Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 luglio 2014, n. 14943 - Asbestosi polmonare dipendente da causa di servizio


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso 14521-2008 proposto da:
S.P.A. C.F. già S.P.A. SOCIETÀ ..., in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato ... che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente

contro

... in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore ... ed il sig. ... entrambi quali eredi di ...
- intimata -

avverso la sentenza n. 443/2007 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/05/2007 R.G.N. 672/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato ...;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Corte d'appello di Messina, con sentenza depositata in data 24 maggio 2007, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta da ... in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, volta ad ottenere l'equo indennizzo a favore del coniuge, per asbestosi polmonare dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla tabella A cat. VII D.P.R. n. 834/81, ed ha condannato al pagamento della relativa prestazione.
La Corte di merito ha ritenuto che le lesioni pleuro-polmonari erano da riferire ad asbestosi pleurica conseguente alla inalazione di polveri di amianto durante l'attività lavorativa svolta dal ... quale motorista sulle navi traghetto.
Ricorre per cassazione avverso questa sentenza ... S.p.A. (già ...) sulla base di un solo motivo.
... è rimasta intimata.

Diritto

1. Con l'unico motivo del ricorso, denunziando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha riconosciuto al defunto ... l'equo indennizzo senza fare alcun riferimento al nesso di causalità tra l'attività dal medesimo svolta e la patologia denunziata, ma sulla scorta di mere presunzioni. Viceversa, in assenza di una attività caratterizzata dall'assenza di rischio specifico e dalla eziologia multifattoriale, era necessario dimostrare le caratteristiche dell'attività espletata, le modalità di svolgimento della prestazione, le condizioni di lavoro, la durata e l'intensità dell'esposizione a rischio e che tali elementi fossero in connessione causale con l'evento.
Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto decisiva ai fini della risoluzione della controversia la consulenza tecnica espletata, senza tenere conto della documentazione prodotta dalla società e degli accertamenti sanitari effettuati in via amministrativa che avevano escluso la riconducibilità della patologia pleuro-polmonare all'attività lavorativa. Tale patologia è stata attribuita dal consulente tecnico, in via concausale, alle mansioni lavorative espletate dal ... in totale disaccordo con le conclusioni delle consulenza di parte, che aveva ascritto "a cause comuni" le affezioni dal medesimo lamentate.
2. Il ricorso non è fondato.
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo fondato sulle risultanze della consulenza tecnica è tenuta - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un'attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio (cfr. Cass. 22 febbraio 2010 n. 4201).
Inoltre, il ricorrente che denunci in sede di legittimità le carenze della consulenza tecnica d'ufficio, ha l'onere di indicare specificamente le parti dell'elaborato in cui sono riscontrabili dette lacune, in modo da porre in condizione la Corte di verificarne il contenuto, senza compiere indagini integrative (Cass. 20 settembre 2013 n. 21632; Cass. 3 gennaio 2014 n. 48).
Nella specie la ricorrente si è limitata ad affermare che non era condivisibile il parere espresso dal ctu., senza indicare le lacune in cui è asserita mente incorso il medesimo e limitandosi a richiamare gli accertamenti eseguiti nella fase amministrativa e la "perizia di parte" eseguita in tale sede.
Ha dedotto inoltre il vizio di motivazione delia impugnata sentenza, vizio che viceversa non sussiste avendo la Corte di merito spiegato le ragioni per le quali, aderendo alle conclusioni del c.t.u., era da ritenere che la denunziata patologia fosse riconducibile all'attività lavorativa svolta.
La Corte territoriale ha infatti accertato, attraverso la prova testimoniale, che il ... quale motorista sulle navi traghetto, lavorava nella parte più bassa della nave, in ambienti esposti a polveri di amianto utilizzato per la protezione dal forte calore; che per riparare guasti alle tubazioni collocate nella sala macchine era necessario rimuovere lo strato di amianto che ricopriva tali tubazioni; che la prolungata presenza in ambienti angusti ed esposti all'amianto e la sua inalazione avevano avuto un ruolo causale ed efficiente nella determinazione della asbestosi pleurica e delle lesioni pleuro-polmonari.
Alla stregua di tali elementi dei tutto infondate si palesano le censure mosse dalla ricorrente alla impugnata sentenza. Esse, infatti, pur denunziando vizi di motivazione, in realtà configurano un mero dissenso diagnostico, non attinenti a vizi del processo logico, che si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (cfr., ex plurimis, Cass. 569/11; Cass. 22707/10; Cass. 9988/09; Cass. 7341/04).
Quanto, infine, alla carenza di argomentazioni in ordine ai rilievi mossi dal consulente di parte alla consulenza tecnica, è principio consolidato che quando il giudice del merito ritenga di dovere prestare completa adesione al parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende le contrarie opinioni del consulente di parte, dovendosi queste intendere rifiutate per implicito. Infatti le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, rispetto alle quali il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con tali osservazioni.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Cosi deciso in Roma in data 25 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 01 luglio 2014.