Cassazione Civile, 21 luglio 2014, n. 16593 - Dirigente medico con varie patologie: inosservanza del datore di lavoro delle norme di sicurezza






FattoDiritto




1 - Con ricorso al Tribunale di Pordenone, R. V., dirigente medico a tempo indeterminato presso l’U.O. di Anatomia Patologica del Centro di Riferimento Oncologico (già Istituto Nazionali Tumori) di Aviano, conveniva quest’ultimo in giudizio esponendo di aver contratto nel corso dell’attività lavorativa una serie di patologie a causa dell’inosservanza da parte del datore di lavoro delle norme infortunistiche e chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito, in misura non inferiore ad una invalidità permanente pari almeno al 15%. Si costituiva in giudizio il Centro di Riferimento e chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa l’I.N.A.I.L. al fine di essere garantito e manlevato nell’ipotesi di condanna. Autorizzata la richiesta, si costituiva in giudizio anche l’Istituto. Quindi, con ordinanza depositata in data 21 maggio 2013, il Tribunale, ritenendo che la controversia andasse ricondotti nel novero di quelle previdenziali di cui all’art. 444 cod. proc. civ., declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Treviso nel cui circondario la V. aveva la residenza.

Avverso tale decisione R. V. ha proposto regolamento di competenza affidato a due motivi.

L’I.N.A.I.L. ha resistito con controricorso.

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano è Rimasto solo intimato.

Il Procuratore Generale ha concluso nel senso della fondatezza del ricorso (ancorché, per evidente errore materiale, chiesto "il rigetto" dello stesso) e la declaratoria della competenza territoriale del tribunale di Pordenone.

2 - Con il primo motivo di ricorso denuncia Ila ricorrente l'illegittimità dell’ordinanza per la tardività del rilievo di incompetenza. Rileva che la pronuncia è intervenuta successivamente all’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ.. e quando la causa era già nella fase istruttoria.

3 - Con il secondo motivo di ricorso si duole della ritenuta riconducibilità della controversia de qua nel novero di quelle previdenziali di cui all’art. 444 cod. proc. civ.. Rileva che la domanda azionata dalla V. è stata proposta nei confronti del proprio datore di lavoro ed ha ad oggetto il risarcimento del danno biologico (non, dunque, una prestazione previdenziale).

4 - Va preliminarmente osservato (respingendosi la preliminare eccezione di inammissibilità formulata dall’Inail.) che la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo attestata nel senso che, nel regime dell’art. 38 cod.proc.civ. novellato dall’art. 4 della legge n. 353 del 1990 - nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti, la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione - ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio - deve dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo (cfr. in tal senso Cass. Sez. un. 19 ottobre 2007, n. 21858; Cass. Sez. un. 29 ottobre 2007, n. 22639; Cass. 16 ottobre 2008, n. 25248; Cass. 9 novembre 2011, n. 23289; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21677; Cass. 11 dicembre 2012 n. 22731)

5 - Tanto precisato, il primo motivo di ricorso è fondato (con assorbimento del secondo).

Come da questa Corte più volte affermato, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., sost. dall’art 4 legge 26 novembre 1990, n. 353, l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art 28 del codice di rito, è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui all’art 183 cod. proc. civ., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art 415 cod. proc. civ.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art 38 cod. proc. civ. al rilievo dell’incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell’art. 428 cod. proc. civ. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ.) era intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell’udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art 415 - cfr. in tal senso Cass. 19 gennaio 2007, n. 1167; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2775; 11 settembre 2010, n. 19410; Cass. ó aprile 2012, n. 5609. La ratio delle citate disposizioni di legge è chiaramente da individuarsi nell’esigenza, tenuta presente dal legislatore, che la questione relativa alla competenza sia definita, nel modo più sollecito possibile, prima dell’emanazione di qualsiasi altro provvedimento, anche di carattere istruttorio, attinente al merito della causa.

Nel caso di specie, l’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ., a seguito della autorizzata chiamata in causa dell’I.N.A.I.L. si è tenuta in data 16 ottobre 2012. A tale udienza il giudice, verificata la rituale instaurazione del contradditorio, non ha rilevato d’ufficio alcuna incompetenza territoriale ed ha disposto consulenza medico-legale rinviando per il giuramento del nominato c.t.u. e l’assegnazione dei quesiti.

Solo successivamente l’I.N.A.I.L. (e precisamente all’udienza del 19 febbraio 2013) ha posto la questione del difetto di competenza territoriale del giudice adito e nello stesso provvedimento qui impugnato si dà atto della tardività di tale eccezione.

Rinviata ulteriormente la causa all’udienza del 14 marzo 2013, è stata declinata la competenza del giudice adito. In tale momento, però, non sussisteva più il potere di rilevare d’ufficio l’incompetenza e ciò risulta evidente dall’avvenuto compimento, già all’udienza del 16 ottobre 2012, di quelle attività (nomina del consulente tecnico) afferenti al merito della causa che segnano il radicamento dei poteri istruttori del giudice, con la conseguente impossibilità per l’adottato provvedimento di assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo. Anche, dunque, a voler attribuire al concetto di "udienza" un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che temporale (tale dunque da prescindere dal numero di udienze in cui le attività descritte dall’art. 420 cod. proc. civ. si siano effettivamente svolte), non vi è dubbio che, nell’ipotesi in esame, sia stata posta in essere un’attività logicamente presupponente l'affermazione della propria competenza per territorio, preclusiva di una successiva declinatoria d’ufficio.

6 - Ne consegue che il ricorso proposto da R. V. va accolto, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Pordenone.

7 - La regolamentazione delle spese, liquidati come da dispositivo in base a quanto previsto dal d,m. n. 55 del 10 marzo 2014 (art. 28), nei confronti dell’I.N.A.I.L. segue la soccombenza.

In considerazione del fatto che l’eccezione di incompetenza territoriale era stata, ancorché tardivamente, sollevata dall’I.N.A.I.L. e tenuto, altresì, conto della condotta processuale del Centro Riferimento Oncologico di Aviano, sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti di quest'ultimo.



P.Q.M.





Accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Pordenone; condanna l’I.N.A.I.L. al pagamento, in favole di R. delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi oltre contributo unificato ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e compenso forfettario in misura del 15%. Compensa le spese nei confronti del Centro di Oncologico di Aviano.