Interpello n. 14 del 11 luglio 2014

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note

Oggetto

Criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali.

Soggetto interpellante

Regione Sicilia.

Quesito

Un parere in merito al concetto - sotto il profilo giuridico - della cd. "diretta emanazione " o "partecipazione" alla luce della normativa vigente ed alla conseguente validità di un contratto di associazione in partecipazione, quale requisito idoneo a configurare, con riferimento alle strutture che operano per conto di Associazioni di categoria, Organismi paritetici e Enti Bilaterali, la predetta "diretta emanazione" o la "partecipazione".

Va premesso che l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, inerente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008, individua, al punto 1, i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento. In particolare, la nota del punto 1 del citato Accordo stabilisce che "le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione".
Successivamente è stato emanato l'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative ed integrative dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il quale chiarisce che, "[...] gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le "attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione".
Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne se non accreditate [...]".

Risposta

Delineati i tratti della figura contrattuale di cui agli artt. 2549 ss. c.c., la Commissione ritiene che l'associazione in partecipazione soddisfi il requisito della diretta emanazione prescritto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 in quanto lo svolgimento dell'attività formativa, che costituisce l'affare del contratto, è di diretta gestione dell'associante per il tramite dell'associato.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008; accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; accordo Stato-Regioni del 25/07/2012; codice civile: artt. 2549, 2552.

Note

L'associazione in partecipazione è un contratto con cui il titolare di un'impresa (associante) attribuisce ad un lavoratore (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere anche in una prestazione di lavoro (vedi art. 2549 cc). La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, ma l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno (art. 2552 cc). Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta (art. 2552, comma 2, cc). Infine, salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (art. 2552 cc).
Pertanto, l'associato opera sul mercato attraverso l'attività dell'assodante che ha il potere di dirigere l'attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione. Questi, per contro, possono pretendere dall'associante solo il rendiconto della sua attività per poter eventualmente effettuare dei controlli.