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, comma 1, ( D.A.), cagionato lesioni personali gravi alla dipendente G.A. che, durante le fasi di lavorazione mediante il macchinario ADAT matricola (OMISSIS), mentre tentava di rimuovere una falda in alluminio mal posizionata all'interno della stazione di saldatura, veniva in contatto con le teste di termosaldatura della macchina, riportando lo schiacciamento e l'ustione dell'apice del dito indice della mano destra con inabilità al lavoro per complessivi 93 giorni (fatto del (OMISSIS)).

3. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione, con rispettivi e distinti atti, D.A.M., unitamente al suo difensore di fiducia, e O.C., personalmente.

3.1. Il primo rappresenta:

- l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Trieste, in quanto i motivi erano stati enunciati in forma perplessa e non avevano sufficiente specificità nè esponevano una critica puntuale al giudizio valutativo del giudice di primo grado delle fonti probatorie assunte.

- il vizio motivazionale, non avendo la Corte territoriale esaminato e ricostruito i fatti emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, assumendo che bastava esaminare le deposizioni di F.F.M.L. e della persona offesa per capire che quanto era accaduto non era imputabile al datore di lavoro trattandosi, invece, di una mera fatalità eccezionale, abnorme esorbitante ed estranea alle mansioni della dipendente determinata da una sua iniziativa imprevedibile e dalla mancanza di comunicazione tra la stessa e la capomacchina F..

3.2. O.C. deduce:

- la nullità ed anzi l'inesistenza del decreto di citazione a giudizio in grado di appello che non gli era stato notificato neppure nel domicilio eletto presso il medesimo difensore che aveva ricevuto una sola copia del decreto in questione;

- la violazione di legge in relazione all'eccepita inammissibilità dell'appello del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, essendo stati i motivi enunciati in forma perplessa, oltre ad essere carenti di specificità;

- la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente; richiama, a tal proposito, vari passi della sentenza assolutoria di primo grado e stralci di testi dottrinari, contestando la ricostruzione del fatto e la genesi dell'infortunio ritenuti dalla Corte;

- la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, (Direttiva Macchine), contestando l'affermazione della Corte secondo la quale causa dell'infortunio era stato il mancato rispetto di una specifica normativa obbligatoria;

- la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla pena inflitta che avrebbe dovuto essere contenuta solo in quella pecuniaria.

4. E' stata depositata una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente D.A.M..

Altra memoria è stata depositata nell'interesse di O.C..



Diritto


5. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

5.1. Quanto alla doglianza formale dedotta da O.C. si osserva quanto segue.

"La notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello che non si sia potuta effettuare nel domicilio da lui dichiarato e sia stata eseguita mediante consegna al difensore non sostituisce anche quella, autonomamente spettante a quest'ultimo al fine dell'espletamento del suo mandato e relativa all'avviso della data di udienza. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, è necessario che gli siano recapitate due copie dell'atto introduttivo del giudizio o, quanto meno, che risulti dall'attestazione dell'ufficiale notificatore che la notifica è stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio dell'imputato, in modo da consentire al difensore di sapere di essere stato informato nella duplice veste di difensore e di consegnatario dell'atto per l'impossibilità di reperire l'imputato nel domicilio dichiarato (Nella specie si è ritenuta nulla la notificazione del decreto per il giudizio di appello eseguita al difensore dell'imputato in una sola copia e senza indicazione, nella relazione, della doppia qualità rivestita)". (Cass. Pen. Sez. 5^, n. 22829 del 15.4.2004, Rv. 228824).

E' vero che l'avv. Spreafico confermava, in calce ad un fax (della 1^ pagina del decreto di citazione in appello) in data 24/8/2012, di aver ricevuto "1 copia al sottoscritto", ma risulta in atti oltre alla fotocopia del fax in data 24/8/2012 in cui è indicata la notifica all'Avv. Spreafico, anche altra del 27/8/2012 in cui è indicata la notificazione a " O. c/o Avv. Spreafico".

Sicchè non può dubitarsi che fu effettuata la notifica dell'atto anche per l'imputato.

Peraltro, l'eccezione di nullità, che deve ritenersi di ordine generale a regime intermedio, non è stata comunque immediatamente sollevata negli atti preliminari al giudizio di appello, l'imputato è stato difeso dal medesimo difensore di fiducia che era presente onde avrebbe potuto chiedere al sospensione del dibattimento ed aveva, al di là di qualsiasi formalità, l'onere professionale di avvisare il suo assistito.

5.2. La Corte territoriale ha, inoltre, fornito esaustiva e corretta motivazione in ordine all'ammissibilità dell'appello del P.G., i cui motivi, di tenore assolutamente chiaro e tutt'altro che generico o perplesso, sono stati compiutamente enucleati e riportati in sentenza che, affrontando l'analoga eccezione in quella sede formulata, ha rilevato come l'atto d'impugnazione del P.G., se pur sintetico, delineava nel nucleo essenziale, con prospettazioni decise e non meramente dubitative, le specifiche e plurime censure alla sentenza di primo grado.

5.3. In ordine alle censure concernenti la penale responsabilità degl'imputati, la sentenza impugnata ha offerto una motivazione ampia e congrua esente da qualsivoglia vizio logico o giuridico, rimenandosi in ordine alla ricostruzione del fatto, a quella, ritenuta corretta, della sentenza (assolutoria) di primo grado.

Tale ricostruzione richiama le dichiarazioni della persona offesa, G.A., la quale aveva riferito che il giorno dell'infortunio era addetta (come da mansioni alle quali era stata addetta fin dal mese di aprile di quell'anno) a posizionare i grissini all'interno delle vaschette ed a controllare che sulle stesse fosse appoggiata correttamente la falda che poi sarebbe stata sigillata (come da allegate fotografie prodotte dal P.M.); essendosi accorta che una di tali falde non era messa bene e sapendo che ciò avrebbe comportato che l'intera vaschetta sarebbe stata scartata, aveva detto alla collega F. di fermare la macchina. La F. aveva, in effetti, fermato il nastro trasportatore, la G. aveva sistemato la falda ed aveva dato ordine alla collega di riavviare la macchina; tuttavia, accorgendosi, in quel momento, che anche un'altra falda era storta, aveva detto alla collega di aspettare ad azionare il macchinario ma costei lo aveva già fatto, cosicchè, all'atto di sistemare anche questa seconda falda, il dito indice della sua mano destra era rimasto schiacciato dalla pressa e l'apice dello stesso veniva ustionato dall'impianto di termo saldatura, poichè quando la macchina era ripartita lei aveva ancora il dito sotto la griglia, rappresentata nella foto 6 prodotta dal P.M.; l'infortunata, aveva poi, riferito che seppure le era stato espressamente detto dal datore di lavoro che le falde storte dovevano essere raddrizzate, le era stato anche dato l'avviso che tale operazione avrebbe dovuto essere effettuata a macchina ferma.

Ma, ed è ciò che più rileva, era risultato accertato, alla luce della deposizione del teste T., dipendente del Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. (OMISSIS) - il quale ha effettuato il sopralluogo dopo circa 6-7 mesi dall'infortunio - che, nonostante la corretta attività di formazione del personale organizzata all'interno dell'azienda, il macchinario che aveva cagionato il sinistro non rispettava la normativa sulle protezioni per impedire lesioni alle mani, carenza a cui il datore di lavoro ovviava dopo l'infortunio, dotando il macchinario di una copertura in plexiglass, in corrispondenza del passaggio ove era avvenuto il sinistro, copertura apribile schiacciando un microinterruttore che bloccava automaticamente lo scorrimento del nastro.

Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l'inosservanza di tale regola cautelare implica la responsabilità di entrambi gli odierni ricorrenti che avrebbero ben dovuto acquisire la consapevolezza "circa l'inadeguatezza della griglia di protezione esistente all'epoca dell'infortunio, alla luce della oggettiva circostanza che tale presidio era posto a ben 4 cm. dal piano di scorrimento e quindi ad una distanza ampiamente superiore rispetto a quella imposta dalla sopracitata normativa specifica in materia (UNI EN 294)". Nè l'adombrata (dalla difesa dell' O.) persistenza del rischio ustione anche laddove la griglia di protezione fosse stata posta a quattro centimetri dalla base, quand'anche concreta e reale, vale a vanificare le predette considerazioni che si fondano sul l'oggetti vo, mancato rispetto della normativa antinfortunistica e non già sulla opportunità tecnica della scelta operata dal legislatore sul punto.

Nè l'intervento manuale, benchè imprudente, della lavoratrice era idoneo ad interrompere il nesso causale tra la violazione e l'evento dannoso, sicchè non si poteva ravvisare una condotta dell'infortunata abnorme ed anomala nonchè esorbitante dalle mansioni alle quali la stessa era in concreto adibita e rispetto al procedimento lavorativo, tale da assurgere ad unica ed esclusiva causa dell'infortunio in quanto la sua pur estemporanea iniziativa costituiva comportamento ampiamente prevedibile e compatibile con le caratteristiche tecniche del procedimento produttivo al momento dell'infortunio (da ultimo: Cass. Pen. Sez. 4^, n. 23292 del 28.4.2011, Rv. 250710), onde, al massimo, siffatto comportamento poteva spiegare un'efficienza eziologica concorrente dell'evento lesivo, tenuto conto della oggettiva carenza nel macchinario di appositi strumenti antinfortunistici tesi alla salvaguardia di eventuali lesioni alle mani.

Ancora, attesa la carenza costruttiva testè indicata, non può ritenersi che la "Direttiva Macchine" di cui al richiamato D.P.R. n. 459 del 1996, di tenore palesemente astratto e programmatico, sia stata rispettata in ogni sua parte, proprio perchè non risultano "eliminati o ridotti i rischi nel miglior modo possibile", dovendosi, nella previsione dei rischi, includere necessariamente anche quelli scaturenti da gesti che inavvertitamente ovvero istintivamente e finanche imprudentemente (ovvero anche per disattenzione o assuefazione al pericolo: cfr. Cass. pen. Sez. 4^, n. 1352 del 9.10.1992, Rv. 193038), il lavoratore eventualmente ponga in essere durante l'attivazione del macchinario cui è addetto: del resto, la disposizione di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 68, che fissa le misure protettive per le macchine con riguardo alle zone di operazione in cui si compiono le normali attività durante le quali gli operai possono venire accidentalmente a contatto con gli organi lavoratori delle macchine, non è stata superata dalla previsione di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, (Cass. Pen. Sez. 3^, n. 5167 del 18.12.2002, Rv. 223377).

Ad ogni modo, le doglianze mosse in ordine alla ricostruzione dell'infortunio propongono un'alternativa valutazione del materiale probatorio e consistono in deduzioni di puro fatto, come tali non consentite nella presente sede. Invero, il controllo di legittimità operato da questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione di tali fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilita di apprezzamento. Ed invero il compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinato conclusioni a preferenza di altre. E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talchè nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.

5.4. Infine, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell'eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., come nel caso di specie, assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. 2^, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).

6. Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2014